Sentenza n. 3522/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento - della determinazione di ARIA S.p.A. n. 686 del 25 giugno 2024 nella parte in cui è stato aggiudicato al RTI Vivenda S.p.A. - Solidarietà e Lavoro Soc. Coop. il lotto 2 della procedura aperta multi-lotto indetta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di ristorazione per gli Enti del Sistema Sanitario Regionale. - di tutti i verbali di gara, e in particolare del verbale di gara n. 5 redatto dalla Commissione di gara all’esito della seduta riservata del 7 novembre 2023 nel corso della quale sono state effettuate le valutazioni delle offerte tecniche dei concorrenti partecipanti al lotto n. 2 e del verbale di gara n. 7 e del relativo allegato contenente i prospetti riepilogativi dei punteggi assegnati; - nei limiti delle censure proposte, del verbale della seduta amministrativa n. 2 del 25 settembre 2023 con il quale sono stati identificati i membri della Commissione di gara sorteggiati, della proposta di nomina dei membri della Commissione di gara prot. n. IA.2023.0076420 del 2 ottobre 2023, della determinazione n. 1015 del 3 ottobre 2023 di nomina della Commissione di gara; - della proposta di aggiudicazione prot. n. IA.2024.0052678 del 20 giugno 2024, nella parte in cui il R.U.P. ha proposto l’aggiudicazione del lotto n. 2 in favore del RTI Vivenda S.p.A. - Solidarietà e Lavoro Soc. Coop.; - del verbale di gara n. 9 con il quale è stata valutata la congruità dell’offerta del RTI Vivenda S.p.A. - Solidarietà e Lavoro Soc. Coop.. - ove occorrer possa e nei limiti delle censure proposte, del bando di gara, del disciplinare di gara del capitolato di gara e di ogni altro verbale, atto o provvedimento di gara. - di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto; nonché per la declaratoria di inefficacia dell’eventuale contratto medio tempore stipulato; e per l’accertamento del diritto della Serenissima Ristorazione S.p.A. ad essere aggiudicataria della procedura de qua e a subentrare nel contratto eventualmente medio tempore stipulato nonché, infine, in subordine, per l’annullamento della gara.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione del lotto 2 della procedura aperta multilotto per il servizio di ristorazione degli enti del Sistema Sanitario Regionale, nonché gli atti di gara connessi
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, seconda classificata nel lotto 2, ha impugnato l’aggiudicazione al RTI controinteressato, deducendo quindici profili, undici in via principale e quattro in via subordinata. In via principale ha sostenuto che l’offerta tecnica ed economica dell’aggiudicatario fosse carente, incompleta, indeterminata, incongrua e inidonea all’esecuzione del servizio, in particolare per la mancata o insufficiente previsione di carrelli, stazioni di rigenerazione e altre attrezzature presso diverse strutture sanitarie; per l’asserita incompatibilità delle attrezzature esistenti con il servizio a vassoio personalizzato; per la mancata previsione di interventi di adeguamento delle cucine; per l’omessa indicazione del numero dei carrelli destinati ai diversi servizi; per l’inidoneità del piano dei trasporti; per l’insufficienza del personale e dei turni; per la mancata considerazione degli aumenti derivanti dal rinnovo del CCNL; nonché per l’irrealizzabilità dei menù per i dipendenti. Ha inoltre contestato i punteggi attribuiti all’aggiudicatario, deducendo difetto di istruttoria, travisamento, difetto di motivazione e ingiustizia manifesta. In via subordinata ha dedotto l’illegittimità della disciplina di gara per l’errata indicazione della disponibilità delle attrezzature presso l’ASST di Pavia, per l’omessa previsione dei criteri ambientali minimi, per l’incompetenza o insufficiente specifica competenza dei commissari e per l’eccessiva brevità del tempo dedicato dalla commissione alla valutazione delle offerte. La stazione appaltante e il RTI aggiudicatario hanno eccepito, tra l’altro, la tardività della censura relativa alla disponibilità delle attrezzature, poiché la ricorrente aveva già segnalato la questione mediante un quesito in gara senza impugnare tempestivamente la relativa clausola della lex specialis.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso in parte irricevibile e in parte infondato, respingendo anche le domande di declaratoria di inefficacia della convenzione e di subentro. L’eccezione di inammissibilità per cumulo di domande è stata respinta, poiché la domanda di annullamento dell’aggiudicazione e quella subordinata di annullamento dell’intera gara erano formulate secondo un rapporto di principalità e subordinazione. La censura relativa alle attrezzature dell’ASST di Pavia è stata dichiarata tardiva: la ricorrente, con il quesito n. 38, aveva già contestato l’errore sulla proprietà delle attrezzature e la risposta della stazione appaltante aveva confermato la previsione della cessione all’ente; trattandosi di una clausola idonea a incidere sulla formulazione dell’offerta e a rendere difficoltoso il calcolo di convenienza tecnica ed economica, essa doveva essere impugnata immediatamente. La stessa censura è stata comunque ritenuta infondata, poiché l’offerta dell’aggiudicatario era stata formulata conformemente all’art. 6 del capitolato, che prevedeva la messa a disposizione delle attrezzature esistenti da parte degli enti. Le contestazioni sul loro stato di conservazione ricadevano nella discrezionalità tecnica della stazione appaltante e non risultavano viziate; inoltre, la successiva vendita delle attrezzature non incideva sulla valutazione compiuta in gara e, secondo il giudice, risultava difficilmente compatibile con la loro asserita inutilizzabilità. Sono stati respinti i motivi relativi alle attrezzature e al servizio a vassoio personalizzato presso ASST Lodi e presso le altre strutture, poiché la lex specialis consentiva modalità organizzative diverse e permetteva il confezionamento dei vassoi presso le sedi di distribuzione mediante il trasporto di componenti monoporzione termosigillati. La mancata previsione di ristrutturazioni presso il Policlinico San Matteo non rendeva l’offerta illegittima, non rientrando tali lavori nell’oggetto dell’appalto ed essendo stata bandita una distinta gara per la ristrutturazione delle cucine. Sono stati respinti anche i motivi sull’indeterminatezza del numero dei carrelli, poiché l’offerta conteneva l’elenco delle attrezzature e criteri oggettivi per determinarne il numero; quello sui carrelli per la colazione, trattandosi di miglioria tecnica non elemento essenziale dell’offerta; quello sul piano dei trasporti, poiché le tabelle dell’offerta indicavano almeno sette mezzi e percorsi compatibili con gli orari di consegna; e quello sul personale, poiché l’offerta indicava il monte ore, le mansioni e un numero di addetti e di ore superiore ai minimi contestati. È stato respinto il motivo sul costo del lavoro, in quanto le giustificazioni erano state rese prima del rinnovo contrattuale, ma l’aggiudicatario aveva prudenzialmente sovrastimato il costo del lavoro di circa 892.448,70 euro. La censura sui menù dei dipendenti è stata respinta per le stesse ragioni già esposte quanto alla mancata necessità di ammodernamento dei locali. La contestazione dei punteggi è stata ritenuta inammissibile nella parte in cui pretendeva di sostituire la valutazione discrezionale della commissione e comunque infondata, poiché i punteggi numerici erano coerenti con i giudizi sintetici. È stato respinto il motivo sui CAM, essendo questi disciplinati dall’art. 8 del capitolato. È stato respinto il motivo sulla competenza della commissione: è sufficiente che la commissione nel suo complesso possieda competenze riferibili ad aree tematiche omogenee, senza necessità che ogni componente sia esperto di ogni profilo dell’oggetto contrattuale; nel caso concreto i commissari erano stati estratti da un elenco di esperti nella specifica tematica. Infine, la mera brevità dei tempi di valutazione non dimostra di per sé l’illegittimità dell’operato della commissione, in assenza di specifiche censure sul risultato della valutazione. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, liquidate in 3.000 euro per ciascuna delle due parti vittoriose, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 60 d.lgs. 50/2016
La procedura è stata indetta come procedura aperta multilotto ai sensi di tale disposizione.
art. 59, comma 3, lett. a), d.lgs. 50/2016
La lex specialis richiamava tale disposizione per l’esclusione delle offerte parziali, plurime, condizionate, alternative o comunque non conformi ai documenti di gara e alle specifiche tecniche.
art. 77 d.lgs. 50/2016
La competenza della commissione giudicatrice deve essere valutata con riferimento alla commissione nel suo complesso e può risultare da competenze riferibili ad aree tematiche omogenee, senza una perfetta corrispondenza di ciascun commissario a ogni profilo dell’appalto.
art. 95, comma 10, d.lgs. 50/2016
La disposizione è stata richiamata in relazione alla separata indicazione dei costi della manodopera e alla contestazione della loro congruità.
art. 97 d.lgs. 50/2016
La verifica di congruità dell’offerta non è sindacabile dal giudice con valutazioni sostitutive, salvo irragionevolezza, travisamento, erroneità, vizi istruttori o lacune motivazionali; nel caso concreto la verifica è stata ritenuta immune da tali vizi.
art. 34 d.lgs. 50/2016
È stato richiamato in relazione all’obbligo di inserimento dei criteri ambientali minimi nella documentazione di gara.
art. 71 d.lgs. 50/2016
È stato richiamato in relazione alla predisposizione della documentazione di gara e ai criteri ambientali minimi.
art. 8 del capitolato di gara
Criteri ambientali minimi
La previsione del capitolato è stata ritenuta sufficiente a dimostrare l’inserimento dei CAM nella disciplina di gara.
art. 6 del capitolato di gara
Gli Enti metteranno a disposizione del Fornitore, alle condizioni in cui si trovano, i locali, dettagliati nell’allegato “Modalità di erogazione dei servizi e caratteristiche dei locali”, nonché gli impianti, gli arredi e le attrezzature ivi presenti, elencati nell’allegato “Elenco arredi e attrezzature”
La disposizione imponeva di considerare nella formulazione dell’offerta la disponibilità delle attrezzature esistenti presso le strutture, senza necessità di prevederne l’acquisto salvo diversa prescrizione.
art. 3.3 del capitolato di gara
La disposizione non imponeva il ricorso esclusivo al servizio a vassoio personalizzato e consentiva modalità organizzative nelle quali i componenti monoporzione termosigillati fossero trasportati e il vassoio fosse allestito presso la sede di distribuzione.
art. 22.1 del disciplinare di gara
La disposizione regolava i subcriteri di valutazione relativi al modello organizzativo, alla struttura logistica e alle attrezzature.
art. 24 del disciplinare di gara
La disposizione è stata esaminata con riferimento alla nomina e alla competenza della commissione giudicatrice.
Massime di principio
- Le clausole della lex specialis devono essere impugnate immediatamente quando, per il loro contenuto abnorme o irragionevole, rendono impossibile o estremamente difficoltosa la formulazione di un’offerta corretta e consapevole; la tempestiva contestazione della clausola in sede di chiarimenti non esonera dall’onere di immediata impugnazione.
- Il sindacato giurisdizionale sulla verifica di anomalia dell’offerta non può sostituire la valutazione tecnico-discrezionale della stazione appaltante e resta limitato alla verifica della correttezza del substrato fattuale e normativo, nonché dell’assenza di irragionevolezza, travisamento, erroneità, carenze istruttorie o lacune motivazionali.
- Quando la lex specialis prevede che l’amministrazione metta a disposizione dell’aggiudicatario locali, impianti e attrezzature esistenti, l’offerente può fondare la propria proposta sulla loro utilizzazione e non è tenuto a computare costi per nuove forniture o ristrutturazioni non richieste dagli atti di gara.
- La commissione giudicatrice soddisfa il requisito delle competenze tecniche quando, considerata nel suo complesso, possiede esperienza riferibile ad aree tematiche omogenee rispetto all’oggetto dell’appalto; non è necessaria una perfetta corrispondenza tra la competenza di ciascun commissario e ogni singolo profilo tecnico o merceologico del contratto.
- La mera brevità del tempo impiegato dalla commissione per esaminare le offerte non dimostra l’illegittimità della valutazione, se non è accompagnata da specifiche censure relative al risultato, da elementi di travisamento o da altri concreti vizi dell’attività valutativa.
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