Ordinanza n. 975/2026 - Salerno, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia 1) del bando di concorso per la selezione pubblica per esami per la copertura di n. 4 (quattro) posti di agente di polizia locale per l’“Area degli istruttori”, a tempo parziale (18 ore) e indeterminato (prot. n. -OMISSIS-), nella parte in cui non ha specificato preventivamente i criteri di valutazione della prova scritta; 2) del verbale n.-OMISSIS- della Commissione esaminatrice relativo alla prima prova per lo svolgimento delle prove preselettive di efficienza fisica; 3) del verbale n. -OMISSIS- della Commissione esaminatrice relativo alla prova scritta; 4) del verbale n. -OMISSIS- della Commissione esaminatrice relativo alla graduatoria finale di merito, se ed in quanto lesiva dei diritti e degli interessi del ricorrente; 5) la determina n.-OMISSIS- con cui è stata disposta l'assunzione dei vincitori del concorso, se ed in quanto lesiva dei diritti e degli interessi del ricorrente; 6) di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali, anche di estremi e contenuti ignoti laddove lesivi degli interessi del ricorrente; E PER L'ADOZIONE DELLE MISURE CAUTELARI finalizzate alla ripetizione della procedura concorsuale, anche attraverso la rimozione di domande non attinenti con quanto previsto dal bando di concorso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti della procedura concorsuale per la copertura di quattro posti di agente di polizia locale, inclusi il bando, i verbali delle prove, la graduatoria finale e gli atti di assunzione dei vincitori
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il bando e gli atti successivi della procedura concorsuale, chiedendone l'annullamento previa sospensione dell'efficacia e la ripetizione della procedura. Tra le censure dedotte, ha contestato la mancata predeterminazione nel bando dei criteri di valutazione della prova scritta e, specificamente, la presenza nella prova scritta a risposta multipla di quesiti relativi a materie non previste dal bando. Ha inoltre chiesto, ove necessario, la rimozione delle domande non attinenti alle materie concorsuali.
La decisione
Il Collegio non ha definito la domanda di annullamento né si è pronunciato sulla misura cautelare richiesta. Ritenendo necessario acquisire ulteriori elementi per decidere sulla censura relativa ai quesiti estranei alle materie previste dal bando, ha disposto un incombente istruttorio a carico dell'amministrazione. Il Comune dovrà depositare la documentazione relativa alla prova scritta sostenuta dal ricorrente, comprendente la scheda con i quesiti somministrati, le risposte fornite, i punteggi attribuiti a ciascun quesito e la votazione finale. La causa è stata rinviata all'udienza pubblica del 1° dicembre 2026. È stato inoltre disposto l'oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è richiamata quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è richiamata, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e per giustificare l'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Quando la decisione su una controversia concorsuale dipende dalla verifica del contenuto concreto della prova somministrata e della corrispondenza dei quesiti alle materie previste dal bando, il giudice amministrativo può disporre un'istruttoria acquisendo la scheda dei quesiti, le risposte del candidato, i punteggi attribuiti e la votazione finale.
- In presenza di un incombente istruttorio necessario ai fini della decisione, il giudice amministrativo può rinviare la definizione del giudizio a una successiva udienza, senza pronunciarsi immediatamente né sulla domanda di annullamento né sulla tutela cautelare.
Come è indicizzato
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