Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 13416/2026 - Roma, Sezione 1Q

Giustizia amministrativa202306312

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sanzione disciplinare di tre giorni di allontanamento dalla scuola, unitamente agli atti degli organi di garanzia interno e regionale

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sanzione disciplinare irrogata al minore e gli atti presupposti, deducendo: irregolare composizione e incompetenza del Consiglio di classe straordinario; violazione dell'art. 4 del d.P.R. 249/1998, dell'art. 5 del d.lgs. 297/1994 e delle indicazioni ministeriali; carenza o assenza nel regolamento d'istituto di una disciplina sufficientemente determinata dei comportamenti sanzionabili, delle sanzioni, degli organi competenti e del relativo procedimento; violazione del principio di legalità; compromissione del diritto di difesa e del contraddittorio per violazione degli artt. 7 e 10 della l. 241/1990; difetto di istruttoria e di motivazione; contraddittorietà, illogicità, arbitrarietà, travisamento dei fatti e sviamento; violazione dei principi di inclusione scolastica, proporzionalità e ragionevolezza, nonché della disciplina regolamentare d'istituto, del PTOF e del patto di corresponsabilità. Con motivi aggiunti è stato impugnato anche il verbale dell'Organo di Garanzia Regionale, conosciuto successivamente, richiamando le censure del ricorso principale. Nel corso del giudizio i ricorrenti hanno dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso e dei motivi aggiunti.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso e i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito le censure relative alla legittimità della sanzione disciplinare e degli atti presupposti. Il giudice ha rilevato che, nel processo amministrativo, la parte ricorrente può disporre dell'azione fino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione e dichiarare il sopravvenuto venir meno dell'interesse alla decisione. In assenza di repliche o di diverse richieste delle controparti, il giudice non può procedere d'ufficio all'esame del merito né sostituirsi alla valutazione dell'interesse ad agire, dovendo prendere atto della dichiarazione e pronunciare l'improcedibilità. Le spese di lite sono state compensate in ragione delle circostanze della controversia e dell'esito in rito.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse

    La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, dichiarata dalla parte ricorrente, impone la declaratoria di improcedibilità del ricorso.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

  • art. 4 d.P.R. 249/1998

  • art. 5 d.lgs. 297/1994

  • artt. 7 e 10 l. 241/1990

  • art. 6 d.P.R. 1199/1971

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, la parte ricorrente conserva la disponibilità dell'azione fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione e può dichiarare il sopravvenuto venir meno dell'interesse alla decisione.
  • Quando la parte ricorrente dichiara espressamente di non avere più interesse alla decisione e non vi sono repliche o richieste contrarie delle altre parti, il giudice deve prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse e dichiarare l'improcedibilità, senza esaminare d'ufficio il merito della controversia.
  • La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse preclude al giudice amministrativo la sostituzione alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire e impedisce la prosecuzione officiosa del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieScuolaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.