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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2504/2024 del 19/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Vacca impugnava la conferma della condanna a 6 mesi di reclusione per avere alterato la targa del proprio motociclo (modifica della lettera iniziale del codice identificativo da E in B), lamentando: 1) che la contraffazione era talmente grossolana da integrare reato impossibile o, comunque, che il fatto avrebbe dovuto qualificarsi come illecito amministrativo ex art. 100 Codice della Strada; 2) che la Corte territoriale non aveva adeguatamente motivato il diniego delle attenuanti generiche e non aveva individualizzato la pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che l'inidoneità dell'azione a produrre l'effetto tipico (reato impossibile) sussiste solo se l'inidoneità è ex ante assoluta: qui la falsificazione non era evidentemente ictu oculi riconoscibile da chiunque, ma è stata individuata solo con verifica ravvicinata e da personale esperto; inoltre il veicolo era nella disponibilità dell'imputato e risultava a suo nome, escludendo l'applicabilità dell'illecito amministrativo ex art. 100, comma 12, Codice della Strada. Quanto al secondo motivo, la Cassazione ha ritenuto che il ricorrente non abbia indicato elementi di fatto specifici dedotti in appello tali da fondare il riconoscimento delle attenuanti generiche; la Corte territoriale ha quindi adeguatamente motivato il diniego richiamando l'assenza di elementi positivi e la mancata collaborazione dell'imputato. Il ricorso è stato dunque respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 81, comma secondo, cod. pen.

    Riferimento alla disciplina della concorso di reati e alle aggravanti/attenuanti applicate in sede penale; citato come norma rilevante al profilo sanzionatorio nella sentenza di merito

  • art. 477 cod. pen.

    Norma sulla falsità materiale o alterazione di contrassegni identificativi; applicata per configurare il reato relativo alla manomissione della targa

  • art. 482 cod. pen.

    Norma relativa all'uso di segni falsi o alterati; richiamata nel capo di imputazione insieme all'art. 477

  • art. 49 cod. pen.

    Interpretata nel senso che il reato impossibile richiede un'inidoneità assoluta dell'azione ex ante; la mera facilità di scoperta della falsificazione non esclude la punibilità

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e motivazione carente/contraddittoria); inquadrano le censure svolte dal ricorrente

  • art. 62-bis cod. pen.

    Riguarda il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha richiamato il principio secondo cui il riconoscimento richiede elementi concreti e specifici

  • art. 133 cod. pen.

    Principio di individualizzazione della pena; la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi di fatto forniti dall'imputato per giustificare un trattamento attenuante

  • art. 100, comma 12, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada)

    Norma sull'illecito amministrativo per circolazione con targa non propria o contraffatta; interpretata come applicabile solo quando chi circola non è anche autore della contraffazione, circostanza esclusa qui poiché il veicolo era in uso e risultava intestato all'imputato

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    Norma che consente la presentazione di requisitoria scritta dal Pubblico Ministero nei procedimenti; rilevata proceduralmente nell'istruttoria

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti alla motivazione in cassazione e alla esposizione dei motivi di impugnazione; menzionata nei limiti di enunciazione dei motivi

Massime di principio

  • Il reato impossibile (art. 49 c.p.) richiede che l'azione sia ex ante assolutamente inidonea a produrre l'effetto tipico; la facile scoperta del falso non è sufficiente per escludere la punibilità.
  • In materia di falsi, la valutazione sull'evidenza ictu oculi della contraffazione si basa sulle circostanze note al momento dell'alterazione: se la falsificazione poteva essere rilevata solo con verifica ravvicinata o da personale esperto, la stessa resta penalmente rilevante.
  • L'illecito amministrativo ex art. 100 Codice della Strada è applicabile solo quando chi circola con targa contraffatta non è l'autore della contraffazione; se il veicolo è in uso e intestato alla stessa persona che ha alterato la targa, il fatto integra invece reato penale.
  • Il giudice d'appello, se richiamato su specifiche doglianze, deve motivare le risposte; tuttavia il ricorrente deve dedurre con precisione e concretezza gli elementi di fatto su cui fonda la richiesta di attenuanti: l'assenza di elementi positivi in atti può giustificare un richiamo sintetico del giudice sul diniego delle attenuanti.
  • Per l'individualizzazione della pena e il riconoscimento delle attenuanti generiche è necessario che siano indicate circostanze concrete e valutabili: mere affermazioni generiche non obbligano il giudice a un'ampia motivazione negativa.

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