Cassazione Penale, Sentenza n. 17832/2022 del 04/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato il trattenimento di una missiva in arrivo indirizzata all'Attanasio, proveniente dal detenuto Elio Lavore. Il ricorrente denunciava violazione di legge (art. 18-ter ord. pen., art. 626 c.3 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione (art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.), sostenendo che il provvedimento si basava su generiche affermazioni circa la presunta frequenza di richieste di consulenza rivolte all'Attanasio, su una nota del Direttore del carcere e sulla sola caratura criminale del mittente e del destinatario, senza considerare che le richieste avevano carattere tecnico-legale e che l'Attanasio aveva acquisito competenze in carcere coerenti con gli articoli 24 e 27 Cost.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, dichiarandolo fondato, ha annullato il provvedimento impugnato e ha rinviato il fascicolo al Tribunale di Sorveglianza di Torino per nuovo esame. La Corte ha ritenuto la motivazione del provvedimento originario insufficiente e apodittica: il trattenimento della corrispondenza non può fondarsi su generiche considerazioni sulla pericolosità o sulla frequenza di richieste, né su una mera nota del Direttore priva di elementi probatori. Occorreva invece una motivazione specifica e ancorata al contenuto della singola missiva, o la indicazione di elementi grafici/criptici volti a veicolare messaggi vietati. La decisione richiama la giurisprudenza della Corte EDU e la necessità di un bilanciamento costituzionalmente orientato tra controllo della corrispondenza e diritti fondamentali (in particolare art. 15 e art. 27 Cost.).
Norme richiamate
art. 18-ter ordinamento penitenziario
La disposizione che disciplina il controllo della corrispondenza per i detenuti sottoposti a regimi speciali non può essere applicata in maniera generale o preventiva; il controllo giurisdizionale richiede motivazione specifica e riferimento al contenuto della singola missiva o a elementi che ne dimostrino l'uso come veicolo di messaggi illeciti
art. 41-bis, comma 2, ordinamento penitenziario
Il regime speciale implica esigenze di sicurezza, ma non può giustificare limitazioni automatiche o indeterminate della corrispondenza; i provvedimenti devono rispettare i diritti costituzionali e motivare concretamente le ragioni del trattenimento
art. 626, comma 3, cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione alle impugnazioni davanti al giudice di sorveglianza; utile per la cornice procedurale del riesame dei provvedimenti amministrativi in materia di detenzione della corrispondenza
art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Grounds di cassazione invocati: vizio di motivazione e violazione di legge; la Corte ha ritenuto sussistente il vizio di motivazione che ha determinato l'annullamento
art. 627, cod. proc. pen.
Richiama il vincolo di rinvio e le conseguenze del controllo di legittimità; la Corte ha ritenuto che il provvedimento di rinvio dovesse essere rispettato con motivazione concreta, cosa che non è avvenuta
art. 15 Costituzione
Tutela della libertà della corrispondenza; la limitazione di tale diritto richiede motivazione specifica e bilanciamento con esigenze di sicurezza
art. 27 Costituzione
Principio della funzione rieducativa della pena: l'uso di strumenti rieducativi e l'acquisizione di competenze in carcere non possono essere penalizzati mediante misure generiche che limitino diritti fondamentali
Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 8 (giurisprudenza Corte EDU)
Richiamata per il quadro ermeneutico in tema di controllo della corrispondenza: la normativa interna e i provvedimenti devono essere sufficientemente prevedibili e motivati per non violare la privacy e la corrispondenza
Massime di principio
- Il trattenimento della corrispondenza di detenuti sottoposti a regimi speciali deve essere motivato con riferimento al contenuto della singola missiva o a elementi specifici che ne dimostrino l'uso per inviare messaggi illeciti; non è sufficiente la sola caratura criminale del mittente o la frequenza di richieste
- Le note amministrative del direttore dell'istituto non sono di per sé idonee a giustificare il sacrificio di diritti costituzionali senza che vengano indicate basi probatorie e fatti concreti
- Quando sono coinvolti diritti costituzionali (libertà di corrispondenza, funzione rieducativa della pena) il giudice di sorveglianza è tenuto a motivare in modo concreto, anche tenendo conto delle esigenze investigative ma senza ricorrere ad affermazioni generiche o apodittiche
- L'attività rieducativa del detenuto (es. acquisizione di competenze giuridiche) non può essere automaticamente interpretata come rafforzamento di un 'prestigio criminale' se non dimostrato da elementi obiettivi
- In assenza di elementi testuali o grafici che denotino comunicazioni cifrate o messaggi vietati, il trattenimento è illegittimo e il provvedimento deve essere annullato con rinvio per nuovo esame
- La giurisprudenza della Corte EDU costituisce parametro fondamentale: le misure che incidono sulla corrispondenza devono essere previste dalla legge e adeguatamente motivate per non configurare violazione della Convenzione
- In situazioni analoghe, difendere il diritto alla corrispondenza richiede di contestare la genericità della motivazione e chiedere che il giudice indichi fatti specifici, prove o elementi grafici/testuali che giustifichino il trattenimento
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 4 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 17442/2022 del 04/05/2022
- Sentenza penale · 4 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 17444/2022 del 04/05/2022
- Sentenza penale · 4 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 17446/2022 del 04/05/2022
- Sentenza penale · 4 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 17447/2022 del 04/05/2022
- Sentenza penale · 4 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 17448/2022 del 04/05/2022
- Sentenza penale · 4 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 17449/2022 del 04/05/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →