Sentenza n. 13416/2026 - Roma, Sezione 1Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sanzione disciplinare di tre giorni di allontanamento dalla scuola, unitamente agli atti degli organi di garanzia interno e regionale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sanzione disciplinare irrogata al minore e gli atti presupposti, deducendo: irregolare composizione e incompetenza del Consiglio di classe straordinario; violazione dell'art. 4 del d.P.R. 249/1998, dell'art. 5 del d.lgs. 297/1994 e delle indicazioni ministeriali; carenza o assenza nel regolamento d'istituto di una disciplina sufficientemente determinata dei comportamenti sanzionabili, delle sanzioni, degli organi competenti e del relativo procedimento; violazione del principio di legalità; compromissione del diritto di difesa e del contraddittorio per violazione degli artt. 7 e 10 della l. 241/1990; difetto di istruttoria e di motivazione; contraddittorietà, illogicità, arbitrarietà, travisamento dei fatti e sviamento; violazione dei principi di inclusione scolastica, proporzionalità e ragionevolezza, nonché della disciplina regolamentare d'istituto, del PTOF e del patto di corresponsabilità. Con motivi aggiunti è stato impugnato anche il verbale dell'Organo di Garanzia Regionale, conosciuto successivamente, richiamando le censure del ricorso principale. Nel corso del giudizio i ricorrenti hanno dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso e dei motivi aggiunti.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso e i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito le censure relative alla legittimità della sanzione disciplinare e degli atti presupposti. Il giudice ha rilevato che, nel processo amministrativo, la parte ricorrente può disporre dell'azione fino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione e dichiarare il sopravvenuto venir meno dell'interesse alla decisione. In assenza di repliche o di diverse richieste delle controparti, il giudice non può procedere d'ufficio all'esame del merito né sostituirsi alla valutazione dell'interesse ad agire, dovendo prendere atto della dichiarazione e pronunciare l'improcedibilità. Le spese di lite sono state compensate in ragione delle circostanze della controversia e dell'esito in rito.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, dichiarata dalla parte ricorrente, impone la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
art. 85, comma 9, c.p.a.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
art. 4 d.P.R. 249/1998
art. 5 d.lgs. 297/1994
artt. 7 e 10 l. 241/1990
art. 6 d.P.R. 1199/1971
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, la parte ricorrente conserva la disponibilità dell'azione fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione e può dichiarare il sopravvenuto venir meno dell'interesse alla decisione.
- Quando la parte ricorrente dichiara espressamente di non avere più interesse alla decisione e non vi sono repliche o richieste contrarie delle altre parti, il giudice deve prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse e dichiarare l'improcedibilità, senza esaminare d'ufficio il merito della controversia.
- La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse preclude al giudice amministrativo la sostituzione alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire e impedisce la prosecuzione officiosa del giudizio.
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