Sentenza n. 2675/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento del provvedimento di diniego della cittadinanza Italiana ex art. 9 della L. 5 febbraio 1992, n. 91, emesso dall’intimato Ministero, notificato al ricorrente in data 10.11.2022, nonché di ogni atto allo stesso preordinato, presupposto, consequenziale e connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione ex art. 9 l. n. 91/1992
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego della cittadinanza, fondato sull'esistenza di due procedimenti penali: uno per maltrattamenti contro familiari e conviventi, relativo a fatti del 2007, e uno per ricettazione, relativo a fatti del 2013. Ha dedotto la violazione degli artt. 3, 10 e 10-bis l. n. 241/1990, del d.lgs. n. 186/1998 in relazione all'art. 9 l. n. 91/1992 e del d.P.R. n. 572/1993, nonché eccesso di potere. In particolare, ha sostenuto di non avere riportato condanne penali definitive, l'assenza di un automatismo tra procedimento o condanna penale e diniego della cittadinanza, la risalenza nel tempo dei fatti e il proprio radicamento in Italia, comprovato dal permesso di soggiorno di lungo periodo, dalla residenza, dall'attività lavorativa e dalla presenza della famiglia.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha affermato che la concessione della cittadinanza per naturalizzazione implica un'amplissima discrezionalità amministrativa, diretta a valutare l'opportunità dell'inserimento definitivo dell'istante nella comunità nazionale. Tale discrezionalità non è però arbitraria: il provvedimento deve essere adeguatamente motivato ed è sindacabile per inadeguatezza dell'istruttoria, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza o difetto di motivazione. Nel caso concreto, la risalenza dei fatti non ne impediva la considerazione, poiché essi si collocavano nel o immediatamente prima del decennio di osservazione rispetto all'istanza del 2018. Il reato di maltrattamenti, pur non essendo automaticamente ostativo nelle domande di cittadinanza per naturalizzazione ai sensi della disciplina prevista per la cittadinanza per matrimonio, può comunque rilevare nella valutazione discrezionale dell'affidabilità e dell'integrazione del richiedente; lo stesso vale per il reato di ricettazione. L'amministrazione poteva inoltre valutare autonomamente i fatti storici, senza attendere la definizione del procedimento penale e anche a fronte dell'archiviazione per prescrizione del procedimento per maltrattamenti e della mancata esercitazione dell'azione penale per ricettazione. Il TAR ha ritenuto coerente e adeguata la motivazione amministrativa, incentrata sulla gravità delle condotte, sul loro contrasto con i valori dell'ordinamento e sul negativo giudizio di integrazione nella comunità nazionale. Spese compensate per la costituzione meramente formale del Ministero.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f, l. n. 91/1992
La concessione della cittadinanza per naturalizzazione comporta un'ampia valutazione discrezionale dell'amministrazione sull'opportunità dell'inserimento dell'istante nella comunità nazionale.
art. 6 l. n. 91/1992
La disciplina dei reati automaticamente ostativi prevista per l'acquisizione della cittadinanza per matrimonio non si applica alle istanze di cittadinanza per naturalizzazione; le medesime condotte possono comunque essere valutate discrezionalmente ai fini del diniego.
art. 3 l. n. 241/1990
Il provvedimento di diniego deve essere adeguatamente motivato, consentendo il controllo sulla logicità, ragionevolezza e coerenza della valutazione amministrativa.
art. 10 l. n. 241/1990
La norma è stata invocata dal ricorrente quale parametro di partecipazione procedimentale, ma il motivo non è stato accolto.
art. 10-bis l. n. 241/1990
La norma è stata invocata dal ricorrente quale parametro relativo al preavviso di rigetto, ma il motivo non è stato accolto.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Ha costituito la base, insieme alla disciplina europea in materia di protezione dei dati personali, per disporre l'oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati come fondamento della tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione è espressione di un'ampia discrezionalità amministrativa, finalizzata a valutare l'opportunità dell'inserimento definitivo del richiedente nella comunità nazionale; tale discrezionalità non può tuttavia tradursi in arbitrio ed è soggetta al controllo giurisdizionale sull'adeguatezza dell'istruttoria, sulla motivazione, sulla logicità, sulla ragionevolezza e sull'assenza di arbitrarietà o contraddittorietà.
- Nelle domande di cittadinanza per naturalizzazione, l'esistenza di fatti penalmente rilevanti non determina un automatismo necessariamente ostativo, ma può essere autonomamente valutata dall'amministrazione quale elemento sintomatico dell'affidabilità del richiedente e del suo livello di integrazione nella comunità nazionale.
- Anche condotte risalenti nel tempo possono essere valorizzate nel procedimento di concessione della cittadinanza quando, in relazione alla data della domanda, si collocano nel o immediatamente prima del periodo temporale assunto dall'amministrazione come periodo di osservazione.
- La definizione del procedimento penale mediante archiviazione per prescrizione, la mancata esercitazione dell'azione penale o l'assenza di una condanna definitiva non impediscono all'amministrazione di valutare autonomamente i fatti storici ai fini della concessione discrezionale della cittadinanza.
- La valutazione amministrativa di condotte di maltrattamento familiare o di ricettazione può fondare il diniego della cittadinanza per naturalizzazione quando la motivazione evidenzi in modo coerente la gravità delle condotte, il loro contrasto con i valori dell'ordinamento e la loro incidenza negativa sull'affidabilità e sull'integrazione del richiedente.
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