Cassazione Penale, Sentenza n. 25573/2023 del 14/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e più violazioni dell'art. 73 d.P.R. 309/90 (alcune con aggravante ex art. 80, comma 1, lett. a), contestando: 1) la mancata considerazione, in sede di appello, della pronuncia della Corte Costituzionale n. 40/2019 che aveva modificato la cornice edittale dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90 rideterminando la pena minima; il difensore sosteneva che, poiché la sentenza costituzionale era intervenuta prima della decisione di appello, il trattamento sanzionatorio avrebbe dovuto essere rivalutato alla luce dei nuovi limiti edittali; 2) la mancata ammissione della rinnovazione istruttoria richiesta dalla difesa (acquisizione di due sentenze definitive) ritenuta invece rilevante per la valutazione della gravita del reato e, in particolare, dell'aggravante relativa al numero dei partecipanti all'associazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che la difesa non abbia adeguatamente invocato la sentenza della Corte Costituzionale in sede di gravame: la pronuncia costituzionale era stata resa nota prima dell'appello e la difesa non aveva chiesto esplicitamente la riconsiderazione del trattamento sanzionatorio alla luce del nuovo quadro edittale; inoltre l'aumento di pena riconosciuto per continuazione (45 giorni per ciascun fatto) è stato ritenuto compatibile con la mutata cornice edittale, non irragionevole e contenuto. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto la richiesta di rinnovazione istruttoria inammissibile o superflua ai fini della decisione, avendo valutato che le sentenze proposte non avrebbero inciso sulla sussistenza dell'associazione né sulla sua qualificazione ai fini dell'aggravante per numero dei partecipanti. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Norma centrale per i reati di traffico di sostanze stupefacenti; la Corte costituzionale con sentenza n. 40/2019 ha dichiarato l'illegittimità parziale rideterminando la pena minima edittale. In questo giudizio la Cassazione rileva che la modifica della cornice edittale andava espressamente dedotta in appello dalla difesa; comunque l'aumento per continuazione adottato è risultato compatibile con i nuovi limiti.
art. 80, comma 1, lett. a), d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Aggravante applicata ad alcune delle violazioni contestate al ricorrente; la sentenza di merito ha considerato l'aggravante nel computo finale della pena.
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Norma relativa al delitto piu grave tra quelli commessi (reato 'di riferimento' per la continuazione). La Corte di merito ha ritenuto il reato di cui all'art. 74 il più grave ai fini del calcolo della pena.
Sentenza Corte Costituzionale n. 40 del 23 gennaio 2019
depositata l'8 marzo 2019 e pubblicata il 13 marzo 2019
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, nella parte riguardante la misura minima della reclusione, rideterminando la cornice edittale. Nel processo la Cassazione osserva che, pur essendo la pronuncia resa nota prima della decisione di appello, la difesa non ne ha fatto valere l'effetto nella richiesta di riforma del trattamento sanzionatorio.
Massime di principio
- Quando interviene una pronuncia della Corte Costituzionale che modifica la cornice edittale, la parte che ritiene di essere avvantaggiata dalla nuova disciplina deve dedurla espressamente e tempestivamente nel corso del gravame perché il giudice di appello la valuti; l'omissione può comportare l'impossibilita di ottenere una ricalcolazione favorevole.
- Il giudice di merito può non ammettere richieste istruttorie ritenute superflue se le prove proposte non appaiono capaci di incidere sulla decisione: occorre spiegare con precisione la rilevanza probatoria delle sentenze al fine di dimostrarne la non superfluità rispetto ai profili decisivi (es. gravità e aggravanti).
- Nel valutare aumenti di pena per continuazione il giudice deve controllare la compatibilità dell'incremento con la cornice edittale vigente; aumenti contenuti e motivati sono difficilmente ritenuti illegittimi se rientrano nei nuovi limiti previsti dalla normativa o dalla giurisprudenza costituzionale.
- La tempestivita della deduzione di fatti o norme intervenute tra primo e secondo grado è fondamentale: se una modifica normativa o costituzionale è intervenuta dopo la sentenza di primo grado ma prima della decisione d'appello, il difensore deve portarne esplicitamente all'attenzione del giudice gli effetti sul trattamento sanzionatorio.
- Ai fini della configurazione del reato associativo, la presenza di un numero di partecipanti superiore a dieci costituisce elemento aggravante; tuttavia la sussistenza dell'associazione si valuta sulla condivisione del programma criminoso e non sulla conoscenza personale fra tutti i componenti, perciò sentenze che confermano il numero degli associati possono risultare irrilevanti per singoli profili individuali se non collegano direttamente la condotta dell'imputato alla specifica aggravante.
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