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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27732/2025 del 29/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di convalida dell'atto del Questore (divieto di accesso a pubblici esercizi e obbligo di presentazione alla polizia per due anni). Il ricorrente deduceva violazione degli artt. 13‑bis D.L. 14/2017 e 7 e 8 della L. 241/1990 per omissione della comunicazione di avvio del procedimento amministrativo (per presunta assenza di urgenza) e denunciava difetto di motivazione dell'ordinanza di convalida, con argomentazioni ritenute meramente formali dal giudice a quo.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'ordinanza di convalida abbia adeguatamente motivato la sussistenza delle esigenze di urgenza e necessità, richiamando la reiterazione di gravi episodi di violenza in luoghi pubblici e il concreto rischio di ulteriori lesioni anche gravi, e quindi ha escluso l'obbligo di preventiva comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 L. 241/1990. Condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 13‑bis D.L. 14/2017

    Richiamato dal ricorrente come normativa rilevante, ma non riportato nel testo della decisione e non determinante: la Corte non lo considera decisivo rispetto alla valutazione dell'urgenza per il provvedimento questorile.

  • art. 7 L. 7 agosto 1990, n. 241

    Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.

    La Corte sottolinea che l'obbligo di preventiva comunicazione presuppone l'assenza di necessità e urgenza; ove sussistano esigenze di urgenza (come per misure questorili volte a impedire accessi ritenuti pericolosi) la comunicazione preventiva non è necessaria.

  • art. 8 L. 7 agosto 1990, n. 241

    Richiamato in relazione alla procedura di comunicazione dell'avvio del procedimento; non è stato necessario applicarlo perché la Corte ha ritenuto sussistere urgenza esonerativa dall'obbligo di comunicazione preventiva.

  • art. 6 legge 13 dicembre 1989, n. 401

    Richiamata come normativa di riferimento per i provvedimenti questorili di interdizione negli eventi sportivi/luoghi di pubblico trattenimento: tali misure sono caratterizzate da particolari esigenze di necessità e urgenza, secondo la giurisprudenza citata, e pertanto sono soggette a limiti diversi rispetto agli ordinari procedimenti amministrativi.

Massime di principio

  • Le misure interdittive adottate dal Questore per motivi di pubblica sicurezza e volte a impedire l'accesso a luoghi di pubblico intrattenimento sono spesso considerate caratterizzate da esigenze di urgenza che esonerano dall'obbligo di preventiva comunicazione ex art. 7 L. 241/1990.
  • Per impugnare efficacemente una convalida di provvedimento cautelare questorile è necessario dimostrare l'assenza concreta e specifica delle ragioni di urgenza e/o che la motivazione è manifestamente insufficiente o formale; contestazioni generiche sulla mancata comunicazione sono spesso inidonee se il giudice ha argomentato sui rischi concreti.
  • Il controllo giurisdizionale sulla motivazione del giudice di convalida valuta la sussistenza di elementi concreti (reiterazione di fatti violenti, gravità degli eventi, rischio di degenerazione) e non si limita a formule rituali: è quindi rilevante produrre elementi fattuali contrari o lacune probatorie.
  • Nei casi di provvedimenti urgenti, l'amministrazione può adottare misure cautelari immediatamente efficaci; il ricorrente deve puntare a dimostrare che l'urgenza era inesistente o artificiosa per ottenere l'annullamento.
  • Le impugnazioni considerate manifestamente infondate o proceduralmente non ricevibili possono comportare condanne per spese e sanzioni (es. somme a favore della Cassa delle ammende), per cui è utile valutare attentamente la strategia difensiva prima di proporre ricorsi in cassazione.

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