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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38778/2022 del 13/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Xie impugnava l'ordinanza del Tribunale di Pistoia che aveva respinto la sua opposizione avverso il provvedimento prefettizio di sospensione della patente (applicata con sentenza penale n. 396/2010, irrevocabile il 15/09/2010). Il ricorrente ha sostenuto che la notifica del provvedimento di sospensione (datato 18/04/2011, notificato il 26/05/2021) era avvenuta dopo il decorso del termine decennale di prescrizione previsto dall'art. 172 c.p., e quindi la sanzione avrebbe dovuto ritenersi estinta per prescrizione

La decisione

La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione non fosse competente a decidere sull'esecuzione della sanzione amministrativa accessoria (competenza riservata all'Autorità amministrativa, il Prefetto). Ha inoltre chiarito che le sanzioni amministrative accessorie alla sanzione penale seguono una disciplina autonoma: l'estinzione del reato o della pena post-sentenza (per cause diverse dalla morte del reo) non determina automaticamente la perdita della sanzione amministrativa accessoria, e la questione della prescrizione della sanzione amministrativa accessoria è regolata dalla normativa amministrativa (art. 28 L. 689/1981) e dalla competenza del Prefetto. Di conseguenza l'intervento del giudice penale nell'esecuzione di tale sanzione è illegittimo, sicché l'ordinanza del Tribunale che aveva deciso la materia è stata annullata

Norme richiamate

  • art. 667, comma 4, cod. proc. pen.

    norma richiamata in relazione all'opposizione proposta al giudice dell'esecuzione; utilizzata per inquadrare il tipo di impugnazione svolta dinanzi al Tribunale di Pistoia

  • art. 172 cod. pen.

    riferita alla prescrizione della pena; il ricorrente invocava il termine decennale di prescrizione previsto da questa norma, ma la Corte ha precisato che la prescrizione della pena ai sensi degli artt. 172 e 173 c.p. non si estende automaticamente alle sanzioni amministrative accessorie

  • art. 173 cod. pen.

    collegata all'art. 172 c.p.; la Corte conferma che il regime di prescrizione della pena non comporta automaticamente prescrizione delle pene accessorie

  • art. 28 legge n. 689/1981

    stabilisce per le sanzioni amministrative (e le accessorie ad esse) il richiamo al regime civilistico della prescrizione e il principio che l'inizio del procedimento determina la sospensione del decorso del termine di prescrizione; da qui la Corte desume che la prescrizione delle sanzioni amministrative segue regole diverse e autonome rispetto alla prescrizione penale

  • artt. 106 e 167 cod. pen.

    richiamati per affermare che l'estinzione del reato post sentenza, salvo diversa disposizione normativa, non elimina automaticamente gli effetti penali della condanna, tra cui le pene accessorie

  • art. 445 cod. proc. pen.

    menzionato assieme all'art. 167 c.p. per le cause estintive sopravvenute dopo la sentenza; utile a distinguere i casi di estinzione del reato o della pena e i loro effetti

  • art. 224 codice della strada

    "Nel caso di estinzione del reato per altra causa, il Prefetto procede all'accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria ..."; "non ha effetto sulla applicazione della sanzione amministrativa accessoria"

    norma centrale: stabilisce che solo la morte del reo estingue la sanzione amministrativa accessoria (sospensione/revoca patente); per le altre cause di estinzione del reato o della pena, l'applicabilità della sanzione amministrativa accessoria va valutata dal Prefetto e la semplice estinzione non la annulla automaticamente

Massime di principio

  • Le sanzioni amministrative accessorie (es. sospensione della patente) sono disciplinate in via autonoma rispetto alla sanzione penale e seguono il regime di prescrizione previsto per le sanzioni amministrative (art. 28 L. 689/1981).
  • L'estinzione del reato o della pena post sentenza per cause diverse dalla morte del reo non determina automaticamente l'estinzione della sanzione amministrativa accessoria; spetta al Prefetto valutare l'applicabilità della sanzione (art. 224 C.d.S.).
  • La prescrizione della pena ai sensi degli artt. 172 e 173 c.p. non comporta automaticamente la prescrizione o la perdita delle sanzioni amministrative accessorie; i termini e le sospensioni previsti per le sanzioni amministrative sono autonomi.
  • La competenza per l'esecuzione e la valutazione della sanzione amministrativa accessoria (compresa la valutazione sulla prescrizione amministrativa) è dell'autorità amministrativa (Prefetto); il giudice penale non può decidere in via definitiva su questa materia in fase esecutiva.
  • In pratiche analoghe: verificare le date di inizio del procedimento amministrativo e di notifica (per valutare sospensione/interruzione della prescrizione amministrativa) e rivolgersi al Prefetto/autorità amministrativa per le impugnazioni amministrative; il ricorso al giudice penale può essere improprio quando l'oggetto è l'esecuzione della sanzione amministrativa accessoria.

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