Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14034/2025 del 09/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 02/04/2024 relativa al calcolo della pena dopo che la VI Sezione Penale della Cassazione aveva annullato senza rinvio il riconoscimento dell'aggravante prevista dall'art. 73, comma 6, d.P.R. 309/90 limitatamente al capo b). La Corte d'appello, in sede rescissoria, aveva rideterminato la pena riducendo l'aumento per continuazione relativo al capo b) da 9 a 8 mesi. I difensori contestavano il calcolo sostenendo che l'annullamento della Cassazione riguardasse il capo a) e non il capo b).

La decisione

La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili ritenendo infondata la doglianza: la sentenza rescindente della Cassazione aveva effettivamente annullato con rinvio solo il riconoscimento dell'aggravante in relazione al capo b) e aveva implicitamente confermato la decisione sul capo a). Per effetto dell'art. 616 c.p.p. i ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al versamento di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 6, d.P.R. 309/90

    La norma aggravante è stata oggetto di annullamento da parte della Cassazione limitatamente al capo b); la Corte d'appello, in sede di rescissione, ha pertanto ridimensionato solo l'aumento per continuazione relativo a quel capo

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Per la dichiarata inammissibilità del ricorso si applica la sanzione pecuniaria e la condanna alle spese processuali, determinando il versamento alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Se la Cassazione annulla senza rinvio solo il riconoscimento di una specifica aggravante relativa a un determinato capo, la rideterminazione della pena in sede di appello dovrà limitarsi agli effetti derivanti esclusivamente da quell'annullamento.
  • In un giudizio rescissorio occorre verificare con attenzione il dictum della sentenza della Cassazione: le doglianze che contraddicono chiaramente quanto deciso dalla Cassazione sono manifestamente infondate e inammissibili.
  • La contestazione del calcolo dell'aumento per continuazione deve indicare con precisione quale capo è stato effettivamente interessato dall'annullamento per poter essere ricevibile; errori di individuazione del capo determinano l'inammissibilità del ricorso.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta conseguenze economiche ai sensi dell'art. 616 c.p.p.: pagamento delle spese processuali e somma a favore della Cassa delle ammende, che il giudice quantifica equitativamente.
  • In presenza di plurimi capi e aggravanti 'applicate per entrambi i reati', occorre distinguere l'effetto dell'annullamento rispetto a ciascun capo per determinare correttamente la modifica della pena complessiva.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.