Cassazione Penale, Sentenza n. 17489/2024 del 30/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Sassari che aveva confermato il provvedimento del Magistrato di sorveglianza che aveva autorizzato il detenuto ad acquistare al sopravvitto farina e lievito. I ricorrenti contestano la decisione sostenendo: 1) esercizio di potestà giurisdizionale non spettante per assenza di lesione attuale e grave di diritti soggettivi; 2) errata applicazione del principio di non discriminazione, in quanto il confronto sarebbe possibile solo tra detenuti dello stesso istituto e della stessa disciplina; 3) ingiustificata valutazione sulla pericolosità dei prodotti, che sarebbero potenzialmente infiammabili e pertanto vietabili per ragioni di ordine e sicurezza.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i ricorsi degli enti ricorrenti, annullando senza rinvio l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Sassari del 27/10/2023 e l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza del 20/06/2023. La Corte ha ritenuto legittimo il divieto, posto dalla Direzione dell'istituto, di introdurre farina e lievito in quanto valutazione organizzativa rientrante nelle competenze dell'Amministrazione penitenziaria, fondata su esigenze oggettive di ordine e sicurezza e non in contrasto con il diritto all'alimentazione o alla salute. Ha escluso l'esistenza di discriminazione nell'istituto di Bancali, essendo il divieto applicato anche ai detenuti comuni, e ha affermato che le differenze di regolamentazione tra istituti non costituiscono di per sé discriminazione. La relazione degli artificieri prodotta dalla difesa è stata ritenuta irrilevante ai fini della decisione, posto che farina e lievito sono comunque infiammabili. Pertanto le ordinanze favorevoli al detenuto sono state annullate senza rinvio.
Norme richiamate
Ordinamento penitenziario (Ord. pen.) - art. 35-bis
Il rimedio giurisdizionale previsto consente tutela davanti alla magistratura di sorveglianza per posizioni soggettive qualificate come diritto quando da condotte amministrative derivi un attuale e grave pregiudizio; la Corte ricorda i limiti dell'intervento giurisdizionale rispetto alle scelte organizzative dell'Amministrazione
Ordinamento penitenziario (Ord. pen.) - art. 69, comma 6, lett. b
Richiamato in connessione con l'art. 35-bis quale quadro normativo per la tutela giurisdizionale delle posizioni soggettive dei detenuti
Legge 26 luglio 1975, n. 354 - art. 41-bis
Norma che disciplina il regime penitenziario differenziato; la Corte sottolinea che le valutazioni organizzative rivolte a garantire ordine e sicurezza in regime 41-bis rientrano nella sfera discrezionale dell'Amministrazione, purché ragionevoli e proporzionate
Sentenza Corte costituzionale n. 186/2018
Richiamata per il principio che limitazioni irragionevoli all'alimentazione si configurerebbero come supplemento di ingiustificata afflittività; la Corte di cassazione ne conferma la portata ma ritiene che nel caso concreto la limitazione sia giustificata
Tabelle nutrizionali ministeriali (riferimento alla normativa di riferimento del vitto)
Richiamate per affermare che il vitto fornito dall'Amministrazione, conforme alle tabelle, garantisce una dieta completa ed equilibrata e quindi il divieto non incide sul diritto all'alimentazione
Massime di principio
- La magistratura di sorveglianza può tutelare i diritti dei detenuti quando sussista un attuale e grave pregiudizio a posizioni giuridiche qualificabili come diritti; tuttavia le scelte organizzative dell'Amministrazione penitenziaria rientrano nella discrezionalità pubblica se sono ragionevoli e proporzionate
- Divieti d'introduzione di beni personali sono legittimi se fondati su obiettive esigenze di ordine e sicurezza e non compromettono il diritto fondamentale all'alimentazione o alla salute garantito dalle tabelle nutrizionali ministeriali
- Una presunta discriminazione va valutata confrontando situazioni omogenee, preferibilmente all'interno dello stesso istituto o territorio; differenze normative tra diversi istituti non costituiscono automaticamente discriminazione
- La produzione di pericolosità teorica da parte della difesa (es. relazione artificieri) non basta a ribaltare una valutazione amministrativa basata su rischi oggettivi; il giudice valuta la razionalità e proporzionalità della misura amministrativa
- Per i detenuti in regime speciale 41-bis valgono gli stessi criteri di ragionevolezza e proporzionalità: l'Amministrazione può armonizzare l'accesso ai prodotti del modello 72 ma mantiene margini di adattamento al contesto concreto dell'istituto
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