Sentenza n. 8336/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento - del Decreto Direttoriale del Ministero dell’Istruzione e del Merito - Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. 3059 del 10.12.2024, recante bando del concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, nella parte in cui prevede che possa accedere alla prova orale un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso, purché sia raggiunta la soglia di idoneità pari a 70/100 pt. (art. 8, co. 2); - del Decreto Ministeriale 26.10.2023 n. 205, come modificato dal D.M. 24.10.2024 n. 214, nella parte in cui prevede che possa accedere alla prova orale un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso, purché sia raggiunta la soglia di idoneità pari a 70/100 pt. (art. 8, co. 2); - delle note direttoriali del Ministero dell’Istruzione e del Merito - Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. 50125 del 27.02.2025 e prot. n. 90952 del 15.04.2025, recanti chiarimenti in ordine alla determinazione della platea dei candidati ammessi alle prove orali; - della nota del MIM n. 50125 del 27.02.2025 e il relativo avviso di pubblicazione n. 22770 del 07.05.2025 dell’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia riportante il punteggio minimo previsto per l’ammissione alla prova orale del concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dei Decreti Ministeriali del 26 ottobre 2023, nn. 205 e 206, in cui viene stabilito il voto minimo di accesso alla prova orale anche per la classe di concorso A046.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: previsione del bando e degli atti applicativi che limitava l'ammissione alla prova orale ai candidati rientranti nel triplo dei posti disponibili e comunque con almeno 70/100, nonché mancata ammissione del candidato alla prova orale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, partecipante al concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, ha conseguito 82/100 alla prova scritta: un punteggio superiore alla soglia legale di idoneità di 70/100, ma inferiore al punteggio minimo di 92/100 risultante dall'applicazione del criterio che ammetteva alla prova orale un numero di candidati pari a tre volte i posti messi a concorso, includendo gli ex aequo con l'ultimo ammesso. Ha impugnato il bando, i decreti ministeriali presupposti, le note interpretative e l'avviso recante il punteggio minimo, deducendo violazione degli artt. 3, 4, 51, 97 e 117 Cost., dell'art. 35 d.lgs. 165/2001, dell'art. 1 l. 241/1990 e dell'art. 400 d.lgs. 297/1994, nonché dei principi di ragionevolezza, proporzionalità, adeguatezza, imparzialità, buon andamento, favor partecipationis, meritocrazia ed efficacia delle selezioni concorsuali. Ha censurato la soglia mobile quale limite sproporzionato e incongruo alla partecipazione e, in subordine, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 59, comma 10, lett. a), d.l. 73/2021, come modificato dall'art. 14-bis d.l. 71/2024, in relazione ai medesimi parametri costituzionali ed europei.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. In via preliminare ha rilevato che il ricorrente non aveva impugnato la graduatoria finale del concorso, approvata successivamente, precisando che l'annullamento dell'atto di non ammissione non avrebbe automaticamente travolto la graduatoria, la cui adozione implica nuove valutazioni e coinvolge anche soggetti terzi. Il Collegio ha tuttavia ritenuto di poter prescindere da tale profilo, poiché il ricorso era comunque infondato nel merito. La previsione di una soglia minima di ammissione alle prove successive rientra nell'ampia discrezionalità del legislatore e dell'amministrazione, soprattutto quando sia diretta a garantire la selettività della procedura e la qualità del corpo docente. Non è irragionevole né discriminatoria una soglia superiore a 70/100, poiché il punteggio minimo costituisce criterio di merito e consente una selezione stringente dei candidati più meritevoli. Nel caso concreto, la soglia mobile era prevista dalla lex specialis e recepiva direttamente la disciplina legislativa, che ammette alla prova orale un numero di candidati pari a tre volte i posti disponibili, purché abbiano conseguito almeno 70/100, oltre agli ex aequo con l'ultimo ammesso. La disciplina è stata ritenuta funzionale al buon andamento, alla qualità della selezione, alle esigenze delle istituzioni scolastiche, alla prevenzione di nuovo precariato e alla riduzione di quello storico. Sono state pertanto respinte anche le censure di illegittimità costituzionale. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 14-bis, comma 1, d.l. 31 maggio 2024, n. 71
"Alla prova orale è ammesso, sulla base dell'esito della prova scritta, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso nella regione per la singola classe di concorso o tipologia di posto, a condizione che il candidato consegua il punteggio minimo di 70 punti su 100. Sono altresì ammessi alla prova orale coloro che, all'esito della prova scritta, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi"
La disposizione stabilisce il criterio legislativo di ammissione alla prova orale: triplo dei posti disponibili, soglia minima di 70/100 ed estensione agli ex aequo con l'ultimo ammesso.
art. 59, comma 10, lett. a), d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla l. 23 luglio 2021, n. 106
Costituisce la disposizione primaria che disciplina l'ammissione alla prova orale, come modificata dall'art. 14-bis d.l. 71/2024; il giudice ne esclude l'illegittimità costituzionale.
art. 8, comma 2, del bando di concorso
"alla prova orale è ammesso, sulla base dell'esito della prova scritta, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso nella regione per la singola classe di concorso o tipologia di posto, a condizione che il candidato consegua il punteggio minimo di 70 punti su 100"
La lex specialis recepisce il criterio legislativo della soglia mobile e del limite quantitativo degli ammessi alla prova orale.
artt. 3, 4, 51, 97 e 117 Cost.
Sono stati invocati quali parametri di ragionevolezza, proporzionalità, tutela del lavoro, uguaglianza nell'accesso agli uffici pubblici, imparzialità, buon andamento e conformità all'ordinamento europeo; il giudice ha ritenuto non fondate le relative censure.
art. 35 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
Invocato dal ricorrente in relazione alla disciplina del reclutamento pubblico; non è stata ravvisata alcuna violazione.
art. 1 l. 7 agosto 1990, n. 241
Invocato in relazione ai principi dell'azione amministrativa; la previsione selettiva è stata ritenuta coerente con buon andamento e ragionevolezza.
art. 400 d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297
Invocato quale parametro della disciplina del reclutamento scolastico; il giudice non ha ravvisato profili di illegittimità.
Massime di principio
- La previsione legislativa o regolamentare di una soglia minima per l'ammissione a una fase successiva di un concorso pubblico rientra nell'ampia discrezionalità del legislatore o dell'amministrazione e può essere censurata solo in presenza di manifesta irragionevolezza, sproporzione o discriminazione.
- È legittimo stabilire una soglia di ammissione alla prova orale superiore alla soglia generale di idoneità, quando la misura sia diretta a garantire la selettività della procedura, la qualità dei vincitori e il buon andamento dell'amministrazione.
- Il criterio che limita l'ammissione alla prova orale a un numero di candidati pari a una determinata multiplo dei posti disponibili, con ammissione degli ex aequo con l'ultimo candidato e nel rispetto di una soglia minima di punteggio, costituisce una modalità selettiva non irragionevole quando sia prevista dalla legge e recepita dalla lex specialis.
- L'eventuale annullamento di un provvedimento di esclusione o di non ammissione a una fase concorsuale non produce automaticamente l'effetto caducante della graduatoria finale, che deve essere autonomamente impugnata poiché implica ulteriori valutazioni amministrative e coinvolge le posizioni di altri candidati.
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