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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06830/2023 del 07/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da due contratti di lavoro a termine stipulati da una società con un lavoratore, rispettivamente il 29 luglio 2008 e il 9 dicembre 2010. La Corte d’appello ha ritenuto nullo il termine, ha dichiarato instaurato un rapporto subordinato a tempo indeterminato dalla prima assunzione, ha ordinato la riammissione in servizio e ha riconosciuto l’indennità prevista dall’art. 32, comma 5, L. n. 183/2010. In appello era stato accertato che la causale apposta ai contratti, indicata come "picco di lavoro" connesso all’introduzione di un nuovo sistema informatico (SAP), non fosse trasparente né veritiera, anche perché il lavoratore aveva già svolto attività sul sistema SAP tramite somministrazione e, in seguito, era stato adibito a mansioni ordinarie non collegate a esigenze temporanee. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell’art. 1 d.lgs. n. 368/2001, dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 437 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse invertito l’onere probatorio, poiché sarebbe spettato al lavoratore dimostrare l’insussistenza delle ragioni economico-organizzative poste a base del termine, e comunque lamentando vizi di motivazione e errata valutazione delle prove; 2) violazione dell’art. 18 d.l. n. 112/2008 in relazione all’art. 97 Cost., oltre a omessa pronuncia e violazione dell’art. 112 c.p.c., per sostenere che la conversione del rapporto sarebbe stata incompatibile con la natura pubblicistica della società.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che l’art. 1 d.lgs. n. 368/2001 impone al datore di lavoro di indicare nel contratto in modo specifico e circostanziato le ragioni del termine e, in caso di contestazione, di provarne la sussistenza; la Corte d’appello si era attenuta a tale principio, accertando in fatto che la causale fosse priva di veridicità ed effettività. Ha inoltre dichiarato inammissibili le doglianze che miravano a una diversa ricostruzione del contratto e delle prove testimoniali, perché sollecitavano un nuovo apprezzamento del merito. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e per violazione degli oneri di autosufficienza, non essendo stati trascritti o riportati gli atti processuali nei quali la questione sarebbe stata tempestivamente dedotta e riproposta. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto con condanna della ricorrente alle spese e con l’ulteriore importo per il contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1 d.lgs. n. 368/2001

    impone al datore di lavoro di indicare nel contratto, in modo circostanziato e puntuale, le ragioni del termine; tali ragioni devono essere trasparenti, veritiere e non modificabili nel corso del rapporto

  • art. 2697 c.c.

    una volta contestata la legittimità del contratto a termine, grava sul datore di lavoro l’onere di provare la sussistenza delle ragioni giustificative indicate nel contratto

  • art. 437 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per censurare l’apprezzamento delle prove, ma la Corte ha escluso che vi fosse stato un error nel riparto dell’onere probatorio

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    è il parametro invocato per denunciare la violazione di legge sul termine e sull’onere della prova

  • art. 18 d.l. n. 112/2008

    invocato per sostenere l’inammissibilità della conversione del rapporto in relazione alla natura della società a partecipazione pubblica

  • art. 97 Cost.

    richiamato in relazione alla tesi della società sulla natura pubblicistica e sull’accesso al lavoro pubblico

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per denunciare omessa pronuncia sulla questione della conversione del rapporto

  • art. 32, comma 5, L. n. 183/2010

    fondamento dell’indennità riconosciuta dal giudice di merito in caso di conversione del contratto a termine

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    richiede l’indicazione specifica e la trascrizione degli atti rilevanti quando si deduce un error in procedendo

  • art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    impone il deposito degli atti processuali su cui il ricorso si fonda

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    ha introdotto il testo applicato dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

Massime di principio

  • Nel contratto di lavoro a tempo determinato la causale deve essere indicata in modo specifico, circostanziato e verificabile, così da rendere trasparente il collegamento tra esigenza temporanea e durata del rapporto.
  • In caso di contestazione della legittimità del termine, l’onere di provare la reale sussistenza delle ragioni giustificative addotte nel contratto grava sul datore di lavoro.
  • La verifica della specificità e della veridicità della causale, così come l’interpretazione del contratto e dei documenti richiamati, appartiene al giudice di merito e non può essere rivalutata in cassazione se non nei limiti del vizio di motivazione consentito.
  • Le censure che mirano a una diversa ricostruzione del fatto o delle risultanze testimoniali sono inammissibili in sede di legittimità quando richiedono un nuovo giudizio di merito.
  • Quando si denuncia un error in procedendo, il ricorrente deve indicare e trascrivere con precisione gli atti processuali rilevanti, pena l’inammissibilità del motivo.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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