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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7980/2024 del 22/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna emessa dalla Corte d'appello di Bari del 05/10/2022 (che aveva riformato l'assoluzione del Tribunale di Firenze e condannato l'imputato per porto ingiustificato di arma impropria e rapina pluriaggravata). Il ricorso per cassazione denunciava violazione degli artt. 189 e 192 cod. proc. pen. e dell'art. 6 CEDU e vizio di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale si fosse limitata alla mera lettura dei verbali e avesse basato la riforma sull'individuazione fotografica effettuata dalla persona offesa (avvenuta circa un mese dopo i fatti), senza nuova individuazione in contraddittorio, senza ricognizione fotografica adeguata e senza riscontri esterni; si censurava inoltre l'attendibilità e la suggestività della procedura di riconoscimento fotografico e l'assenza di elementi di conferma.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi manifestamente infondati: la Corte d'appello aveva regolarmente rinnovato la prova dichiarativa esaminando la persona offesa e approfondendo le modalità del riconoscimento fotografico (consultazione di un profilo Facebook e successiva individuazione tra immagini raccolte dalla polizia giudiziaria), valutando la genuinità, la precisione e l'assenza di suggestione; la Suprema Corte ha precisato che l'individuazione fotografica è una manifestazione dichiarativa la cui forza probatoria dipende dal valore della dichiarazione confermativa, e che nessun ulteriore adempimento istruttorio era dovuto oltre all'esame del dichiarante. Inoltre la Corte ha sottolineato che, essendo il ricorso inammissibile, non poteva rilevare d'ufficio (ai sensi degli artt. 129 e 609, comma 2, cod. proc. pen.) l'estinzione per prescrizione della contravvenzione prevista dall'art. 4 L. n. 110/1975 non eccepita nei precedenti gradi. Per effetto dell'inammissibilità il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa per le ammende.

Norme richiamate

  • art. 189 cod. proc. pen.

    Norma sul valore della prova e sulle modalità di valutazione: la Corte ha ritenuto che la valutazione dell'individuazione fotografica rientra nella normale valutazione delle dichiarazioni e può essere rinnovata con l'esame del dichiarante

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Norma concernente i mezzi di prova e la loro acquisizione: utilizzata per censurare presunti vizi istruttori relativi all'individuazione, ma la Corte ha ritenuto che gli adempimenti svolti fossero sufficienti

  • art. 6 Convenzione EDU (CEDU)

    Tutela del giusto processo e diritto a un processo equo: la censura invocava violazione per il metodo di identificazione, ma la Corte ha ritenuto che l'esame in sede di rinnovazione della prova e la motivazione sull'attendibilità soddisfino i requisiti di garanzia

  • Sezioni Unite, sentenza "Patalano" n.18620 del 19/01/2017

    Richiamata come principio consolidato sul tema del riconoscimento e della rinnovazione della prova dichiarativa; la Corte ha richiamato questo orientamento per giustificare l'esame della persona offesa come sufficiente per rinnovare la prova

  • Sez. 2, sent. n. 3382 del 1997 e richiamo a 16902/2004

    Giurisprudenza che qualifica l'individuazione fotografica come manifestazione dichiarativa assimilabile alla deposizione, la cui forza probatoria dipende dalla dichiarazione stessa

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Norma sull'estinzione del reato (prescrizione): la Corte ha precisato che l'art. 129 non prevale sulla disciplina dell'inammissibilità del ricorso e che la rilevazione d'ufficio della prescrizione richiede che la questione sia stata adeguatamente proposta

  • art. 609, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma richiamata in tema di rilevazione d'ufficio di cause estintive: la Corte ha escluso la possibilità di rilevarle in presenza di ricorso inammissibile quando non dedotte nei motivi

  • art. 4 L. n. 110/1975

    Norma che disciplina le contravvenzioni per le armi: la prescrizione relativa a tale contravvenzione non è stata rilevata d'ufficio dalla Cassazione essendo il ricorso inammissibile e la questione non dedotta

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che regola le spese processuali e le sanzioni accessorie in caso di inammissibilità: applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e di euro 3.000 alla Cassa per le ammende

  • Corte Costituzionale, sent. 13 giugno 2000 n.186

    Richiamata con riferimento ai criteri per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie in caso di inammissibilità/rigetto

Massime di principio

  • L'individuazione fotografica è una dichiarazione del dichiarante e il suo valore probatorio dipende dalla qualità e dalla conferma della dichiarazione stessa; non sempre è obbligatorio procedere a nuove identiche formalità (es. ricognizione in contraddittorio) se la Corte, nell'esame diretto del dichiarante, approfondisce le modalità e la attendibilità del riconoscimento
  • La Corte d'appello può rinnovare la prova dichiarativa semplicemente interrogando la persona offesa e valutando gli aspetti che concorrono a stabilire la genuinità dell'identificazione (mezzi, tempi, motivi di possibile suggestione, elementi di richiamo individualizzanti)
  • Per contestare la regolarità di un riconoscimento fotografico è necessario dimostrare specifiche criticità (es. forte suggestione, manipolazione dell'album, caratteristiche non omogenee delle fotografie) e non bastano affermazioni generiche sulla mancanza di riscontri esterni
  • In Cassazione, se il ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni formali o perché i motivi sono manifestamente infondati, il giudice non è tenuto a rilevare d'ufficio questioni non sollevate nei precedenti gradi (es. prescrizione di reati/contravvenzioni) salvo che siano state opportunamente dedotte
  • Chi impugna deve curare la completezza e la specificità dei motivi: censure generiche o non supportate da elementi probatori concreti sono facilmente dichiarate manifestamente infondate
  • L'inammissibilità in Cassazione comporta quasi sistematicamente condanna per spese e, se previsto, pagamento alla Cassa per le ammende; quindi valutare attentamente le prospettive del ricorso prima di proporlo

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