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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19393/2021 del 08/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui il Comune di Vigonza ha rettificato il classamento di due unità immobiliari di proprietà della società ricorrente, negando l'applicazione del regime agevolato/esentativo invocato dalla contribuente per la categoria catastale E e per l'asserita destinazione a servizio pubblico. La società sosteneva che gli immobili, funzionali al servizio idrico integrato, dovessero essere considerati riconducibili alla sfera pubblicistica degli enti locali e comunque assoggettati a esenzione ICI ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 504/1992; deduceva inoltre vizi di motivazione, omessa pronuncia su alcuni motivi di appello, decadenza/prescrizione, aliquota ICI e illegittimità delle sanzioni. L'Agenzia delle Entrate, con controricorso e ricorso incidentale condizionato, chiedeva tra l'altro di essere estromessa per la pretesa definitività del classamento già notificato, in caso di accoglimento del ricorso principale.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per genericità e difetto di autosufficienza, infondati il secondo e il terzo motivo perché gli immobili erano gestiti da una società commerciale distinta dagli enti pubblici partecipanti e non ricorrevano i presupposti dell'esenzione invocata né per la categoria catastale E, essendo il servizio idrico attività economica compatibile con la categoria D, né per l'art. 7 del D.Lgs. 504/1992, mancando il requisito soggettivo dell'ente non commerciale. Ha inoltre dichiarato inammissibile il quarto motivo, escludendo il vizio di omessa pronuncia poiché la sentenza impugnata aveva comunque affrontato e condiviso le questioni rilevanti. Il rigetto del ricorso principale ha determinato l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato dell'Agenzia. La ricorrente è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, lett. a), D.Lgs. 504/1992

    esimente/esenzione per immobili destinati ad attività oggettivamente esenti

    L'esenzione non spetta quando l'immobile è affidato in uso a una società commerciale distinta dagli enti pubblici, perché manca il requisito del soggetto non commerciale inserito nella stessa struttura del concedente.

  • art. 7, comma 1, lett. b), D.Lgs. 504/1992

    agevolazione conseguente all'attribuzione della categoria E

    La destinazione a servizio pubblico non basta a ricondurre automaticamente l'immobile nella categoria E, se l'attività svolta ha natura economica e l'immobile è funzionale a processi industriali.

  • art. 3, comma 2, D.Lgs. 504/1992

    La società concessionaria, essendo soggetto distinto e commerciale, resta soggetta all'imposta.

  • art. 74, comma 1, L. 342/2000

    Richiamato dall'Agenzia in relazione alla definitività dell'attribuzione di classamento e rendita non opposta nei termini.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Parametro del vizio di violazione di legge dedotto nei motivi del ricorso e del ricorso incidentale.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Parametro del vizio di nullità della sentenza per omessa pronuncia o per motivazione mancante/apparente.

  • art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Richiamato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione insufficiente o inesistente.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per la struttura della motivazione della decisione.

  • art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. 546/1992

    Norma sul contenuto della sentenza tributaria, richiamata insieme all'art. 132 c.p.c.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per censurare un preteso difetto di pronuncia sui motivi di appello.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002

    Applicato per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • L'esenzione fiscale per immobili destinati a finalità pubbliche non spetta quando il bene è affidato in uso a un soggetto giuridico distinto che opera in forma di società commerciale, anche se partecipata integralmente o in larga misura da enti pubblici e anche se l'attività è svolta in regime di concessione.
  • Ai fini della classificazione catastale, la categoria E è riservata a immobili con peculiari caratteristiche tipologico-funzionali e di incommerciabilità; non vi rientrano gli impianti o fabbricati destinati ad attività economicamente produttive, neppure se il servizio reso è di interesse pubblico.
  • La destinazione dell'immobile a un servizio pubblico non è di per sé incompatibile con una natura imprenditoriale dell'attività svolta dal concessionario, né basta a trasformare la società gestrice in ente non commerciale.
  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile se è generico, non autosufficiente e non consente il controllo della censura perché non trascrive adeguatamente gli atti e non individua con precisione la parte della decisione impugnata.
  • Il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando la sentenza, pur richiamando la decisione di primo grado, integra la motivazione e affronta in modo coerente e completo le questioni devolute.
  • In presenza di rigetto del ricorso principale, il ricorso incidentale condizionato resta assorbito.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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