Cassazione Penale, Sentenza n. 14034/2025 del 09/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 02/04/2024 relativa al calcolo della pena dopo che la VI Sezione Penale della Cassazione aveva annullato senza rinvio il riconoscimento dell'aggravante prevista dall'art. 73, comma 6, d.P.R. 309/90 limitatamente al capo b). La Corte d'appello, in sede rescissoria, aveva rideterminato la pena riducendo l'aumento per continuazione relativo al capo b) da 9 a 8 mesi. I difensori contestavano il calcolo sostenendo che l'annullamento della Cassazione riguardasse il capo a) e non il capo b).
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili ritenendo infondata la doglianza: la sentenza rescindente della Cassazione aveva effettivamente annullato con rinvio solo il riconoscimento dell'aggravante in relazione al capo b) e aveva implicitamente confermato la decisione sul capo a). Per effetto dell'art. 616 c.p.p. i ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al versamento di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 6, d.P.R. 309/90
La norma aggravante è stata oggetto di annullamento da parte della Cassazione limitatamente al capo b); la Corte d'appello, in sede di rescissione, ha pertanto ridimensionato solo l'aumento per continuazione relativo a quel capo
art. 616 cod. proc. pen.
Per la dichiarata inammissibilità del ricorso si applica la sanzione pecuniaria e la condanna alle spese processuali, determinando il versamento alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- Se la Cassazione annulla senza rinvio solo il riconoscimento di una specifica aggravante relativa a un determinato capo, la rideterminazione della pena in sede di appello dovrà limitarsi agli effetti derivanti esclusivamente da quell'annullamento.
- In un giudizio rescissorio occorre verificare con attenzione il dictum della sentenza della Cassazione: le doglianze che contraddicono chiaramente quanto deciso dalla Cassazione sono manifestamente infondate e inammissibili.
- La contestazione del calcolo dell'aumento per continuazione deve indicare con precisione quale capo è stato effettivamente interessato dall'annullamento per poter essere ricevibile; errori di individuazione del capo determinano l'inammissibilità del ricorso.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta conseguenze economiche ai sensi dell'art. 616 c.p.p.: pagamento delle spese processuali e somma a favore della Cassa delle ammende, che il giudice quantifica equitativamente.
- In presenza di plurimi capi e aggravanti 'applicate per entrambi i reati', occorre distinguere l'effetto dell'annullamento rispetto a ciascun capo per determinare correttamente la modifica della pena complessiva.
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