Ordinanza n. 118/2026 - Potenza, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione della fornitura in service di due manipolatori uterini poliuso, corredati da accessori monouso, in favore di altra impresa
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione deducendo, in sintesi, che l'impresa aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa per due ragioni. In primo luogo, avrebbe modificato o integrato indebitamente la propria offerta economica mediante chiarimenti resi dopo la presentazione dell'offerta: il dettaglio economico riportava, oltre ai prezzi complessivi e unitari dei prodotti, un numero errato di confezioni annue e un importo per il noleggio dei manipolatori, nonostante la lex specialis prevedesse il comodato d'uso gratuito. In secondo luogo, l'aggiudicataria avrebbe violato le prescrizioni relative alla campionatura, non rispettando il termine assegnato per la consegna. La ricorrente ha chiesto in via cautelare la sospensione dell'efficacia dell'aggiudicazione e, nel merito, l'annullamento dell'atto, il risarcimento in forma specifica mediante aggiudicazione e subentro nel contratto, la riedizione della procedura dalla fase successiva all'esclusione dell'aggiudicataria o, in subordine, il risarcimento per equivalente.
La decisione
Il TAR, nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, ha ritenuto il ricorso allo stato infondato e ha respinto la domanda cautelare. Quanto alla prima censura, ha ritenuto che i chiarimenti dell'aggiudicataria non avessero modificato l'offerta economica. La lex specialis prevedeva una fornitura triennale di 300 punte e 300 coppette, con aggiudicazione al minor prezzo mediante ribasso sull'importo a base di gara. I prezzi unitari e complessivi indicati erano inferiori alla base di gara; l'indicazione di 30 anziché 20 confezioni annue costituiva un errore riconoscibile, poiché 30 confezioni annue da cinque pezzi avrebbero comportato una quantità complessiva superiore a quella richiesta. L'erronea indicazione della voce relativa al noleggio dei manipolatori non incideva sull'offerta, trattandosi di un obbligo contrattuale non remunerabile in quanto la lex specialis prevedeva il comodato gratuito. Quanto alla seconda censura, il TAR ha distinto tra l'obbligo, previsto dall'art. 12 del disciplinare a pena di esclusione, di spedire la campionatura entro cinque giorni dalla richiesta, e il termine assegnato per la consegna, disciplinato dall'art. 22, comma 4, la cui inosservanza impediva la prosecuzione della procedura ma non era espressamente sanzionata con l'esclusione. Poiché la richiesta era stata inviata il 13 aprile 2026 e l'aggiudicataria aveva richiesto al produttore estero la consegna dei campioni entro il 18 aprile 2026, il TAR ha ritenuto rispettato il termine relativo alla spedizione. La sospensione è stata pertanto negata. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare e consente al giudice di adottare misure cautelari sulla base della valutazione propria della fase cautelare.
art. 12 del Disciplinare di gara
produrre la campionatura da spedire, entro il termine di 5 giorni dal ricevimento della richiesta
Il termine di cinque giorni è stato interpretato come termine per la spedizione della campionatura, previsto a pena di esclusione.
art. 22, comma 4, del Disciplinare di gara
la campionatura dovrà essere consegnata tassativamente entro il termine assegnato, non inferiore a 5 giorni; la mancata consegna nei termini non consentirà la prosecuzione della procedura
La disposizione non stabilisce un termine massimo di consegna né commina espressamente l'esclusione; la mancata consegna nel termine assegnato impedisce la prosecuzione della procedura.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, l'erronea indicazione di dati meramente descrittivi o quantitativi nell'offerta economica non comporta automaticamente la sua modificazione postuma quando l'errore sia obiettivamente riconoscibile alla luce dell'oggetto della gara, delle quantità complessive richieste e dei prezzi unitari e complessivi già indicati.
- Il chiarimento successivo non modifica l'offerta economica quando si limita a ricondurre un dato manifestamente erroneo alle informazioni già contenute nell'offerta e alla struttura della prestazione prevista dalla lex specialis.
- Quando la lex specialis prevede il comodato d'uso gratuito di beni strumentali, l'eventuale indicazione nell'offerta di un prezzo di noleggio non può essere considerata, di per sé, una modifica dell'offerta se la stazione appaltante esclude correttamente tale voce perché relativa a un obbligo contrattuale non remunerabile.
- Qualora il disciplinare distingua tra il termine per la spedizione della campionatura, espressamente previsto a pena di esclusione, e il termine per la consegna, la sanzione espulsiva può riferirsi soltanto al termine cui la lex specialis la collega in modo espresso; la mancata consegna entro il termine assegnato produce invece la conseguenza specificamente prevista dal disciplinare.
- Ai fini del rispetto del termine per la spedizione della campionatura di beni provenienti dall'estero, rileva l'attivazione della spedizione entro il termine previsto dalla lex specialis, secondo quanto accertato in concreto dal giudice nella fase cautelare.
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