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Sentenza

Sentenza n. 14021/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l'annullamento: a) del decreto del Ministero dell'istruzione e del merito n. 51 del 17.03.2023 nella parte in cui, all'art. 1, comma 1, prevede che possono richiedere l'inserimento in un elenco aggiuntivo alle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) di prima fascia e alla corrispondente seconda fascia delle graduatorie di istituto (GI) i soggetti che abbiano acquisito il titolo di abilitazione entro il 30 giugno 2023; b) nonché di tutti gli atti e provvedimenti preordinati, collegati, connessi e conseguenziali, anche non conosciuti;

Giustizia amministrativa202307887

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto ministeriale n. 51 del 17 marzo 2023, nella parte relativa all'inserimento nell'elenco aggiuntivo alla prima fascia delle GPS e nella corrispondente seconda fascia delle GI dei soggetti abilitati entro il 30 giugno 2023

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il termine del 30 giugno 2023 previsto dal decreto ministeriale n. 51 del 2023 per l'acquisizione del titolo di abilitazione necessario a richiedere l'inserimento nell'elenco aggiuntivo alla prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze e nella corrispondente seconda fascia delle graduatorie di istituto. Hanno dedotto la violazione dell'art. 4 della legge n. 124 del 1999, dell'art. 5 del d.m. n. 131 del 2007, degli artt. 2-ter e 18-bis del d.lgs. n. 59 del 2017, nonché eccesso di potere per erroneità dei presupposti, illogicità manifesta, manifesta ingiustizia, disparità di trattamento e malgoverno, oltre alla violazione del principio tempus regit actum. Secondo i ricorrenti, il sistema normativo avrebbe consentito l'accesso alla seconda fascia delle graduatorie di istituto anche sulla base dell'idoneità a concorso o del possesso dei crediti formativi richiesti, senza la necessità di un ulteriore e diverso percorso abilitante. Hanno inoltre sostenuto la perdurante applicabilità dell'art. 5 del d.m. n. 131 del 2007 e lamentato di non aver potuto inserire la candidatura nel portale telematico ministeriale perché ritenuti privi dell'abilitazione richiesta.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile nei confronti dei ricorrenti che avevano rinunciato al giudizio e lo ha respinto nel merito nei confronti degli altri. Il giudice ha ritenuto che il d.m. n. 51 del 2023 riproducesse una disciplina già fondata su una fonte primaria. In particolare, l'art. 4-ter del d.l. n. 22 del 2020, convertito dalla legge n. 41 del 2020, aveva autorizzato il Ministro a disciplinare, anche in deroga all'art. 4, comma 5, della legge n. 124 del 1999 e ai decreti ministeriali previgenti, le procedure di individuazione e graduazione degli aspiranti alle supplenze mediante una o più ordinanze ministeriali. L'ordinanza ministeriale n. 112 del 6 maggio 2022 aveva quindi regolato l'iscrizione nelle GPS anche in deroga al d.m. n. 131 del 2007, fissando i principi poi riprodotti dal decreto impugnato. Poiché tale ordinanza non era stata impugnata, il d.m. n. 51 del 2023 è stato ritenuto inserito in una disciplina legittimamente derogatoria rispetto alla normativa previgente. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 4-ter d.l. 8 aprile 2020, n. 22, convertito dalla l. 6 giugno 2020, n. 41

    In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le procedure di istituzione delle graduatorie [...] e le procedure di conferimento delle relative supplenze [...] sono disciplinate [...] anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della predetta legge [...] con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione [...] al fine dell'individuazione nonché della graduazione degli aspiranti.

    La disposizione abilita il Ministro a disciplinare le procedure di individuazione e graduazione degli aspiranti alle supplenze mediante ordinanze ministeriali, anche in deroga all'art. 4, comma 5, della legge n. 124 del 1999 e alla disciplina ministeriale previgente.

  • art. 4 l. 3 maggio 1999, n. 124

    La disciplina primaria sulle supplenze non impedisce, nel periodo considerato, l'applicazione della disciplina derogatoria autorizzata dall'art. 4-ter del d.l. n. 22 del 2020.

  • art. 4, comma 5, l. 3 maggio 1999, n. 124

    Con proprio decreto [...] il Ministro della pubblica istruzione emana un regolamento per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee.

    La disposizione è stata espressamente derogata dall'art. 4-ter del d.l. n. 22 del 2020 per la disciplina delle procedure di individuazione e graduazione degli aspiranti.

  • art. 5 d.m. n. 131/2007

    Per ciascun posto di insegnamento viene costituita una graduatoria distinta in tre fasce, da utilizzare nell'ordine [...]

    La disciplina delle fasce delle graduatorie di istituto può essere derogata dalla successiva disciplina autorizzata dalla fonte primaria.

  • artt. 2-ter e 18-bis d.lgs. n. 59/2017

    Fino al 31 dicembre 2024 [...] sono comunque ammessi a partecipare al concorso [...] coloro che abbiano conseguito almeno 30 CFU/CFA [...] o [...] i 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento.

    Le disposizioni invocate dai ricorrenti sui requisiti di accesso al concorso non prevalgono sulla disciplina specifica e derogatoria dettata per l'inserimento nelle graduatorie delle supplenze.

  • art. 3 o.m. n. 112 del 6 maggio 2022

    L'ordinanza disciplina l'iscrizione nelle graduatorie provinciali per le supplenze anche in deroga al d.m. n. 131 del 2007 e costituisce il presupposto della disciplina riprodotta dal d.m. n. 51 del 2023.

Massime di principio

  • Una fonte primaria può autorizzare l'amministrazione a disciplinare con ordinanza ministeriale le procedure di individuazione e graduazione degli aspiranti alle supplenze anche in deroga a una disciplina regolamentare o ministeriale previgente, purché la deroga rientri nei limiti e nel periodo temporale stabiliti dalla legge.
  • Quando un decreto ministeriale successivo si limita a riprodurre regole già fissate da una precedente ordinanza ministeriale adottata in forza di una specifica autorizzazione legislativa, la legittimità della disciplina deve essere valutata alla luce della fonte primaria abilitante e della disciplina derogatoria, non soltanto della normativa ministeriale previgente.
  • La disciplina delle fasce delle graduatorie di istituto contenuta in un decreto ministeriale previgente non impedisce l'applicazione di una successiva disciplina derogatoria autorizzata dalla legge per la gestione delle graduatorie provinciali e delle correlate graduatorie di istituto.
  • I requisiti transitori previsti per la partecipazione ai concorsi docenti non determinano automaticamente il diritto all'inserimento nelle fasce riservate agli aspiranti muniti di specifica abilitazione, quando la disciplina delle graduatorie richieda un titolo abilitante secondo una normativa speciale e derogatoria.

Come è indicizzato

MateriePersonale scolasticoAtti amministrativi generali e linee guida
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativo
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàRiserva di legge e gerarchia delle fonti

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