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Sentenza

Sentenza del 23/03/2015 n. 1088 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

IRPEF - Prelievo contanti da parte lavoratore autonomo - Irrilevanza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il prelievo di contanti effettuato dal lavoratore autonomo è irrilevante, di per sé, ai fini del recupero di ricavi non dichiarati. Non può quindi essere considerato automaticamente come compenso o ricavo occulto sulla sola base della movimentazione bancaria. Restano eventualmente utilizzabili altri elementi probatori specifici e concreti, diversi dalla presunzione dichiarata incostituzionale.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l'utilizzo dei prelievi bancari effettuati da un lavoratore autonomo come presunzione di ricavi non dichiarati. L'Amministrazione finanziaria non può applicare automaticamente al lavoratore autonomo la presunzione prevista dall'art. 32, comma 1, n. 2, secondo periodo, del d.P.R. 600/1973, poiché la Corte costituzionale ne ha dichiarato l'illegittimità nella parte riferita ai titolari di reddito di lavoro autonomo.

Norme richiamate

  • Art. 32, comma 1, n. 2, secondo periodo, d.P.R. 600/1973

    La disposizione prevedeva una presunzione in base alla quale i prelevamenti bancari non giustificati potevano essere considerati ricavi o compensi non dichiarati. La sua applicazione ai titolari di reddito di lavoro autonomo è stata dichiarata costituzionalmente illegittima.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 228/2014

    Ha escluso l'applicabilità ai lavoratori autonomi della presunzione automatica sui prelievi bancari prevista dall'art. 32 del d.P.R. 600/1973, in assenza di ulteriori elementi concreti che dimostrino ricavi non dichiarati.

Massime di principio

  • Per un lavoratore autonomo, il semplice prelievo di contanti dal conto corrente non costituisce automaticamente prova di compensi o ricavi non dichiarati.
  • L'Amministrazione finanziaria non può fondare un recupero fiscale esclusivamente sulla presunzione bancaria prevista per i prelievi, quando il contribuente produce reddito di lavoro autonomo.
  • Eventuali contestazioni devono basarsi su ulteriori elementi concreti, specifici e coerenti con l'esistenza di ricavi occultati.
  • La regola è distinta per le imprese, per le quali la disciplina delle movimentazioni bancarie può continuare ad avere una portata più ampia secondo la normativa applicabile.
  • La decisione riguarda la presunzione sui prelievi e non impedisce all'Amministrazione di utilizzare altri dati bancari o documentali, purché siano valutati secondo le regole ordinarie sull'onere della prova.

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