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Ordinanza

Ordinanza n. 286/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce (Sezione Terza) n. 1499/2025, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202600044

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Puglia, sezione staccata di Lecce, Sez. III, n. 1499/2025, di accoglimento del ricorso di primo grado

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (agenzia pubblica appellante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Agea ha proposto appello contro la sentenza del TAR Puglia che aveva accolto il ricorso di primo grado proposto da una persona fisica e da una società agricola semplice. In via incidentale, l’Agenzia ha chiesto la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza. Il testo non specifica le censure articolate nell’appello, limitandosi a rilevare che esse richiedono un approfondimento nella sede di merito.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l’esecutività della sentenza impugnata. La decisione è motivata dalla necessità di approfondire le censure dell’appello in sede di merito e, nel bilanciamento degli interessi, dalla prevalenza dell’interesse dell’erario a evitare eventuali conseguenze finanziarie negative. Le spese della fase cautelare sono state compensate. La trattazione del merito è stata fissata per l’11 giugno 2026.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La norma è richiamata quale base processuale per la domanda cautelare incidentale di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza appellata.

Massime di principio

  • In sede cautelare d’appello, la sospensione dell’esecutività della sentenza può essere concessa quando le censure prospettate richiedano un approfondimento incompatibile con una definizione immediata e, nel bilanciamento degli interessi, prevalga l’esigenza di evitare conseguenze finanziarie negative per l’erario.
  • La tutela cautelare d’appello richiede il bilanciamento tra gli interessi contrapposti; la prevalenza dell’interesse pubblico finanziario può giustificare la sospensione dell’esecutività della sentenza di primo grado, senza anticipare la decisione sul merito.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppello
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelarePonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

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