Sentenza del 13/06/2016 n. 1616 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
IVA - operazioni inesistenti - onere della prova - spetta al contribuente - effettività e reale valore della prestazione - pagamenti bancari tracciabili - prova non sufficiente. Accertamento - prescrizione - notitia criminis successiva allo scadere dei termini di accertamento - raddoppio dei termini - sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente sosteneva di aver dimostrato l'effettività delle prestazioni mediante la documentazione contabile e i pagamenti bancari tracciabili. Contestava inoltre la tempestività dell'accertamento, ritenendo non applicabile il raddoppio dei termini quando la notitia criminis fosse stata acquisita dopo la scadenza del termine ordinario. La controversia riguardava quindi sia l'onere della prova sull'effettività e sul reale valore economico delle operazioni, sia la decorrenza dei termini di accertamento.
La decisione
La contestazione del contribuente non è stata accolta. In materia di operazioni inesistenti, la prova contraria a suo carico non richiede soltanto di dimostrare che la prestazione sia stata materialmente eseguita e pagata, ma anche che il corrispettivo indicato sia effettivo e congruo rispetto ai parametri di mercato. I pagamenti bancari tracciabili, da soli, non sono sufficienti se il valore della prestazione risulta sproporzionato. È stato inoltre ritenuto applicabile il raddoppio dei termini previsto dall'art. 37, comma 24, del d.l. n. 223/2006 anche quando la notizia di reato sia intervenuta dopo la scadenza del termine ordinario, poiché la decorrenza del termine collegato alla notitia criminis opera in relazione alla sua acquisizione.
Norme richiamate
Art. 37, comma 24, decreto-legge n. 223/2006
La disposizione consente il raddoppio dei termini ordinari di accertamento in presenza di fatti che comportano l'obbligo di denuncia penale. Il raddoppio può operare anche se la notitia criminis è acquisita successivamente alla scadenza del termine ordinario.
Disciplina IVA sulle operazioni inesistenti
Il contribuente che contesta la ripresa fiscale deve dimostrare non solo l'effettiva esecuzione della prestazione, ma anche la corrispondenza tra il valore dichiarato e il reale valore economico dell'operazione.
Massime di principio
- In caso di contestazione di operazioni inesistenti, la prova del pagamento tramite banca è un elemento utile ma non decisivo: occorre dimostrare anche l'effettività sostanziale della prestazione, la congruità del prezzo e la coerenza economica dell'operazione.
- Quando il corrispettivo appare sproporzionato rispetto ai prezzi di mercato o a prestazioni comparabili, il contribuente deve fornire spiegazioni e documentazione specifica sulle ragioni della differenza.
- La regolare fatturazione e la tracciabilità dei pagamenti non escludono, da sole, una contestazione fiscale se emergono elementi indiziari di sovrafatturazione o di inesistenza economica.
- Ai fini del raddoppio dei termini di accertamento, la notitia criminis può rilevare anche se acquisita dopo la scadenza del termine ordinario, secondo l'interpretazione richiamata nella sentenza.
- In situazioni analoghe è opportuno conservare contratti, ordini, relazioni sull'attività svolta, documentazione dei risultati ottenuti, criteri di determinazione del prezzo e comparazioni di mercato, così da provare sia l'esecuzione sia il valore reale della prestazione.
Testo integrale
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