Cassazione Penale, Sentenza n. 44433/2022 del 22/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di appello per due motivi principali. Primo: censura della motivazione sulla configurabilità del reato di resistenza a pubblico ufficiale, sostenendo che il decreto di fermo era stato comunque eseguito e che non vi sarebbe stata alcuna condotta offensiva o minacciosa idonea ad integrare la resistenza (si osserva che la ricostruzione di merito riferisce frasi minacciose come "ti taglio la testa, io sugni catanisi", strattoni e l'afferrare al collo un militare, seguiti da fuga per quasi 500 metri). Secondo: censura sulla valutazione delle circostanze e sulla quantificazione della pena, lamentando il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ex artt. 62-bis e 133 c.p., la mancata considerazione dell'argomentazione difensiva in appello (richiesta di mitigazione entro i limiti dell'indispensabilità) e un presunto errore di calcolo della pena base dopo l'esclusione della recidiva (sostenendo che la pena base avrebbe dovuto essere di 8 mesi anziché 9).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto congrua la ricostruzione dei giudici di merito circa la sussistenza della resistenza a pubblico ufficiale (violenza e minacce per impedire il fermo, successiva tentata evasione con fuga e breve inseguimento). Ha altresì confermato l'esclusione delle attenuanti generiche motivata dalla gravità delle minacce e dei gesti violenti, e ha respinto l'eccezione sull'apparente errore di calcolo della pena, spiegando che la Corte d'appello ha fissato la pena base a 9 mesi depurando la pena di primo grado dell'aumento di un terzo applicato in primo grado in ragione della recidiva (art. 99 c.p.), quindi non sussiste errore. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 62-bis c.p.
Riferita alle attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto non riconoscibili le attenuanti generiche in presenza di un comportamento complessivamente grave, caratterizzato da minacce e gesti violenti, dunque il requisito per riconoscere le attenuanti non è stato soddisfatto.
art. 133 c.p.
Riferito ai criteri di determinazione del trattamento sanzionatorio (individualizzazione della pena). La Corte ha ritenuto che, alla luce della gravità della condotta, non sussistano elementi per mitigare la pena ai sensi dei criteri di cui all'art. 133.
art. 99, commi 1 e 2 c.p.
Riferito alla recidiva e all'aumento della pena: la Corte ha spiegato che l'aumento minimo per recidiva reiterata è pari a un terzo; l'esclusione della recidiva in appello ha comportato la rideterminazione della pena depurata di tale aumento (spiegando la corrispondenza tra la pena di primo grado con aumento e la pena fissata in appello senza aumento).
Massime di principio
- La fattispecie di resistenza a pubblico ufficiale può essere integrata anche se l'atto amministrativo (es. decreto di fermo) è comunque formalmente eseguito: conteggiano le condotte di violenza e minaccia tese ad impedire o ostacolare l'operato degli agenti.
- Le decisioni di merito che ricostruiscono in modo coerente i fatti non sono facilmente rimproverabili in sede di legittimità; la Cassazione richiede un confronto specifico e fondato con la motivazione impugnata per assorbire il ricorso.
- Le attenuanti generiche possono essere negate se il comportamento dell'imputato è complessivamente grave, caratterizzato da minacce e violenza; la mera formulazione di richieste difensive generiche non è sufficiente per ottenere la loro concessione.
- Nella determinazione della pena occorre tenere conto degli aumenti per recidiva: se la recidiva viene esclusa in grado successivo, la pena deve essere rideterminata depurando l'aumento applicato in precedenza (art. 99 c.p.).
- I ricorsi manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili e sanzionati con condanna alle spese e pagamento a favore della cassa delle ammende; è quindi importante che il ricorso in Cassazione contenga argomentazioni specifiche e ben fondate sulle questioni di diritto.
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