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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11531/2026 del 26/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità del motivo unico, ritenuto privo di specifico confronto con la motivazione delle sentenze di merito. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli limitatamente al trattamento sanzionatorio e al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso si fondava, secondo la Corte, su una prospettazione assolutamente aspecifica: il ricorrente si limitava a invocare una diversa valutazione della gravità dei fatti e del loro disvalore, senza confrontarsi criticamente con le argomentazioni sviluppate nelle sentenze di primo e secondo grado, né con le valutazioni di merito sulla gravità della condotta e sulla pericolosità dell'imputato.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso deriva la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente dalla Corte.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo è generico e non si confronta in modo critico con la motivazione delle sentenze di merito.
  • La censura sul trattamento sanzionatorio e sul diniego delle attenuanti generiche non può risolversi in una mera richiesta di diversa valutazione della gravità del fatto o del disvalore della condotta, ma deve indicare specifiche ragioni di illogicità o erroneità della decisione impugnata.
  • Ai fini dell'ammissibilità del ricorso è necessario un confronto puntuale con le valutazioni del giudice di merito, specie quando queste attengano alla gravità della condotta e alla pericolosità dell'imputato.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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