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Sentenza

Sentenza n. 6617/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione Terza), 3 settembre 2025, n. 6043, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202507588

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Campania che aveva annullato le autorizzazioni comunali all’installazione di un dehors antistante l’esercizio commerciale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietaria e comune)

Prevale il privato

La controversia

La società appellante ha censurato la sentenza del TAR sotto tre profili connessi. In primo luogo, ha dedotto il difetto di istruttoria e di motivazione per non avere il giudice disposto una consulenza tecnica o una verificazione sulle caratteristiche della struttura. In secondo luogo, ha sostenuto che il dehors fosse riconducibile alle tipologie ammesse dal regolamento comunale, non essendo stabilmente ancorato al suolo ed essendo facilmente amovibile; ha valorizzato la differenza tra smontaggio e demolizione. In terzo luogo, ha contestato la necessità del permesso di costruire, affermando che la struttura fosse provvisoria, temporanea, priva di collegamento permanente con il terreno, prevalentemente aperta e destinata a essere rimossa alla scadenza dell’autorizzazione paesaggistica. La proprietaria, oltre a chiedere il rigetto dell’appello, ha riproposto i motivi assorbiti relativi alla mancanza dell’assenso condominiale e alla necessità del permesso di costruire. Nel corso del giudizio l’appellante ha anche prospettato una sopravvenuta carenza di interesse, poiché il dehors era stato smontato, ma ha successivamente revocato tale dichiarazione e chiesto una decisione nel merito.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha rigettato integralmente l’appello e ha confermato la sentenza del TAR. Ha esaminato congiuntamente i motivi, ritenendoli infondati. La qualificazione di un’opera come precaria non dipende dalla facile amovibilità, dai materiali utilizzati, dall’assenza di un ancoraggio permanente al suolo o dalla possibilità tecnica di smontarla, ma dalla funzione oggettiva del manufatto e dalla natura temporanea e contingente delle esigenze che esso soddisfa. Un’opera destinata a un’utilizzazione stabile e duratura non è precaria anche se realizzata con materiali amovibili. Nel caso concreto, la superficie di circa 100 mq integrava funzionalmente il dehors nell’attività di somministrazione e ne ampliava stabilmente la capacità ricettiva. Inoltre, la struttura risultava autorizzata con continuità almeno dal 2021, attraverso autorizzazioni successive, l’ultima delle quali prevedeva l’installazione dal 24 giugno 2024 al 23 giugno 2028. Tale continuità escludeva la temporaneità dell’esigenza. Ne conseguiva che l’intervento costituiva nuova costruzione ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e.5), del d.P.R. n. 380/2001 e richiedeva il permesso di costruire, non potendo rientrare nell’attività edilizia libera. La documentazione penale acquisita non forniva accertamenti tecnici autonomi sulle caratteristiche della struttura e non imponeva quindi una diversa valutazione né rendeva necessaria una verificazione. I motivi riproposti dalla proprietaria ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a. sono stati dichiarati improcedibili in conseguenza del rigetto dell’appello e della conferma della decisione di primo grado. Le spese del grado sono state compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 1, lett. e.5), d.P.R. 380/2001

    la precarietà dell’opera [...] postula un uso specifico e temporalmente delimitato del bene e non ammette che lo stesso possa essere finalizzato al soddisfacimento di esigenze [...] permanenti nel tempo

    La precarietà rilevante ai fini edilizi deve essere valutata in base alla destinazione funzionale dell’opera e alle esigenze soddisfatte, non in base ai materiali, alla facile amovibilità o all’assenza di un collegamento permanente al terreno. Un manufatto destinato a un’utilizzazione stabile e duratura costituisce nuova costruzione e richiede il permesso di costruire.

  • art. 6, comma 1, lett. e-bis), d.P.R. 380/2001

    L’attività edilizia libera non comprende l’installazione di una struttura che, per dimensioni, funzione e continuità dell’utilizzazione, non abbia carattere temporaneo o precario.

  • art. 101, comma 2, c.p.a.

    I motivi assorbiti o non esaminati dal giudice di primo grado possono essere riproposti in appello; nel caso concreto, essendo stato integralmente rigettato l’appello, i motivi riproposti sono stati dichiarati improcedibili.

  • art. 66 c.p.a.

    La verificazione può essere disposta quando occorra un accertamento tecnico rilevante per la decisione; nel caso concreto il Collegio ha ritenuto sufficienti gli elementi acquisiti e ha escluso che la documentazione del procedimento penale contenesse accertamenti tecnici autonomi decisivi.

Massime di principio

  • La precarietà di un manufatto edilizio deve essere accertata in relazione alla sua destinazione funzionale e alle esigenze oggettivamente soddisfatte, che devono essere contingenti, temporanee e circoscritte nel tempo; non è sufficiente che l’opera sia facilmente amovibile, realizzata con materiali leggeri o priva di un ancoraggio permanente al suolo.
  • Una struttura destinata a servire stabilmente un’attività commerciale, ampliandone in modo significativo la capacità ricettiva o di utilizzazione, non è qualificabile come opera precaria, anche quando le autorizzazioni siano formalmente temporanee o rinnovate per periodi determinati.
  • La reiterazione e la sostanziale continuità delle autorizzazioni all’installazione di un manufatto costituiscono elementi rilevanti per escludere la temporaneità dell’esigenza e per qualificare l’intervento come nuova costruzione soggetta a permesso di costruire.
  • La qualificazione edilizia di un dehors non dipende dalla distinzione materiale tra smontaggio e demolizione, ma dall’effetto funzionale e urbanistico dell’insediamento sul territorio e dalla sua destinazione concreta.
  • Quando l’installazione di un dehors costituisce nuova costruzione ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e.5), d.P.R. 380/2001, essa non può essere ricondotta all’attività edilizia libera prevista dall’art. 6, comma 1, lett. e-bis), e richiede il previo permesso di costruire.

Come è indicizzato

MaterieQualificazione degli interventiTitoli abilitativi ediliziAppello
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaEffetto conformativo e riedizione del potere

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