Sentenza del 27/02/2017 n. 4959 - Corte di Cassazione
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA - IN GENERE Iscrizione a ruolo in violazione del "beneficum excussionis" - Illegittimità - Vizio proprio della cartella - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l’iscrizione a ruolo e la successiva cartella di pagamento emessa per il recupero di accise su partite di tabacchi sottratte mediante furti. Logista contestava, tra l’altro, che, quale cessionaria/conferitaria d’azienda, potesse essere aggredita direttamente senza la preventiva e infruttuosa escussione del patrimonio del cedente, in violazione del beneficium excussionis previsto dall’art. 14 del D.Lgs. n. 472/1997. Contestava inoltre la propria responsabilità tributaria, la prova della pretesa, i termini di accertamento e la motivazione della cartella.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero, estraneo ai precedenti gradi di giudizio, e ha dichiarato inammissibili i motivi relativi al merito della pretesa, alla responsabilità sostanziale, ai termini di accertamento e alla motivazione della cartella, perché tali questioni avrebbero dovuto essere dedotte contro l’avviso di accertamento presupposto. Ha invece accolto i motivi relativi al beneficium excussionis: l’iscrizione a ruolo effettuata senza preventiva escussione del cedente è illegittima e tale vizio si riflette sulla cartella di pagamento, costituendone un vizio proprio. La sentenza è stata cassata limitatamente a questo profilo e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, per verificare se il beneficio sia stato rispettato.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3
Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri.
La cartella e il ruolo possono essere contestati, di regola, soltanto per vizi propri e non per questioni riguardanti il merito dell’avviso di accertamento già notificato.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 14
In caso di cessione o conferimento d’azienda, il cessionario può essere responsabile per debiti tributari del cedente entro determinati limiti, ma la responsabilità opera in via sussidiaria: il patrimonio del cedente deve essere preventivamente escusso.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 10, 24, 25 e 26
Il ruolo è formato dall’ente impositore e costituisce il presupposto della predisposizione e notificazione della cartella da parte dell’agente della riscossione. Se il ruolo è illegittimo, tale illegittimità può riflettersi sulla cartella.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 49
Nella riscossione tributaria il ruolo svolge la funzione di titolo esecutivo, mentre la cartella assolve anche alla funzione di precetto.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2
Il giudice tributario conosce delle controversie relative ai tributi e agli atti della riscossione, mentre sono escluse le controversie sugli atti dell’esecuzione forzata successivi alla notificazione della cartella.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21
La notificazione della cartella vale anche come notificazione del ruolo e consente al contribuente di contestare tempestivamente i vizi propri di entrambi.
D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 472, art. 14, in relazione all’art. 2560 c.c.
La disciplina tributaria della responsabilità del cessionario d’azienda è speciale rispetto alla disciplina civilistica generale e prevede una responsabilità limitata e sussidiaria.
Art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU
La tutela della proprietà impone che l’obbligazione tributaria non determini un carico eccessivo e che il contribuente disponga di un rimedio effettivo per contestare una riscossione illegittima.
Massime di principio
- Il beneficium excussionis deve essere fatto valere già impugnando il ruolo o la cartella di pagamento; non è necessario attendere il pignoramento.
- Se l’amministrazione iscrive a ruolo il cessionario senza aver prima inutilmente escusso il cedente, l’iscrizione è illegittima e la cartella può essere annullata per un vizio proprio.
- Le contestazioni sul merito del debito, sull’an e sul quantum dell’imposta, sulla responsabilità sostanziale del contribuente o sui termini dell’accertamento devono essere proposte contro l’avviso di accertamento presupposto, non per la prima volta contro la cartella.
- La responsabilità sussidiaria del cessionario non equivale all’assenza di responsabilità: il cessionario può essere destinatario del titolo, ma l’esecuzione nei suoi confronti è subordinata alla preventiva escussione del cedente.
- La qualificazione dell’operazione come conferimento o cessione d’azienda non esclude, di per sé, l’applicazione della disciplina tributaria sul beneficium excussionis.
- Quando la cartella richiama un precedente atto impositivo conosciuto e già contestato dal contribuente, il difetto di motivazione della cartella tende a essere escluso, purché il rinvio consenta di comprendere la pretesa.
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