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Sentenza

Sentenza del 16/09/2022 n. 6139 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Controversia sulla responsabilità solidale dello spedizioniere doganale quale rappresentante diretto per la sottofatturazione del valore in dogana. L'Ufficio contestava che lo spedizioniere, nella dichiarazione doganale, non avesse correttamente indicato gli elementi rilevanti per la determinazione del valore in dogana (in particolare nolo e assicurazione), non avesse esibito la documentazione richiesta e avesse dimostrato negligenza professionale contribuendo alla elusione fiscale. La questione centrale era se lo spedizioniere, pur operando come rappresentante diretto, possa essere ritenuto obbligato in solido al pagamento dei dazi quando abbia fornito dati o documenti necessari alla dichiarazione e fosse consapevole o avrebbe dovuto essere consapevole della loro erroneità o invalidità (art. 201 CDC, art. 2 L. 213/2000 e disciplina sanzionatoria nazionale).

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale, in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, ha rigettato l'appello proposto dall'Agenzia delle Dogane e ha confermato integralmente la sentenza di merito favorevole a XXX che aveva escluso la responsabilità dello spedizioniere. La CTR ha ritenuto infondato il gravame e ha fatto espresso rinvio alle argomentazioni della C.T.P. che avevano escluso la responsabilità senza essere state invalidate in modo serio dall'appello. È stata condannata l'appellante al pagamento delle spese per i giudizi davanti alla C.T.R. e per il giudizio di legittimità, liquidate in euro 1.000,00 per ciascun giudizio.

Norme richiamate

  • Codice Doganale Comunitario (CDC), art. 201, par. 3 (seconda proposizione)

    "Quando una dichiarazione in dogana ... le persone che hanno fornito detti dati necessari alla stesura della dichiarazione, e che erano o avrebbero dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della loro erroneità, possono parimenti essere considerate debitori conformemente alle vigenti disposizioni nazionali."

    Il rappresentante diretto può essere considerato debitore solidale solo se ha fornito i dati necessari alla dichiarazione e era o avrebbe dovuto essere ragionevolmente a conoscenza della loro erroneità; la responsabilità non è automatica ma dipende dalla conoscenza o conoscibilità dell'irregolarità.

  • L. 22 dicembre 1960, n. 1612 e L. n. 213 del 2000, art. 2, comma 6

    "in ordine alla regolarità, veridicità e completezza dei dati, ... gli spedizionieri doganali ... se erano o avrebbero dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della loro erroneità, rispondono solidalmente del pagamento del tributo"

    La norma nazionale dispone la responsabilità solidale degli spedizionieri quando erano o dovevano essere a conoscenza dell'erroneità dei dati; va interpretata alla luce del diritto UE (CDC art. 201) in termini di conoscenza/ conoscibilità e obblighi di diligenza professionale.

  • Codice Doganale Comunitario (CDC), art. 5 § 2 e art. 29 (richiami nel testo)

    Art.5 §2 disciplina la possibilità della dichiarazione per conto e la differenza tra rappresentanza diretta e indiretta; art.29 riguarda la determinazione del valore in dogana, includendo elementi come nolo, trasporto e assicurazione che concorrono alla base imponibile.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (art. 10) e D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 (art. 11)

    Norme richiamate con riferimento alla disciplina sanzionatoria amministrativa applicabile in caso di violazioni doganali; la Corte richiede che la responsabilità professionale e la sussistenza del fatto siano accertate per l'applicazione delle sanzioni.

  • Incoterms (International Commercial Terms)

    Le condizioni di resa (es. CFR) determinano quali costi gravano sul venditore o sull'acquirente e incidono sulla determinazione del valore in dogana (campo specifico nella dichiarazione doganale). Lo spedizioniere deve considerare gli Incoterms nel calcolo del valore doganale.

Massime di principio

  • Lo spedizioniere che opera come rappresentante diretto non è automaticamente obbligato in solido per i dazi derivanti da una dichiarazione errata: la responsabilità sorge solo se ha fornito i dati o i documenti necessari alla dichiarazione e fosse consapevole o avrebbe dovuto essere consapevole della loro erroneità o invalidità.
  • L'Amministrazione doganale ha l'onere di provare la conoscenza o la conoscibilità (knowability) da parte dello spedizioniere della inesattezza dei dati; in presenza di uno scostamento rilevante rispetto ai valori di mercato, l'Ufficio può far valere presunzioni che il dichiarante doveva accertare la correttezza dei dati.
  • In presenza di presumibili incongruenze (es. sottofatturazione significativa), lo spedizioniere deve documentare concretamente le proprie verifiche e le richieste di informazioni al mandante per sottrarsi alla responsabilità: la mancata produzione di elementi probatori esimenti può aggravare la situazione.
  • È prassi cautelativa per lo spedizioniere richiedere e conservare (e, se del caso, allegare in dogana) la documentazione comprovante il pagamento del nolo, l'esistenza e l'ammontare dell'assicurazione o, in mancanza, indicare l'aggiustamento forfettario previsto (nota amministrativa: 5 per mille del valore in fattura) nel campo di aggiustamento della dichiarazione doganale.
  • Il comportamento diligente dello spedizioniere comprende: verificare gli Incoterms dichiarati, chiedere prove documentali al cliente per costi rilevanti (nolo, trasporto, assicurazione), annotare richieste e risposte e, se necessario, rifiutare di presentare una dichiarazione manifestamente inesatta o integrare la dichiarazione con evidenze a tutela dell'Amministrazione e proprie.

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