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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40483/2024 del 04/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per cassazione con doglianza di violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) c.p.p., inosservanza dell'art. 47 legge 26 luglio 1975 n. 354 e manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente deduce che, nonostante la gravità dei reati, ha svolto un eccellente percorso rieducativo (assenza di pendenze, stabile inserimento lavorativo acquisito subito dopo i fatti, situazione familiare stabile e nessun collegamento con ambienti malavitosi). Contestava che il Tribunale abbia negato l'affidamento in prova basandosi esclusivamente sull'insufficiente risarcimento (e sull'errata affermazione della sussistenza di un danno di svariati milioni di euro), mentre il risarcimento non è requisito ineludibile per l'ammissione all'affidamento e gli eventuali precedenti sono anteriori ai fatti in esecuzione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso fondato sul profilo relativo all'affidamento in prova. Ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza abbia attribuito al mancato adempimento degli obblighi restitutori un valore dirimente, senza effettuare una valutazione prognostica complessiva del comportamento del condannato né verificare le concrete condizioni economiche di Savioli o l'esistenza di risorse occultate. La Corte ha quindi annullato l'ordinanza impugnata quanto alla negazione dell'affidamento in prova al servizio sociale e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Torino, con piena libertà di decisione. L'annullamento riguarda solo il profilo dell'affidamento in prova; il riconoscimento della semilibertà dall'originaria ordinanza non è stato espressamente annullato nel dispositivo.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen.

    Consente la censura per violazione di norme o per motivazione illogica/insufficiente; in questa vicenda è stata utilizzata per contestare la motivazione del Tribunale che ha negato l'affidamento in prova.

  • legge 26 luglio 1975, n. 354

    art. 47, legge 26 luglio 1975, n. 354

    Richiamata dal ricorrente in relazione alle regole sulle misure alternative e alla valutazione della risocializzazione; la Corte ricorda che l'osservazione prognostica prevista dalla normativa deve essere basata su una valutazione complessiva e non su un unico elemento (come il mancato risarcimento).

  • codice penale

    artt. 648-bis e 648-ter c.p.

    Norme del codice penale relative ai reati per i quali è stata inflitta la pena; contestano la gravità dei fatti ma non modificano il principio che il risarcimento non sia di per sé condizione automatica per le misure alternative.

  • codice di procedura penale

    Riferimento al patteggiamento e agli impegni restitutori assunti in sede di applicazione della pena; la Corte osserva che la mancata esecuzione di tali impegni può essere considerata ma non può assumere valore esclusivo e dirimente senza una valutazione complessiva e informazioni sulle effettive possibilità economiche del condannato.

Massime di principio

  • La mancata riparazione del danno non può, da sola, giustificare il diniego dell'affidamento in prova al servizio sociale: deve essere inserita in una valutazione prognostica complessiva del percorso di risocializzazione.
  • Il giudice deve motivare in modo sinottico e argomentato la scelta negativa, bilanciando gli elementi favorevoli (es. lavoro stabile, assenza di pendenze, inserimento familiare) e quelli negativi; non sono ammesse decisioni basate esclusivamente su un unico profilo.
  • Prima di valorizzare negativamente la mancata riparazione del danno, il giudice deve considerare le concrete condizioni economiche del condannato e fornire, se necessario, prove dell'occultamento di disponibilità patrimoniali.
  • È legittimo che il Tribunale consideri l'inosservanza degli impegni restitutori tra i fattori di valutazione, ma essa non costituisce un requisito ineludibile per l'ammissione alle misure alternative.
  • Se la motivazione del provvedimento è carente o viziata per eccessiva valorizzazione di un singolo elemento, la Corte di legittimità può annullare e disporre il rinvio per nuovo giudizio, lasciando al giudice di merito la piena discrezionalità sulle risultanze complessive.

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