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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 864/2023 del 12/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione in Cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Foggia dell'11/10/2021 che aveva confermato la condanna, anche agli effetti civili, pronunciata dal Giudice di Pace di Lucera nei confronti di Musfeld per il reato di percosse commesso in danno di Gatto Mario il 1 dicembre 2014. Il ricorso si fondava su cinque motivi: (1) nullità del decreto di citazione per mancata traduzione nell'idioma conosciuto dall'imputato e nullità della notifica del provvedimento d'appello; (2) vizio di motivazione e violazione degli artt. 192 e 533 c.p.p.; (3) mancata motivazione in ordine alla causazione di una sensazione di apprezzabile dolore (art. 581 c.p.); (4) errori nella determinazione del trattamento sanzionatorio (art. 52 d.lgs. 274/2000); (5) vizi di motivazione circa la sussistenza e quantificazione del danno risarcibile (artt. 185 c.p., 2043, 2056, 2059 c.c.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il primo motivo infondato nella parte relativa alla mancata traduzione del decreto di citazione per il giudizio di primo grado, ritenendo la nullità di tipo intermedio sanata dalla presenza dell'interprete e dalla comparizione dell'imputato senza tempestiva deduzione dell'eccezione. Tuttavia ha accolto la censura relativa alla mancata notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello: dagli atti non risultava alcuna prova della notifica né all'imputato né al suo domiciliatario/nome di difensore (la PEC risultava inviata "in proprio" all'avvocato ma non vi era attestazione di notifica all'imputato). Per tale ragione la Corte ha ritenuto sussistente una nullità assoluta non sanata dalla mera comparizione del difensore di fiducia, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Foggia per l'ulteriore corso.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 274 del 2000, art. 20

    Norma richiamata in tema di procedimento sanzionatorio amministrativo; nel contesto è collegata ai rimedi e alla determinazione sanzionatoria impugnata dal ricorrente

  • Codice di procedura penale, art. 173 disp. att.

    Stabilisce i limiti della motivazione del ricorso per cassazione; la Corte ricorda che il ricorso deve rispettare i limiti strettamente necessari per la motivazione

  • Codice di procedura penale, art. 143

    Riguarda le norme sulla comparizione e assistenza dell'imputato; è stato richiamato nel discutere la necessità di traduzione e assistenza linguistica

  • Codice di procedura penale, art. 178, lett. c)

    Attinente alle garanzie processuali e alla forma degli atti; richiamato nella censura sulla validità del decreto di citazione

  • Codice di procedura penale, artt. 179 e 180

    Norme sulla notifica degli atti e sulle modalità di costituzione in giudizio; usate per valutare la regolarità della notifica dell'appello

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 6, par. 3, lett. a)

    Principio del diritto dell'imputato a essere informato nella lingua che capisce dell'accusa mossegli; richiamato rispetto alla questione della traduzione dell'atto di citazione

  • Codice di procedura penale, artt. 192 e 533

    Richiamati nei motivi sulla valutazione della prova e sulla motivazione della sentenza d'appello; la Corte ha ritenuto assorbiti tali motivi dopo la decisione sulla nullità di notifica

  • Codice penale, art. 581

    Norma riferita alla figura di reato e ai suoi elementi; il ricorrente lamentava omissione di motivazione su requisito della percezione del dolore da parte della vittima

  • Codice penale o d.lgs. 274/2000, art. 52

    Norma richiamata riguardo alla determinazione del trattamento sanzionatorio; il ricorso contestava la motivazione sulla quantificazione della sanzione

  • Codice penale, art. 185

    Richiamato relativamente alle conseguenze penali e alla responsabilità civile derivante dal reato; connesso ai profili risarcitori contestati

  • Codice civile, artt. 2043, 2056, 2059

    Norme civilistiche richiamate in relazione al danno risarcibile, alla prova del danno e alla quantificazione; la Corte ha ritenuto assorbite le questioni civili in ragione dell'annullamento per nullità processuale

  • Codice di procedura penale, art. 606 (lett. e))

    Indica i motivi di ricorso per cassazione relativi a violazioni di legge e vizio di motivazione; citato per inquadrare i motivi di doglianza sul vizio di motivazione

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. U. n. 119/2004, Sez. 3 n. 37364/2015, ecc.)

    Richiamata per i principi sul carattere sanabile o insanabile delle nullità: omessa traduzione (nullità di tipo intermedio sanabile con comparizione e mancata tempestiva deduzione) e omessa notifica dell'atto di citazione per appello (nullità assoluta, insanabile dalla sola comparizione del difensore)

Massime di principio

  • La mancata traduzione dell'atto di citazione per un imputato straniero che non comprende l'italiano costituisce, di norma, una nullità di tipo intermedio: può essere sanata dalla comparizione e dalla nomina di un interprete e dalla mancata tempestiva deduzione dell'eccezione (occorre dimostrare il pregiudizio se si sostiene altrimenti).
  • La mancata notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza di appello al soggetto interessato o al suo valido domiciliatario determina una nullità assoluta che non è sanata dalla sola comparizione del difensore di fiducia; ciò può comportare l'annullamento della sentenza impugnata e la restituzione degli atti per il corretto svolgimento del procedimento.
  • Le censure di vizio di motivazione e di valutazione della prova possono essere assorbite dalla Corte di Cassazione se la decisione è annullata per motivi processuali più gravi (es. nullità insanabile della notifica).
  • In presenza di questioni linguistiche, è fondamentale allegare e documentare la conoscenza insufficiente della lingua italiana e dimostrare come la mancata traduzione abbia effettivamente pregiudicato le garanzie processuali; altrimenti la nullità può essere ritenuta sanata.
  • Per le notifiche telematiche (PEC) occorre conservare e produrre l'attestazione formale dell'avvenuta notifica al domicilio eletto o all'organo/difensore competente; l'invio "in proprio" potrebbe non integrare una notifica valida all'imputato se manca la prova del recapito.

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