Cassazione Penale, Sentenza n. 5176/2025 del 10/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP di Avellino per il delitto di tentato omicidio in danno di Affinita Luigi, ferito da plurimi colpi d'arma da fuoco la notte del 17 agosto 2024 fuori da un locale a Cervinara. Denunciano in particolare: omissione di valutazione della versione difensiva (autodifesa) e delle investigazioni difensive; affermazione infondata che anche Cristian avesse sparato nonostante, secondo la difesa, fosse gravemente ferito alla mano; errore nel ritenere la premeditazione (ricondotta alla perlustrazione e alla modalità di parcheggio) e mancata valutazione della graduazione della misura cautelare alla luce delle diverse posizioni personali (uno incensurato) e della possibilità di misure meno afflittive (domiciliari o braccialetto elettronico). Contestano infine la mancata esposizione dei gravi indizi a fondamento delle esigenze cautelari.
La decisione
La Corte ha rigettato i ricorsi ritenendoli infondati. Ha valutato che il Tribunale del Riesame ha adeguatamente motivato la gravità indiziaria basandosi su filmati di videosorveglianza e sulle dichiarazioni della persona offesa, ha valutato e scartato la tesi difensiva dell'autodifesa con argomentazioni specifiche (compresa la ragione per cui si ritiene che anche Cristian abbia sparato) e ha motivato la sussistenza della premeditazione e delle esigenze cautelari. Ha altresì ritenuto corretta la scelta della custodia cautelare in carcere per entrambi nonostante l'incensuratezza di uno dei fratelli, per la gravità del fatto, la spregiudicatezza dell'azione, la disponibilità dell'arma e il luogo pubblico affollato. Ha dichiarato infondate le censure sulla mancata valutazione del braccialetto elettronico (considerato modalità esecutiva non nuova misura) e ha condannato i ricorrenti alle spese processuali; ha disposto inoltre le comunicazioni ai sensi dell'art. 94 c.p.p.
Norme richiamate
art. 273 cod. proc. pen.
Richiamato dai ricorrenti in relazione al vizio di motivazione; la Corte verifica che le motivazioni del Tribunale del Riesame rispettino i canoni di logicità e diritto, senza sostituirsi al giudice di merito nella valutazione dei fatti
art. 577 cod. pen.
Norma che disciplina il delitto di omicidio (e nell'ambito del ricorso la contestazione di tentato omicidio); utilizzata per definire la fattispecie contestata agli indagati
art. 274 cod. proc. pen.
Richiesto dai ricorrenti in tema di bilanciamento delle esigenze cautelari e graduazione della misura; la Corte richiama che la valutazione è rimessa al giudice del merito e che la proporzionalità richiede esame della personalità ma non impedisce misure uguali per coindagati se motivate
art. 275 cod. proc. pen.
Norma sulle misure cautelari personali, qui rilevante per l'opposizione a misure meno afflittive; la Corte conferma che il giudice può ritenere inidonei gli arresti domiciliari per pericolosità dell'indagato e gravità del fatto
art. 275-bis cod. proc. pen.
Previsione sulle misure coercitive non detentive e loro applicabilità; richiamata dalla difesa nella prospettiva di misure alternative, ma la Corte afferma che la scelta spetta al giudice di merito se adeguatamente motivata
art. 125 cod. proc. pen.
Norma sulla motivazione dei provvedimenti cautelari richiamata dai ricorrenti; la Corte giudica la motivazione del Tribunale adeguata ai canoni richiesti
art. 292 comma 2 lett. c) cod. proc. pen.
art. 292 comma 2 lett. c) c.p.p.
Rilevante per la doglianza sulla esposizione degli elementi indiziari gravi: la Corte ritiene che il Tribunale abbia ampiamente esposto tali elementi
art. 94 cod. proc. pen.
Norma sulle comunicazioni conseguenti al mantenimento dello stato custodiale; la sentenza dispone l'adempimento degli obblighi di comunicazione previsti
Massime di principio
- In Cassazione contro provvedimenti cautelari il controllo è limitato alla verifica della logica e della conformità giuridica della motivazione; non è consentito rinnovare la valutazione dei fatti o chiedere una diversa riconsiderazione probatoria.
- La mera affermazione difensiva (es. che l'imputato era ferito e quindi non poteva sparare) senza elementi probatori specifici difficilmente è idonea a superare testimonianze o filmati contrastanti; per neutralizzare indizi gravi servono elementi concreti e novità probatorie.
- La presenza di uno o più indagati incensurati non impedisce l'applicazione della misura cautelare più afflittiva se la gravità del reato, la modalità di commissione (arma, luogo pubblico, spregiudicatezza) e il pericolo di reiterazione giustificano la custodia in carcere.
- La pretesa di premeditazione può essere fondata su elementi come perlustrazioni, modalità di parcheggio e organizzazione della fuga; per confutarla occorrono elementi specifici che relativizzino tali circostanze.
- La proposta del braccialetto elettronico è da considerarsi una modalità esecutiva degli arresti domiciliari e non una misura nuova; quindi il giudice non è necessariamente tenuto a motivare separatamente la non idoneità di tale tecnologia se ritiene la custodia in carcere necessaria.
- Le doglianze generiche che chiedono una diversa valutazione dei fatti senza nuovi elementi sono di norma inammissibili o infondate in sede di legittimità.
- Quando esistono filmati di videosorveglianza e dichiariazioni della persona offesa, tali elementi assumono rilevanza decisiva nella formazione della gravità indiziaria e devono essere affrontati specificamente dalla difesa con elementi contrari rilevanti.
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