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Parere

Parere n. 1461/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza incidentale di sospensione, proposto dal Finanziere Scelto -OMISSIS-, avverso la determinazione del Comandante Generale della Guardia di Finanza n. 155314/2023, datata 23 maggio 2023, di rigetto del ricorso gerarchico avverso la sanzione disciplinare di stato della sospensione dall'impiego per la durata di mesi dodici, irrogata dal Comandante Interregionale dell'Italia Nord Occidentale in data 24 gennaio 2023.

Giustizia amministrativa202400054

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione della determinazione del Comandante Generale della Guardia di Finanza n. 155314/2023 del 23 maggio 2023, di rigetto del ricorso gerarchico contro la sanzione disciplinare di stato della sospensione dall'impiego per dodici mesi

Esito

IMPROCEDIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, la determinazione di rigetto del ricorso gerarchico proposto contro la sanzione disciplinare di stato della sospensione dall'impiego per dodici mesi. Nel merito ha dedotto l'assenza di responsabilità per i fatti contestati, la mancata considerazione della documentazione difensiva, l'eccessiva afflittività economica della sanzione e la propria condotta irreprensibile. Nel corso del procedimento, tuttavia, l'Amministrazione ha ritualmente notificato opposizione ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 e dell'art. 48, comma 1, c.p.a., chiedendo la trasposizione della controversia davanti al competente TAR. Il ricorrente non ha depositato l'atto di costituzione nel termine perentorio di sessanta giorni e ha comunicato di rinunciare alla costituzione in giudizio per ragioni economiche. La questione sottoposta alla Sezione concerne quindi gli effetti dell'opposizione tempestiva dell'Amministrazione e della mancata costituzione del ricorrente nel giudizio amministrativo.

Il parere

La Sezione ha ritenuto rituale e tempestiva l'opposizione dell'Amministrazione. In applicazione dell'art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, come interpretato alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 148/1982 e dell'art. 48, comma 1, c.p.a., il ricorso straordinario deve essere dichiarato improcedibile per trasposizione, poiché la controversia è devoluta alla sede giurisdizionale. Il ricorrente, che intenda insistere nel ricorso, deve depositare l'atto di costituzione presso il giudice amministrativo entro sessanta giorni dal ricevimento dell'opposizione; nel caso concreto tale adempimento non è stato effettuato e il ricorrente ha anzi manifestato espressamente la volontà di non costituirsi. Le censure di merito e l'istanza incidentale di sospensione non sono state esaminate: l'istanza cautelare è stata assorbita. La Sezione ha inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

Osservazioni

Opposizione dell'Amministrazione e trasposizione

L'opposizione proposta dall'Amministrazione è stata ritenuta rituale e tempestiva ai sensi degli artt. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 e 48, comma 1, c.p.a.; tale opposizione determina l'improcedibilità del ricorso straordinario per trasposizione.

Costituzione del ricorrente nel giudizio amministrativo

Il ricorrente avrebbe dovuto depositare presso il giudice amministrativo competente l'atto di costituzione entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento dell'opposizione. Non avendo provveduto e avendo comunicato la rinuncia alla costituzione, non può proseguire il giudizio nella sede giurisdizionale nell'ambito del procedimento straordinario.

Censure di merito e istanza cautelare

Le doglianze relative alla responsabilità disciplinare, alla valutazione della documentazione difensiva, all'afflittività economica della sanzione e alla condotta del militare non sono state esaminate. L'istanza incidentale di sospensione è rimasta assorbita dall'improcedibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 10 d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199

    Il ricorrente che intenda insistere nel ricorso deve depositare nella segreteria del giudice amministrativo competente, nel termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento dell'atto di opposizione, l'atto di costituzione in giudizio, dandone avviso mediante notificazione alle altre parti.

    La norma riconosce alle parti nei cui confronti è proposto il ricorso straordinario, compresa l'Amministrazione resistente, la facoltà di chiedere che la controversia sia decisa in sede giurisdizionale. L'opposizione rituale e tempestiva impedisce la prosecuzione del ricorso straordinario e impone al ricorrente che intenda insistere di costituirsi davanti al giudice amministrativo entro sessanta giorni.

  • art. 48, comma 1, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104

    Il ricorrente, entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento dell'atto di opposizione, deve depositare l'atto di costituzione in giudizio presso il tribunale amministrativo regionale competente.

    La disposizione disciplina la trasposizione del ricorso straordinario nella sede giurisdizionale e collega alla mancata costituzione del ricorrente la non prosecuzione del giudizio straordinario.

  • art. 24 Cost.

    La generalizzazione della facoltà di opposizione è funzionale a garantire l'effettività della tutela giurisdizionale e il pieno rispetto del contraddittorio.

  • art. 125 Cost.

    La disciplina dell'opposizione e della trasposizione assicura la compatibilità del ricorso straordinario con il principio del doppio grado di giudizio.

  • sentenza Corte costituzionale n. 148 del 29 luglio 1982

    La pronuncia è richiamata quale fondamento interpretativo dell'estensione a tutte le parti, inclusa l'Amministrazione resistente, della facoltà di opposizione al ricorso straordinario.

  • sentenze Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 9 e n. 10 del 6 maggio 2013

    L'unicità del grado e la caratterizzazione semplificata dell'istruttoria trovano fondamento nell'accordo sostanziale tra le parti.

    Le sentenze collegano la facoltà di opposizione alle esigenze di effettività della tutela giurisdizionale, contraddittorio e doppio grado di giudizio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    La disposizione è richiamata quale base per l'oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Le disposizioni sono richiamate a tutela dei diritti e della dignità dell'interessato ai fini dell'oscuramento dei dati personali.

Massime di principio

  • L'opposizione al ricorso straordinario, proposta dall'Amministrazione nei modi e nei termini previsti dall'art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 e dall'art. 48 c.p.a., determina la trasposizione della controversia nella sede giurisdizionale e rende improcedibile il ricorso straordinario.
  • Il ricorrente che intenda insistere nella controversia dopo l'opposizione deve depositare presso il TAR competente l'atto di costituzione entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento dell'opposizione, dandone avviso alle altre parti.
  • La mancata costituzione del ricorrente nel giudizio amministrativo, accompagnata dalla dichiarazione di non voler procedere, impedisce l'esame nel merito delle censure proposte con il ricorso straordinario.
  • Una volta ritualmente proposta l'opposizione, ogni ulteriore questione relativa alla prosecuzione e all'ammissibilità della trasposizione appartiene alla competenza del giudice amministrativo al quale la controversia è devoluta.
  • L'improcedibilità del ricorso straordinario per trasposizione assorbe l'istanza cautelare proposta nello stesso procedimento.

Ricorso straordinario contro la sospensione disciplinare di un finanziere

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un finanziere scelto contro la determinazione del Comandante Generale della Guardia di Finanza che aveva respinto il ricorso gerarchico avverso la sanzione disciplinare di stato della sospensione dall'impiego per dodici mesi. L'Amministrazione resistente ha proposto opposizione chiedendo la decisione della controversia in sede giurisdizionale.

Fatti e provvedimento disciplinare

La sanzione era stata irrogata al termine di un'inchiesta formale collegata a due procedimenti penali. Uno riguardava fatti per i quali i reati erano stati dichiarati estinti per prescrizione; l'altro aveva condotto a una condanna irrevocabile per calunnia. Il militare aveva impugnato la sanzione con ricorso gerarchico, respinto dal Comandante Generale della Guardia di Finanza.

Motivi del ricorso straordinario

Il ricorrente aveva dedotto, in sintesi:

  • l'assenza di responsabilità per i fatti contestati e la propria innocenza;
  • la mancata considerazione della documentazione difensiva prodotta nel procedimento disciplinare;
  • l'eccessiva afflittività economica della sospensione, quale unica fonte di reddito del nucleo familiare;
  • la condotta irreprensibile tenuta presso la sede di servizio, attestata anche da un elogio.

Opposizione dell'Amministrazione

Il Comando Generale della Guardia di Finanza ha notificato al ricorrente opposizione ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 e dell'art. 48, comma 1, c.p.a., chiedendo che il ricorso fosse deciso dal TAR competente. La Sezione ha verificato che l'opposizione era stata proposta e notificata ritualmente e tempestivamente.

Effetti della trasposizione

La Sezione ha richiamato l'interpretazione dell'art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 148/1982 e dall'art. 48, comma 1, c.p.a. Tutte le parti nei cui confronti è stato proposto il ricorso straordinario, inclusa l'Amministrazione resistente, possono chiedere la decisione in sede giurisdizionale.

Il ricorrente che intenda insistere deve depositare l'atto di costituzione presso il giudice amministrativo competente entro sessanta giorni dal ricevimento dell'opposizione, notificandone avviso alle altre parti. Nel caso esaminato il ricorrente non ha effettuato il deposito e ha comunicato espressamente di non voler procedere alla costituzione per ragioni economiche.

Decisione della Sezione

In base alla giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato, la notificazione rituale e tempestiva dell'opposizione rende improcedibile il ricorso straordinario, mentre le questioni relative alla prosecuzione del giudizio sono rimesse al giudice amministrativo competente. La Sezione ha pertanto dichiarato il ricorso improcedibile per trasposizione.

L'improcedibilità ha impedito l'esame delle censure riguardanti la sanzione disciplinare e ha comportato l'assorbimento dell'istanza cautelare di sospensione. Il parere richiama, per la ratio dell'istituto, le sentenze dell'Adunanza Plenaria n. 9 e n. 10 del 6 maggio 2013, che collegano la facoltà di opposizione alle esigenze di contraddittorio, effettività della tutela giurisdizionale ex art. 24 Cost. e rispetto del doppio grado di giudizio ex art. 125 Cost.

Esito e oscuramento dei dati

Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso fosse dichiarato improcedibile per trasposizione, con assorbimento dell'istanza cautelare. A tutela dei diritti e della dignità dell'interessato, è stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare il ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTermini del procedimentoEfficacia ed esecutorietàTutela cautelare

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