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Sentenza

Sentenza del 27/02/2017 n. 4959 - Corte di Cassazione

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA - IN GENERE Iscrizione a ruolo in violazione del "beneficum excussionis" - Illegittimità - Vizio proprio della cartella - Fondamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l’iscrizione a ruolo e la successiva cartella di pagamento emessa per il recupero di accise su partite di tabacchi sottratte mediante furti. Logista contestava, tra l’altro, che, quale cessionaria/conferitaria d’azienda, potesse essere aggredita direttamente senza la preventiva e infruttuosa escussione del patrimonio del cedente, in violazione del beneficium excussionis previsto dall’art. 14 del D.Lgs. n. 472/1997. Contestava inoltre la propria responsabilità tributaria, la prova della pretesa, i termini di accertamento e la motivazione della cartella.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero, estraneo ai precedenti gradi di giudizio, e ha dichiarato inammissibili i motivi relativi al merito della pretesa, alla responsabilità sostanziale, ai termini di accertamento e alla motivazione della cartella, perché tali questioni avrebbero dovuto essere dedotte contro l’avviso di accertamento presupposto. Ha invece accolto i motivi relativi al beneficium excussionis: l’iscrizione a ruolo effettuata senza preventiva escussione del cedente è illegittima e tale vizio si riflette sulla cartella di pagamento, costituendone un vizio proprio. La sentenza è stata cassata limitatamente a questo profilo e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, per verificare se il beneficio sia stato rispettato.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3

    Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri.

    La cartella e il ruolo possono essere contestati, di regola, soltanto per vizi propri e non per questioni riguardanti il merito dell’avviso di accertamento già notificato.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 14

    In caso di cessione o conferimento d’azienda, il cessionario può essere responsabile per debiti tributari del cedente entro determinati limiti, ma la responsabilità opera in via sussidiaria: il patrimonio del cedente deve essere preventivamente escusso.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 10, 24, 25 e 26

    Il ruolo è formato dall’ente impositore e costituisce il presupposto della predisposizione e notificazione della cartella da parte dell’agente della riscossione. Se il ruolo è illegittimo, tale illegittimità può riflettersi sulla cartella.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 49

    Nella riscossione tributaria il ruolo svolge la funzione di titolo esecutivo, mentre la cartella assolve anche alla funzione di precetto.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2

    Il giudice tributario conosce delle controversie relative ai tributi e agli atti della riscossione, mentre sono escluse le controversie sugli atti dell’esecuzione forzata successivi alla notificazione della cartella.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21

    La notificazione della cartella vale anche come notificazione del ruolo e consente al contribuente di contestare tempestivamente i vizi propri di entrambi.

  • D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 472, art. 14, in relazione all’art. 2560 c.c.

    La disciplina tributaria della responsabilità del cessionario d’azienda è speciale rispetto alla disciplina civilistica generale e prevede una responsabilità limitata e sussidiaria.

  • Art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU

    La tutela della proprietà impone che l’obbligazione tributaria non determini un carico eccessivo e che il contribuente disponga di un rimedio effettivo per contestare una riscossione illegittima.

Massime di principio

  • Il beneficium excussionis deve essere fatto valere già impugnando il ruolo o la cartella di pagamento; non è necessario attendere il pignoramento.
  • Se l’amministrazione iscrive a ruolo il cessionario senza aver prima inutilmente escusso il cedente, l’iscrizione è illegittima e la cartella può essere annullata per un vizio proprio.
  • Le contestazioni sul merito del debito, sull’an e sul quantum dell’imposta, sulla responsabilità sostanziale del contribuente o sui termini dell’accertamento devono essere proposte contro l’avviso di accertamento presupposto, non per la prima volta contro la cartella.
  • La responsabilità sussidiaria del cessionario non equivale all’assenza di responsabilità: il cessionario può essere destinatario del titolo, ma l’esecuzione nei suoi confronti è subordinata alla preventiva escussione del cedente.
  • La qualificazione dell’operazione come conferimento o cessione d’azienda non esclude, di per sé, l’applicazione della disciplina tributaria sul beneficium excussionis.
  • Quando la cartella richiama un precedente atto impositivo conosciuto e già contestato dal contribuente, il difetto di motivazione della cartella tende a essere escluso, purché il rinvio consenta di comprendere la pretesa.

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