Sentenza n. 4405/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Sardegna che, in esecuzione di una precedente sentenza favorevole, aveva ordinato l’attribuzione della carta elettronica per un importo complessivo di 2.500 euro, compensando le spese e liquidandole in 500 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (parte appellante)
Prevale il privato
La controversia
L’appellante ha dedotto la violazione dell’art. 4, comma 1, del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, contestando la liquidazione di soli 500 euro per le spese legali del giudizio di primo grado. Ha sostenuto che, in applicazione dei parametri forensi, il giudice non potesse scendere al di sotto del 50 per cento dei valori medi tabellari e ha chiesto la liquidazione di 1.189 euro, oltre IVA e CPA. Il TAR aveva motivato la compensazione delle spese valorizzando la serialità della controversia.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente l’appello. Ha ritenuto non corretta la liquidazione di 500 euro, perché inferiore ai valori minimi risultanti dai parametri forensi applicabili allo scaglione da 1.101 a 5.200 euro, tenuto conto della riduzione prevista dal d.m. n. 147/2022. Ha chiarito che, in assenza di una diversa convenzione scritta tra avvocato e cliente, il giudice può discostarsi dai valori medi tabellari, ma non può ridurli oltre il 50 per cento; resta quindi preclusa la liquidazione di somme inferiori ai valori minimi inderogabili. Ha tuttavia escluso che la motivazione del TAR fosse apodittica, poiché la controversia era oggettivamente semplice e seriale, e non ha riconosciuto l’importo richiesto di 1.189 euro. Ha riformato parzialmente la sentenza di primo grado, determinando le spese in 800 euro, oltre accessori e refusione del contributo unificato. Le spese del grado d’appello sono state integralmente compensate, salvo il rimborso del contributo unificato ove versato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La controversia è stata decisa nell’ambito del giudizio di ottemperanza alla sentenza del giudice amministrativo.
art. 4, comma 1, d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018
conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento
Il giudice può aumentare o diminuire i valori medi tabellari, ma non può ridurli oltre il 50 per cento; i valori così risultanti costituiscono soglie minime inderogabili in assenza di diversa convenzione scritta.
d.m. n. 147/2022
I parametri aggiornati disciplinano i valori tabellari e la riduzione applicabile alla liquidazione delle spese, imponendo il rispetto della soglia minima risultante dalla riduzione massima consentita.
art. 4, comma 4, d.m. n. 147/2022
Prevede la riduzione applicabile ai valori medi dello scaglione rilevante per la controversia.
Massime di principio
- In assenza di una diversa convenzione scritta tra avvocato e cliente, la liquidazione giudiziale del compenso professionale e delle spese processuali deve essere effettuata sulla base dei parametri forensi applicabili.
- Il giudice può discostarsi dai valori medi delle tabelle parametriche, aumentandoli o diminuendoli, ma non può in alcun caso ridurli oltre il 50 per cento; i valori minimi così determinati sono inderogabili.
- La natura seriale e la limitata complessità della controversia possono giustificare una riduzione rispetto ai valori medi tabellari e devono essere esplicitate nella motivazione, ma non consentono di scendere al di sotto della soglia minima parametrica.
- La liquidazione di somme meramente simboliche o comunque inferiori ai minimi inderogabili dei parametri forensi è illegittima, anche quando il giudice disponga la compensazione delle spese per la serialità della controversia.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 3 giu 2026Sentenza n. 1233/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 3 giu 2026Sentenza n. 219/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 3 giu 2026Sentenza n. 1240/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 3 giu 2026Sentenza n. 1241/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 3 giu 2026Sentenza n. 1242/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 3 giu 2026Sentenza n. 1243/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →