Cassazione Civile, Ordinanza n. 16666/2022 del 23/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuenti)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento notificati a una società a ristretta base partecipativa e ai suoi soci, con recupero a tassazione, per l'anno 2006, di Ires, Irpef, Irap e Iva per redditi non dichiarati collegati a ricavi extracontabili derivanti dalla cessione di undici unità immobiliari. In primo grado i ricorsi riuniti dei contribuenti erano stati accolti; in appello la Commissione tributaria regionale ha invece dichiarato inammissibile l'appello dell'Agenzia per tardività, ritenendo non provata la tempestiva spedizione dell'atto e valorizzando la data di ricezione risultante dall'avviso di ricevimento, oltre il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. L'Agenzia ricorre in cassazione con due motivi: con il primo denuncia violazione dell'art. 2700 c.c. e degli artt. 327 c.p.c. e d.lgs. 546/1992, sostenendo che la CTR avrebbe erroneamente escluso valore probatorio alle cartoline di ritorno quanto alla data di spedizione; con il secondo deduce violazione dell'art. 7 d.lgs. 546/1992, lamentando il mancato esercizio dei poteri istruttori ufficiosi per acquisire ulteriore documentazione sulla spedizione. I contribuenti resistono e propongono ricorso incidentale: con un primo motivo sostengono che, anche a voler accogliere il ricorso principale, l'appello erariale sarebbe comunque inammissibile per tardiva costituzione in giudizio dell'Ufficio ex artt. 22 e 53 d.lgs. 546/1992; con un secondo motivo censurano la compensazione delle spese per difetto di specifica motivazione sulle gravi ed eccezionali ragioni.
La decisione
La Corte di cassazione rigetta il ricorso principale dell'Agenzia. Ritiene infondati entrambi i motivi: quanto alla tempestività dell'appello, esaminando il fascicolo processuale acquisito d'ufficio conclude che la notifica era effettivamente tardiva, perché la ricezione da parte del difensore dei contribuenti era avvenuta il 30/12/2013, oltre il termine lungo semestrale scaduto il 24/12/2013; inoltre afferma che gli atti indicati dall'Ufficio (distinta interna e elenco Poste Italiane) non avevano efficacia probatoria idonea a dimostrare una spedizione tempestiva. Quanto al preteso omesso esercizio dei poteri istruttori, la Corte osserva che non è indicato quale ulteriore verifica il giudice di appello avrebbe dovuto compiere. Il primo motivo del ricorso incidentale è dichiarato assorbito per effetto del rigetto del ricorso principale; il secondo motivo incidentale è rigettato perché la CTR aveva comunque spiegato le ragioni della compensazione delle spese, essendo la decisione fondata sull'accoglimento dell'eccezione di inammissibilità dell'appello. Le spese del giudizio di cassazione sono compensate per soccombenza reciproca e non si applica il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2700 c.c.
la data risultante dagli atti postali non è stata ritenuta, nel caso concreto, prova sufficiente della tempestiva spedizione dell'appello in assenza di elementi oggettivi idonei a dimostrarla
art. 327 c.p.c.
il termine lungo semestrale per impugnare era già spirato alla data di ricezione dell'atto di appello da parte del destinatario
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
nel processo tributario l'appello deve essere tempestivo e la tardività comporta inammissibilità; i poteri istruttori ufficiosi non impongono verifiche indeterminate o esplorative
art. 7 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
i poteri istruttori del giudice tributario non risultano violati se non è specificato quale ulteriore accertamento fosse necessario ai fini della decisione
art. 22 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato dai contribuenti per sostenere la tardiva costituzione dell'appellante nel giudizio di secondo grado
art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato dai contribuenti per sostenere la tardiva costituzione dell'appellante nel giudizio di secondo grado
art. 92 c.p.c.
la compensazione delle spese è stata reputata adeguatamente motivata dalla CTR nel caso concreto
art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato dai contribuenti in tema di spese di lite nel processo tributario
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato per la motivazione della sentenza tributaria in tema di spese
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
non applicabile nel caso di specie per la posizione dell'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato e per l'assorbimento del primo motivo incidentale
Massime di principio
- Nel processo tributario, la tempestività dell'impugnazione deve risultare da elementi probatori oggettivi idonei a dimostrare non solo la ricezione, ma anche la tempestiva spedizione dell'atto quando ciò sia rilevante ai fini del rispetto del termine per impugnare.
- Le mere annotazioni interne o documenti postali privi di data certa o di timbro datario non sono, di per sé, sufficienti a provare la tempestiva spedizione dell'impugnazione.
- Il giudice tributario può esercitare poteri istruttori ufficiosi, ma la censura per mancato esercizio di tali poteri richiede l'indicazione concreta dell'ulteriore verifica necessaria e decisiva, non potendo risolversi in una richiesta generica di approfondimento.
- La compensazione delle spese è legittima se la sentenza dà conto, anche sinteticamente, della ragione processuale che la giustifica, specie quando la lite sia definita con accoglimento di un'eccezione processuale.
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