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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22130/2022 del 07/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore impugnava in Cassazione l'ordinanza del Tribunale del Riesame di L'Aquila che, accogliendo il riesame proposto dall'indagato Creo Elia, aveva annullato l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Pescara che aveva applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari. Il motivo unico denunciato era la violazione e/o errata applicazione dell'art. 292 c.p.p. (in particolare la presunta carenza del requisito della motivazione autonoma ex art. 292, comma 2, lett. c), con la censura che il Tribunale del Riesame avrebbe erroneamente ritenuto insussistente la valutazione autonoma del G.I.P.), mentre il P.M. sosteneva che il G.I.P. aveva invece svolto un'analisi critica, autonoma e dettagliata della posizione degli indagati e delle esigenze cautelari.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso del Procuratore inammissibile per tardività. Il motivo: il termine di dieci giorni previsto dall'art. 311 c.p.p. per proporre ricorso va calcolato con riferimento al momento in cui l'atto perviene alla cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione (qui la cancelleria del Tribunale del Riesame di L'Aquila). Nel caso di specie il ricorso, sebbene depositato presso l'ufficio del P.M. il 10/09/2021, è pervenuto alla cancelleria competente solo il 24/09/2021 e quindi oltre il termine utile; pertanto il ricorso è stato dichiarato inammissibile e non è stato esaminato nel merito.

Norme richiamate

  • art. 292 cod. proc. pen.

    Disposizione che impone la motivazione specifica e autonoma nelle ordinanze cautelari; nel caso il Tribunale del Riesame aveva ritenuto che l'ordinanza del G.I.P. fosse viziata per carenza di autonoma valutazione mentre il P.M. contestava tale valutazione sostenendo che la motivazione del G.I.P. fosse invece articolata e critica

  • art. 311 cod. proc. pen.

    Stabilisce il termine di dieci giorni per proporre ricorso in materia cautelare; la Corte interpreta che il termine si riferisce al momento in cui il ricorso perviene alla cancelleria del tribunale competente (ossia la cancelleria che ha emesso la decisione), non alla data di deposito presso l'ufficio del P.M.

  • art. 582, comma 2 cod. proc. pen.

    Richiamato per escludere che ricada sull'ufficio di cancelleria l'obbligo di trasmettere gli atti ad altro ufficio competente; ciò rafforza la regola secondo cui rileva la data di ricezione presso l'ufficio competente

  • Giurisprudenza (Sez. Unite, sent. n. 1626/24.09.2020 dep. 14.01.2021 Rv. 280167-01)

    Principio consolidato secondo cui, nelle impugnazioni in materia cautelare, il ricorso per cassazione deve essere presentato presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione e che la data rilevante per la tempestività è quella di pervenimento alla cancelleria competente

Massime di principio

  • Nelle impugnazioni relative a provvedimenti cautelari il termine per proporre ricorso decorre dalla data di ricezione presso la cancelleria del giudice che ha emesso la decisione: è quindi essenziale depositare o far pervenire l'atto direttamente alla cancelleria competente entro il termine per evitare l'inammissibilità.
  • La presentazione dell'atto presso l'ufficio del P.M. o presso un altro ufficio diverso dalla cancelleria competente non interrompe né sospende il termine: il rischio di inammissibilità per tardività ricade sul ricorrente.
  • Quando si censura la motivazione di un provvedimento cautelare (art. 292 c.p.p.), è necessario indicare con precisione i vizi concreti della motivazione (mancanza di autonomia, genericità, assenza di collegamento tra fatti e esigenze cautelari) poiché i giudici di merito valutano se siano state svolte analisi critiche e specifiche.
  • Le questioni procedurali (termini e competenza di cancelleria) sono trattate con rigore e possono impedire l'esame nel merito: cura delle modalità di deposito e delle ricevute di avvenuta ricezione è fondamentale.
  • La presenza di precedenti provvedimenti su ordinanze identiche può essere utile per il merito, ma non incide sulla tempestività dell'impugnazione: anche in casi ripetuti va rispettata la regola della presentazione presso la cancelleria competente.

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