Sentenza n. 754/2026 - Milano, Sezione 2
per l’ottemperanza - della sentenza n. 5358/2024, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 28 novembre 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l’erogazione della Carta docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 5358/2024 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero il 17 febbraio 2025. La sentenza aveva condannato l’Amministrazione a mettere a disposizione della docente la Carta elettronica del docente, per l’importo di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2021/2022 e 2023/2024, per complessivi 1.000 euro, oltre alle spese di lite. Nonostante la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni, il Ministero non aveva dato esecuzione alla pronuncia. La ricorrente ha quindi chiesto l’ordine di esecuzione e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto, senza tuttavia dimostrare l’integrale adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha accertato che la sentenza del Tribunale di Milano era passata in giudicato ai sensi dell’art. 324 c.p.c., come attestato dalla cancelleria, ed era stata notificata in copia conforme all’Amministrazione. Ha inoltre ritenuto decorso, alla data del ricorso, il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. In assenza della prova dell’integrale esecuzione, ha ordinato al Ministero di erogare entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2021/2022 e 2023/2024, per complessivi 1.000 euro, oltre agli interessi legali dalla notificazione della sentenza del Tribunale fino al saldo. Ha nominato sin d’ora quale commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con attivazione su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero e con termine di 120 giorni per l’esecuzione commissariale. Il commissario dovrà determinare l’importo dovuto e adottare gli atti necessari all’adempimento, senza compenso aggiuntivo. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre oneri e spese generali.
Norme richiamate
art. 324 c.p.c.
Il TAR ha utilizzato la disposizione per accertare il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Milano.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo alla pubblica amministrazione prima di procedere all’esecuzione giudiziale nei suoi confronti.
art. 474 c.p.c.
Il titolo esecutivo rilevante ai fini dell’esecuzione è individuato nella sentenza munita di attestazione di conformità.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
È la base normativa del beneficio della Carta elettronica del docente, riconosciuto alla ricorrente dal giudice ordinario e oggetto di esecuzione in sede di ottemperanza.
Massime di principio
- È esperibile il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l’amministrazione destinataria non vi abbia dato adempimento.
- Prima di proporre l’esecuzione giudiziale nei confronti di una pubblica amministrazione deve essere notificato presso la sede del debitore il titolo esecutivo in copia conforme e deve decorrere il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- In sede di ottemperanza, la mancata prova dell’integrale esecuzione del giudicato da parte dell’amministrazione giustifica l’ordine giudiziale di adempiere entro un termine assegnato dal giudice, con corresponsione delle somme dovute e degli interessi maturati.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, prevedendone l’attivazione su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all’amministrazione per adempiere.
- Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica e rientrano nei suoi compiti istituzionali, non è dovuto uno specifico compenso per l’attività di commissario ad acta.
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