Sentenza n. 7575/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) n. 1263/2023, resa tra le parti,
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Permesso di costruire per la realizzazione di un opificio artigianale e provvedimento comunale di rigetto dell’istanza di annullamento in autotutela della SCIA presentata dalla beneficiaria
Esito
Favorevole al resistente (comune e controinteressata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società proprietaria del lotto adiacente ha appellato la sentenza del TAR Campania, sezione staccata di Salerno, n. 1263 del 29 maggio 2023, che aveva respinto il ricorso e i motivi aggiunti contro il permesso di costruire n. 51 del 4 novembre 2015 e contro il diniego comunale del 1° giugno 2017 relativo all’istanza del 30 marzo 2017 di annullamento della SCIA del 28 febbraio 2017. Ha dedotto: 1) che la particella 2208, urbanisticamente destinata ad attrezzature di interesse comune, era stata utilizzata come strada privata di accesso al capannone; 2) la violazione delle distanze dai confini, sostenendo che nel calcolo dovesse essere considerata la scala esterna aperta; 3) il superamento del limite del 15% previsto per le superfici accessorie, in ragione degli uffici e delle superfici di vendita; 4) l’erroneità del rigetto dei motivi aggiunti e delle censure rivolte contro la SCIA e il mancato esercizio dell’autotutela. Il Comune e la società controinteressata hanno riproposto eccezioni di inammissibilità e chiesto il rigetto. In appello è stata disposta verificazione sullo stato dei luoghi, sulla disciplina tecnica applicabile, sulla scala, sulle distanze e sulle percentuali delle destinazioni previste dal PIP.
La decisione
L’appello è stato respinto e la sentenza del TAR è stata confermata. Il motivo relativo alla particella 2208 è infondato: l’area, pur destinata ad attrezzature di interesse comune, era rimasta non edificata ed era utilizzata come mero accesso carrabile, senza ostacolare gli usi e il passaggio previsti; inoltre, nelle more, era stata riclassificata in zona produttiva D1, compatibile con l’utilizzo in atto. È stato respinto anche il motivo sulle distanze: condividendo la verificazione, il Collegio ha ritenuto rispettata la distanza minima di 5,80 metri, calcolata in relazione all’altezza di 11,60 metri; la scala esterna era aperta e sporgeva meno di 1,20 metri, e quindi, secondo le NTA richiamate, non rilevava nel calcolo della distanza. Quanto alle destinazioni d’uso e al limite del 15%, il Collegio ha ritenuto non decisivi i calcoli della verificazione, giudicati incompleti: gli uffici di pertinenza dell’attività produttiva sono ammessi e la destinazione commerciale è autonomamente contemplata tra quelle ammissibili, non rientrando tra le superfici accessorie contingentate. La SUL di progetto era di 1.152 mq, con limite accessorio di 172,8 mq, mentre la SCIA in variante prevedeva 76,30 mq di uffici. Infine, le censure connesse alla richiesta di autotutela sono state respinte: la diffida era stata riscontrata e il riscontro non era stato tempestivamente impugnato; inoltre, l’amministrazione non ha un obbligo di provvedere su un’istanza diretta a sollecitare l’autotutela e il diniego espresso non è autonomamente impugnabile, né è possibile ricorrere contro il silenzio per ottenere coercitivamente il riesame. Spese del grado compensate; le spese della verificazione sono liquidate in complessivi 5.000 euro, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 2, lett. j), NTA del PRG
Quindi, se in generale il calcolo della distanza dai confini deve essere effettuato dal limite più esterno dei corpi aggettanti con l’esclusione di quelli aperti aventi lunghezza inferiore ad 1,20, nel caso di specie la scala è aperta ed il relativo aggetto è inferiore ad 1,20 m.
Ai fini del calcolo della distanza dai confini si escludono i corpi aggettanti aperti che sporgono meno di 1,20 metri; la scala esterna in esame, avendo tali caratteristiche, non incide sulla misurazione.
art. 6, comma 9, NTA del PIP
Inoltre, sempre in termini di disciplina, per le aree destinate alla vendita assume rilievo l’art. 4 comma 1, lett. a), delle N.T.A. del P.I.P. secondo cui la destinazione commerciale è tipicamente prevista tra quelle ammissibili, logicamente in quanto attività pacificamente produttiva, non potendo quindi inserirsi nelle destinazioni accessorie contingentate dal vigente P.R.G. per evitare utilizzi distorti dell’area (come ad esempio in relazione agli alloggi di custodia).
Gli uffici e gli altri locali di servizio sono ammissibili all’interno degli edifici produttivi se pertinenti all’attività insediata; la superficie commerciale, invece, costituisce destinazione produttiva ammessa e non va conteggiata tra le destinazioni accessorie assoggettate al limite del 15%.
art. 4, comma 1, lett. a), NTA del PIP
Inoltre, sempre in termini di disciplina, per le aree destinate alla vendita assume rilievo l’art. 4 comma 1, lett. a), delle N.T.A. del P.I.P. secondo cui la destinazione commerciale è tipicamente prevista tra quelle ammissibili, logicamente in quanto attività pacificamente produttiva, non potendo quindi inserirsi nelle destinazioni accessorie contingentate dal vigente P.R.G. per evitare utilizzi distorti dell’area (come ad esempio in relazione agli alloggi di custodia).
La destinazione commerciale ammessa dal PIP è considerata attività produttiva e non superficie accessoria soggetta al limite percentuale previsto per uffici e alloggi di servizio.
Invero, non è possibile utilizzare lo strumento del ricorso avverso il silenzio per sollecitare surrettiziamente l'esercizio di poteri di autotutela, alla stregua del consolidato orientamento secondo il quale non sussiste alcun obbligo per l'Amministrazione di pronunciarsi su un'istanza volta a ottenere un provvedimento in via di autotutela, non essendo coercibile dall'esterno l'attivazione del procedimento di riesame della legittimità dell'atto amministrativo mediante l'istituto del silenzio-rifiuto e lo strumento di tutela offerto ex articolo 117 c.p.a.
L’azione contro il silenzio ex art. 117 c.p.a. non può essere impiegata per costringere l’amministrazione ad avviare un riesame in autotutela, poiché non sussiste un obbligo di pronunciarsi sull’istanza di autotutela.
Massime di principio
- Il calcolo della distanza dai confini previsto dalle norme urbanistiche che escludono determinati corpi aggettanti non considera le strutture aperte con sporgenza inferiore alla soglia espressamente stabilita; tale esclusione si applica anche a una scala esterna aperta che presenti le medesime caratteristiche.
- Quando le norme di un piano per insediamenti produttivi ammettono uffici e locali di servizio pertinenti all’attività insediata, tali superfici possono essere realizzate nei limiti quantitativi previsti per gli usi accessori; le superfici destinate alla vendita, se la destinazione commerciale è autonomamente ammessa tra quelle produttive, non rientrano invece nel contingente degli usi accessori.
- Non sussiste un obbligo dell’amministrazione di pronunciarsi su un’istanza privata diretta a sollecitare l’esercizio dell’autotutela. L’azione avverso il silenzio non può essere utilizzata per ottenere coercitivamente l’avvio del procedimento di riesame di un provvedimento amministrativo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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