Cassazione Penale, Sentenza n. 7980/2024 del 22/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna emessa dalla Corte d'appello di Bari del 05/10/2022 (che aveva riformato l'assoluzione del Tribunale di Firenze e condannato l'imputato per porto ingiustificato di arma impropria e rapina pluriaggravata). Il ricorso per cassazione denunciava violazione degli artt. 189 e 192 cod. proc. pen. e dell'art. 6 CEDU e vizio di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale si fosse limitata alla mera lettura dei verbali e avesse basato la riforma sull'individuazione fotografica effettuata dalla persona offesa (avvenuta circa un mese dopo i fatti), senza nuova individuazione in contraddittorio, senza ricognizione fotografica adeguata e senza riscontri esterni; si censurava inoltre l'attendibilità e la suggestività della procedura di riconoscimento fotografico e l'assenza di elementi di conferma.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi manifestamente infondati: la Corte d'appello aveva regolarmente rinnovato la prova dichiarativa esaminando la persona offesa e approfondendo le modalità del riconoscimento fotografico (consultazione di un profilo Facebook e successiva individuazione tra immagini raccolte dalla polizia giudiziaria), valutando la genuinità, la precisione e l'assenza di suggestione; la Suprema Corte ha precisato che l'individuazione fotografica è una manifestazione dichiarativa la cui forza probatoria dipende dal valore della dichiarazione confermativa, e che nessun ulteriore adempimento istruttorio era dovuto oltre all'esame del dichiarante. Inoltre la Corte ha sottolineato che, essendo il ricorso inammissibile, non poteva rilevare d'ufficio (ai sensi degli artt. 129 e 609, comma 2, cod. proc. pen.) l'estinzione per prescrizione della contravvenzione prevista dall'art. 4 L. n. 110/1975 non eccepita nei precedenti gradi. Per effetto dell'inammissibilità il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa per le ammende.
Norme richiamate
art. 189 cod. proc. pen.
Norma sul valore della prova e sulle modalità di valutazione: la Corte ha ritenuto che la valutazione dell'individuazione fotografica rientra nella normale valutazione delle dichiarazioni e può essere rinnovata con l'esame del dichiarante
art. 192 cod. proc. pen.
Norma concernente i mezzi di prova e la loro acquisizione: utilizzata per censurare presunti vizi istruttori relativi all'individuazione, ma la Corte ha ritenuto che gli adempimenti svolti fossero sufficienti
art. 6 Convenzione EDU (CEDU)
Tutela del giusto processo e diritto a un processo equo: la censura invocava violazione per il metodo di identificazione, ma la Corte ha ritenuto che l'esame in sede di rinnovazione della prova e la motivazione sull'attendibilità soddisfino i requisiti di garanzia
Sezioni Unite, sentenza "Patalano" n.18620 del 19/01/2017
Richiamata come principio consolidato sul tema del riconoscimento e della rinnovazione della prova dichiarativa; la Corte ha richiamato questo orientamento per giustificare l'esame della persona offesa come sufficiente per rinnovare la prova
Sez. 2, sent. n. 3382 del 1997 e richiamo a 16902/2004
Giurisprudenza che qualifica l'individuazione fotografica come manifestazione dichiarativa assimilabile alla deposizione, la cui forza probatoria dipende dalla dichiarazione stessa
art. 129 cod. proc. pen.
Norma sull'estinzione del reato (prescrizione): la Corte ha precisato che l'art. 129 non prevale sulla disciplina dell'inammissibilità del ricorso e che la rilevazione d'ufficio della prescrizione richiede che la questione sia stata adeguatamente proposta
art. 609, comma 2, cod. proc. pen.
Norma richiamata in tema di rilevazione d'ufficio di cause estintive: la Corte ha escluso la possibilità di rilevarle in presenza di ricorso inammissibile quando non dedotte nei motivi
art. 4 L. n. 110/1975
Norma che disciplina le contravvenzioni per le armi: la prescrizione relativa a tale contravvenzione non è stata rilevata d'ufficio dalla Cassazione essendo il ricorso inammissibile e la questione non dedotta
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che regola le spese processuali e le sanzioni accessorie in caso di inammissibilità: applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e di euro 3.000 alla Cassa per le ammende
Corte Costituzionale, sent. 13 giugno 2000 n.186
Richiamata con riferimento ai criteri per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie in caso di inammissibilità/rigetto
Massime di principio
- L'individuazione fotografica è una dichiarazione del dichiarante e il suo valore probatorio dipende dalla qualità e dalla conferma della dichiarazione stessa; non sempre è obbligatorio procedere a nuove identiche formalità (es. ricognizione in contraddittorio) se la Corte, nell'esame diretto del dichiarante, approfondisce le modalità e la attendibilità del riconoscimento
- La Corte d'appello può rinnovare la prova dichiarativa semplicemente interrogando la persona offesa e valutando gli aspetti che concorrono a stabilire la genuinità dell'identificazione (mezzi, tempi, motivi di possibile suggestione, elementi di richiamo individualizzanti)
- Per contestare la regolarità di un riconoscimento fotografico è necessario dimostrare specifiche criticità (es. forte suggestione, manipolazione dell'album, caratteristiche non omogenee delle fotografie) e non bastano affermazioni generiche sulla mancanza di riscontri esterni
- In Cassazione, se il ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni formali o perché i motivi sono manifestamente infondati, il giudice non è tenuto a rilevare d'ufficio questioni non sollevate nei precedenti gradi (es. prescrizione di reati/contravvenzioni) salvo che siano state opportunamente dedotte
- Chi impugna deve curare la completezza e la specificità dei motivi: censure generiche o non supportate da elementi probatori concreti sono facilmente dichiarate manifestamente infondate
- L'inammissibilità in Cassazione comporta quasi sistematicamente condanna per spese e, se previsto, pagamento alla Cassa per le ammende; quindi valutare attentamente le prospettive del ricorso prima di proporlo
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