Sentenza n. 4657/2026 - Napoli, Sezione 3
per l'annullamento a) della nota dirigenziale del Comune di Ercolano prot. n. 60865 del 30 ottobre 2023, con cui è stato rideterminato in autotutela, mediante “revoca parziale”, il contributo concesso alla società ricorrente; b) della comunicazione di avvio del procedimento di rideterminazione del contributo, resa con nota dirigenziale del Comune di Ercolano prot. n. 50969 del 12 settembre 2023; c) di ogni altro atto anteriore, connesso e conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rideterminazione in autotutela, mediante revoca parziale, del contributo pubblico, con riduzione da 60.000 a 30.000 euro, nonché comunicazione di avvio del relativo procedimento
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la rideterminazione del contributo concesso nell'ambito di un avviso finanziato dal POR Campania FESR 2014/2020, deducendo: violazione dell'art. 21-quinquies l. 241/1990, poiché l'amministrazione avrebbe esercitato il potere di revoca senza sopravvenienze o rivalutazione dell'interesse pubblico originario; violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990, per omesso esame delle osservazioni presentate dopo la comunicazione di avvio; violazione degli artt. 3 e 6 dell'avviso, sostenendo che la società, pur già costituita, era inattiva e avrebbe dovuto essere qualificata come nuova impresa, con diritto al contributo massimo di 60.000 euro. Il Comune aveva fondato la rideterminazione su due autonome ragioni: la società era già costituita alla data dell'avviso e della domanda, sicché poteva accedere soltanto al contributo massimo di 30.000 euro previsto per lo sviluppo o potenziamento di imprese già costituite da non più di 24 mesi; inoltre, l'amministratore risultava titolare di altre attività d'impresa, circostanza ritenuta incompatibile con la qualificazione come nuova impresa.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha qualificato sostanzialmente l'atto comunale non come revoca ex art. 21-quinquies l. 241/1990, ma come annullamento parziale d'ufficio ex art. 21-nonies, diretto a rimediare a un vizio di legittimità della precedente concessione e a evitare un'indebita erogazione di risorse pubbliche. In tale ipotesi, l'affidamento e la buona fede del percettore non impediscono il recupero delle somme indebitamente attribuite e l'interesse pubblico al recupero è ritenuto in re ipsa, senza necessità di ulteriore motivazione sull'elemento soggettivo del beneficiario o sull'interesse pubblico. Ha escluso la violazione dell'art. 10-bis, poiché il procedimento era stato avviato d'ufficio mediante comunicazione ex art. 7 e non si trattava di un preavviso di rigetto; ha inoltre rilevato che il provvedimento finale aveva esaminato in modo sufficientemente comprensibile le osservazioni della società. Quanto al merito dell'avviso, il Collegio ha interpretato sistematicamente le clausole rilevanti nel senso che il contributo massimo di 60.000 euro spettava soltanto per una nuova attività collegata alla costituzione di un nuovo soggetto d'impresa. Un soggetto già costituito, anche se temporaneamente inattivo e intenzionato ad avviare una nuova attività, rientrava invece nella categoria delle imprese esistenti, cui spettava al massimo il contributo di 30.000 euro. L'inattività risultante dalla visura camerale non equivaleva quindi all'inesistenza giuridica dell'impresa. Tale ragione è stata ritenuta autonomamente sufficiente a sorreggere la rideterminazione, con assorbimento delle ulteriori censure sulla titolarità di altre attività da parte dell'amministratore. Le spese sono state compensate; il contributo unificato è rimasto a carico della società ricorrente.
Norme richiamate
art. 21-quinquies l. 241/1990
La censura fondata sull'assenza dei presupposti della revoca è stata ritenuta inconferente, perché l'atto, pur formalmente denominato revoca parziale, è stato sostanzialmente qualificato come annullamento d'ufficio.
art. 21-nonies l. 241/1990
La rideterminazione del contributo costituisce annullamento parziale d'ufficio della precedente concessione, volto a rimuovere un'illegittima attribuzione di risorse pubbliche. In presenza di un'indebita erogazione, affidamento e buona fede del beneficiario non impediscono il recupero e l'interesse pubblico al recupero è intrinseco.
art. 7 l. 241/1990
La comunicazione effettuata dall'amministrazione riguardava l'avvio d'ufficio del procedimento di autotutela e non un preavviso di rigetto.
art. 10 l. 241/1990
L'obbligo di esaminare le memorie partecipative non impone una confutazione analitica di ogni argomento; è sufficiente una motivazione dalla quale risulti che le osservazioni sono state considerate nel loro complesso.
art. 10-bis l. 241/1990
La disposizione sul preavviso di rigetto non è applicabile a un procedimento avviato d'ufficio per la rideterminazione in autotutela di un contributo.
artt. 2, 3, 5, 6, 8 e 9 dell'avviso pubblico comunale
Il contributo era previsto fino a 30.000 euro per lo sviluppo e potenziamento di attività già esistenti da non più di 24 mesi e fino a 60.000 euro per la creazione di nuove attività d'impresa.
Le clausole, lette sistematicamente, distinguono tra imprese inesistenti da costituire, cui spetta il contributo massimo, e imprese già costituite, cui spetta il contributo ridotto anche se inattive e intenzionate ad avviare una nuova attività.
art. 3 l. 241/1990
La motivazione del provvedimento finale è sufficiente quando consente di comprendere che l'amministrazione ha valutato nel complesso le osservazioni dell'interessato e le ragioni della decisione.
Massime di principio
- Quando un provvedimento riduce o recupera un contributo pubblico perché la precedente concessione è ritenuta illegittima, la qualificazione sostanziale è quella dell'annullamento d'ufficio, anche se l'amministrazione lo denomina revoca; sono quindi applicabili i presupposti dell'autotutela demolitoria e non quelli della revoca per sopravvenienze o rivalutazione dell'interesse pubblico.
- In presenza di un'indebita erogazione di denaro pubblico, l'affidamento e la buona fede del beneficiario non impediscono l'esercizio del potere-dovere di recupero; l'interesse pubblico al recupero delle somme indebitamente attribuite è intrinseco e non richiede, di regola, un'ulteriore motivazione specifica.
- Nei procedimenti d'ufficio di autotutela non trova applicazione l'art. 10-bis l. 241/1990, che disciplina il preavviso di rigetto nei procedimenti a istanza di parte; resta applicabile l'obbligo di esaminare le memorie presentate ai sensi dell'art. 10, senza necessità di confutare analiticamente ogni singola argomentazione.
- Ai fini dell'interpretazione di un avviso per contributi, l'impresa già costituita e iscritta nel registro delle imprese resta un soggetto esistente anche se temporaneamente inattivo. Se l'avviso riserva il contributo massimo alla creazione di nuove imprese e un contributo ridotto al consolidamento di imprese già costituite, l'impresa già esistente non può ottenere il contributo massimo per il solo fatto di voler avviare una nuova attività.
- Quando un provvedimento amministrativo negativo è fondato su una pluralità di ragioni autonome, è sufficiente che una sola di esse superi le censure dedotte perché il provvedimento resti valido; le contestazioni relative alle ulteriori ragioni possono essere assorbite.
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