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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14523/2022 del 13/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Napoli che aveva dichiarato inammissibile la dichiarazione di ricusazione proposta in nome di Michele Santonastaso nei confronti della D.ssa R. Dello Spirito. La ricusazione era fondata sull'assunto che la giudice fosse incompatibile perché aveva già esercitato funzioni di GIP nel medesimo procedimento emettendo un decreto di archiviazione de plano (2/3/2021, poi revocato il 3/3/2021). Il ricorrente deduceva errata applicazione degli artt. 38 e 41 c.p.p. e vizio di motivazione, sostenendo che il termine per proporre la ricusazione doveva decorrere dal momento in cui la difesa aveva avuto conoscenza dell'atto pregiudicante (conoscenza avvenuta il giorno precedente l'udienza camerale).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto corretta la decisione della Corte d'appello che aveva rilevato vizi formali: la dichiarazione di ricusazione non era stata depositata presso il giudice ricusato, come previsto dall'art. 41 c.p.p., e non è stata fornita prova della proposizione entro il termine di tre giorni dalla notifica dell'avviso di fissazione della camera di consiglio, previsto dall'art. 38 c.p.p. Inoltre la Corte ha escluso qualsiasi situazione di incompatibilità ai sensi dell'art. 34 c.p.p., richiamando precedente giurisprudenza che esclude incompatibilità quando la precedente pronuncia del giudice non abbia efficacia di condizionamento sulla successiva decisione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n.176, art. 23, commi 8 e 9

    Richiamato quale norma processuale di riferimento per lo svolgimento del procedimento in epigrafe (contestuale indicazione del rito/processo in cui si è svolta la trattazione). Non incide sulla questione di inammissibilità della ricusazione, ma sul contesto procedurale.

  • art. 38 c.p.p. (commi richiamati nel testo: comma 1 e comma 2)

    La Corte ha ritenuto che il termine di tre giorni per proporre la dichiarazione di ricusazione (o per le relative comunicazioni previste) è perentorio e che la conoscenza soggettiva dell'atto pregiudicante non sospende o riluce il decorso del termine; il ricorrente non ha dimostrato il rispetto del termine.

  • art. 41 c.p.p. (in particolare comma 1)

    La norma prescrive il deposito della dichiarazione di ricusazione presso il giudice cui è diretta a pena di inammissibilità. La Corte ha ritenuto che il mancato deposito determini il difetto di forma che autorizza la declaratoria di inammissibilità.

  • art. 34 c.p.p. (richiamato comma 2-bis e riferimento generale all'art. 34)

    La Corte ha escluso qualsiasi causa di incompatibilità ai sensi dell'art. 34: il fatto che il medesimo giudice avesse svolto precedenti attività (es. funzione di GIP con provvedimento poi revocato) non basta a configurare incompatibilità se non ricorre il pericolo concreto della cosiddetta "forza della prevenzione" che possa condizionare il giudizio.

  • art. 409, comma 5 c.p.p.

    Riferimento giurisprudenziale: la Corte ha richiamato precedenti decisioni che hanno escluso incompatibilità del giudice che aveva emesso ordinanza ai sensi di tale disposizione e poi, dopo annullamento, si era occupato nuovamente della vicenda; la precedente pronuncia non ha di per sé efficacia di condizionamento.

  • art. 410, comma 3 c.p.p.

    Richiamato nel ragionamento giurisprudenziale come norma che disciplina la trattazione della richiesta di archiviazione e della relativa opposizione; la Corte ha ritenuto compatibile la valutazione del giudice anche quando si ripropone la valutazione sull'archiviazione dopo atti precedenti.

  • art. 3 Cost.

    La Corte ha escluso una violazione del principio di uguaglianza perché la situazione del giudice in esame non è paragonabile alle ipotesi in cui il legislatore o la Corte Costituzionale hanno individuato cause di incompatibilità.

Massime di principio

  • La dichiarazione di ricusazione deve essere depositata presso il giudice cui è diretta e nel termine previsto dalla legge (art. 41 c.p.p. e art. 38 c.p.p.): il mancato deposito o il mancato rispetto del termine comportano l'inammissibilità.
  • La mera conoscenza tardiva, soggettiva, di un precedente provvedimento del medesimo giudice non sospende il decorso dei termini processuali per la proposizione della ricusazione, salvo prova del tempestivo adempimento delle formalità richieste.
  • Non sussiste automaticamente incompatibilità quando il giudice ha svolto precedenti funzioni nello stesso procedimento (es. GIP con decreto poi revocato): occorre valutare il rischio concreto della "forza della prevenzione" ossia la capacità della precedente decisione di condizionare il giudizio successivo.
  • La giurisprudenza ammette che un giudice che abbia emesso precedenti provvedimenti (anche di segno differente o poi annullati) possa comunque decidere su opposizioni alla richiesta di archiviazione se la precedente pronuncia non ha portata tale da pregiudicare il merito.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta generalmente condanna alle spese e può prevedere, come qui, una sanzione a favore della cassa delle ammende; quindi la proposizione di ricorsi o dichiarazioni prive dei requisiti formali o temporali comporta rischi economici rilevanti.

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