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Sentenza

Sentenza n. 10377/2026 - Roma, Sezione 3Q

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l’annullamento, previa concessione delle più adeguate misure cautelari, a. nei limiti dell’interesse del Ricorrente, della Deliberazione del Commissario Straordinario della Fondazione Ptv Policlinico Tor -OMISSIS- [“Fondazione PTV”, o, ancòra, “Amministrazione”] n. -OMISSIS- del 25 novembre 2024, recante l’approvazione della graduatoria finale di merito del «Concorso pubblico in forma aggregata, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di n. 485 posti complessivi, per il seguente profilo professionale: Area degli Operatori/Profili professionali del ruolo sociosanitario/Operatore Sociosanitario, comprensivo di quanto previsto dall'art. 1, comma 268, lettera c) della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 e delle ulteriori riserve di legge», della graduatoria dalla stessa approvata e degli ulteriori allegati alla stessa; b. nei limiti dell’interesse del Ricorrente, della Deliberazione del Commissario Straordinario della Fondazione PTV n. -OMISSIS- del 10 gennaio 2025, recante la rettifica della graduatoria di merito approvata con la DCS n. 1513/2024, della graduatoria dalla stessa approvata e degli ulteriori allegati alla stessa; c. nei limiti dell’interesse del Ricorrente, dei Verbali della procedura concorsuale, (anche con riferimento alla valutazione dei titoli del Ricorrente) dei relativi allegati, degli ulteriori atti della Commissione esaminatrice, della DDG n. 95/2024, nonché degli atti di convocazione dei Candidati risultati vincitori; d. nei limiti dell’interesse del Ricorrente, del Bando del «Concorso pubblico in forma aggregata, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di n. 485 posti complessivi, per il seguente profilo professionale: Area degli Operatori/Profili professionali del ruolo sociosanitario/Operatore Sociosanitario, comprensivo di quanto previsto dall'art. 1, comma 268, lettera c) della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 e delle ulteriori riserve di legge, indetto ex DDG n. 960/23», dei relativi Allegati, dell’intera lex specialis del Concorso, ivi compresa l’ulteriore documentazione e la modulistica messa a disposizione dei Candidati per presentare la domanda di partecipazione; e. nei limiti dell’interesse del Ricorrente, di qualsiasi ulteriore atto presupposto, connesso e/o consequenziale. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 2\5\2025: per l’annullamento, previa concessione delle più adeguate misure cautelari, a. nei limiti dell’interesse del Ricorrente, della Deliberazione del Commissario Straordinario della Fondazione Ptv Policlinico Tor -OMISSIS- [“Fondazione PTV”, o, ancòra, “Amministrazione”] n. -OMISSIS- del 25 novembre 2024, recante l’approvazione della graduatoria finale di merito del «Concorso pubblico in forma aggregata, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di n. 485 posti complessivi, per il seguente profilo professionale: Area degli Operatori/Profili professionali del ruolo sociosanitario/Operatore Sociosanitario, comprensivo di quanto previsto dall’art. 1, comma 268, lettera c) della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 e delle ulteriori riserve di legge», della graduatoria dalla stessa approvata e degli ulteriori allegati alla stessa; b. nei limiti dell’interesse del Ricorrente, della Deliberazione del Commissario Straordinario della Fondazione PTV n. -OMISSIS- del 10 gennaio 2025, recante la rettifica della graduatoria di merito approvata con la DCS n. 1513/2024, della graduatoria dalla stessa approvata e degli ulteriori allegati alla stessa; c. nei limiti dell’interesse del Ricorrente, dei Verbali della procedura concorsuale, (anche con riferimento alla valutazione dei titoli del Ricorrente) dei relativi allegati, degli ulteriori atti della Commissione esaminatrice, della DDG n. 95/2024, nonché degli atti di convocazione dei Candidati risultati vincitori; d. nei limiti dell’interesse del Ricorrente, del Bando del «Concorso pubblico in forma aggregata, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di n. 485 posti complessivi, per il seguente profilo professionale: Area degli Operatori/Profili professionali del ruolo sociosanitario/Operatore Sociosanitario, comprensivo di quanto previsto dall’art. 1, comma 268, lettera c) della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 e delle ulteriori riserve di legge, indetto ex DDG n. 960/23», dei relativi Allegati, dell’intera lex specialis del Concorso, ivi compresa l’ulteriore documentazione e la modulistica messa a disposizione dei Candidati per presentare la domanda di partecipazione; e. nei limiti dell’interesse del Ricorrente, di qualsiasi ulteriore atto presupposto, connesso e/o consequenziale, nonché per l’annullamento f. nei limiti dell’interesse del Ricorrente, della Deliberazione del Commissario Straordinario della Fondazione Ptv n. -OMISSIS- del 20 febbraio 2025, recante la «Parziale rettifica DDG n. 38/2025 e approvazione graduatoria finale di merito, ratifica Piano delle Aggregazioni e individuazione 1092 unità aventi titolo all'assunzione a tempo pieno e indeterminato presso le Aziende/Enti del SSR destinatarie/i dei posti», della graduatoria dalla stessa approvata e degli ulteriori allegati alla stessa; g. nei limiti dell’interesse del Ricorrente, dei Verbali della Commissione, ivi compreso il «Verbale della Commissione - XXXVIII^ seduta - 5/02/2025», nonché di tutti gli ulteriori atti della Commissione esaminatrice; h. ove occorra, e nei limiti dell’interesse del Ricorrente, di tutti gli atti della Fondazione PTV richiamati dalla Deliberazione n. -OMISSIS- del 20 febbraio 2025; i. nei limiti dell’interesse del Ricorrente, della «graduatoria finale del Concorso pubblico in forma aggregata, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di n. 485 posti complessivi, per il seguente profilo professionale: Area degli Operatori/Profili professionali del ruolo sociosanitario/Operatore Sociosanitario, comprensivo di quanto previsto dall'art. 1, comma 268, lettera c) della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 e delle ulteriori riserve di legge», pubblicata sul BUR della Regione Lazio n. 26 del 1° aprile 2025, nonché, ove esistente, dell’atto di approvazione della medesima graduatoria; k. nei limiti dell’interesse del Ricorrente, di qualsiasi ulteriore atto presupposto, connesso e/o consequenziale. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 2\1\2026: per l’annullamento, a. nei limiti dell’interesse del Ricorrente, della Deliberazione del Commissario Straordinario della Fondazione Ptv Policlinico -OMISSIS- [“Fondazione PTV”, o, ancora, “Amministrazione”] n. -OMISSIS- del 25 novembre 2024, recante l’approvazione della graduatoria finale di merito del «Concorso pubblico in forma aggregata, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di n. 485 posti complessivi, per il seguente profilo professionale: Area degli Operatori/Profili professionali del ruolo sociosanitario/Operatore Sociosanitario, comprensivo di quanto previsto dall’art. 1, comma 268, lettera c) della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 e delle ulteriori riserve di legge», della graduatoria dalla stessa approvata e degli ulteriori allegati alla stessa; b. nei limiti dell’interesse del Ricorrente, della Deliberazione del Commissario Straordinario della Fondazione PTV n. -OMISSIS- del 10 gennaio 2025, recante la rettifica della graduatoria di merito approvata con la DCS n. 1513/2024, della graduatoria dalla stessa approvata e degli ulteriori allegati alla stessa; c. nei limiti dell’interesse del Ricorrente, dei Verbali della procedura concorsuale, (anche con riferimento alla valutazione dei titoli del Ricorrente) dei relativi allegati, degli ulteriori atti della Commissione esaminatrice, della DDG n. 95/2024, nonché degli atti di convocazione dei Candidati risultati vincitori; d. nei limiti dell’interesse del Ricorrente, del Bando del «Concorso pubblico in forma aggregata, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di n. 485 posti complessivi, per il seguente profilo professionale: Area degli Operatori/Profili professionali del ruolo sociosanitario/Operatore Sociosanitario, comprensivo di quanto previsto dall’art. 1, comma 268, lettera c) della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 e delle ulteriori riserve di legge, indetto ex DDG n. 960/23», dei relativi Allegati, dell’intera lex specialis del Concorso, ivi compresa l’ulteriore documentazione e la modulistica messa a disposizione dei Candidati per presentare la domanda di partecipazione; e. nei limiti dell’interesse del Ricorrente, di qualsiasi ulteriore atto presupposto, connesso e/o consequenziale, nonché, per l’annullamento, f. nei limiti dell’interesse del Ricorrente, della Deliberazione del Commissario Straordinario della Fondazione Ptv n. -OMISSIS- del 20 febbraio 2025, recante la «Parziale rettifica DDG n. 38/2025 e approvazione graduatoria finale di merito, ratifica Piano delle Aggregazioni e individuazione 1092 unità aventi titolo all'assunzione a tempo pieno e indeterminato presso le Aziende/Enti del SSR destinatarie/i dei posti», della graduatoria dalla stessa approvata e degli ulteriori allegati alla stessa; g. nei limiti dell’interesse del Ricorrente, dei Verbali della Commissione, ivi compreso il «Verbale della Commissione - XXXVIII^ seduta - 5/02/2025», nonché di tutti gli ulteriori atti della Commissione esaminatrice; h. ove occorra, e nei limiti dell’interesse del Ricorrente, di tutti gli atti della Fondazione PTV richiamati dalla Deliberazione n. -OMISSIS- del 20 febbraio 2025; i. nei limiti dell’interesse del Ricorrente, della «graduatoria finale del Concorso pubblico in forma aggregata, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di n. 485 posti complessivi, per il seguente profilo professionale: Area degli Operatori/Profili professionali del ruolo sociosanitario/Operatore Sociosanitario, comprensivo di quanto previsto dall'art. 1, comma 268, lettera c) della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 e delle ulteriori riserve di legge», pubblicata sul BUR della Regione Lazio n. 26 del 1° aprile 2025, nonché, ove esistente, dell’atto di approvazione della medesima graduatoria; k. nei limiti dell’interesse del Ricorrente, di qualsiasi ulteriore atto presupposto, connesso e/o consequenziale, nonché, ancòra, per la declaratoria di nullità, ex artt. 114, comma 4, lett. b), c.p.a. e 21-septies della legge n. 241/1990, e/o per l’annullamento, previa adozione delle più adeguate misure cautelari, anche ex art. 59 c.p.a., l. del Verbale della Commissione esaminatrice del 9 ottobre 2025, mai comunicato e/o trasmesso al Ricorrente, depositato in giudizio dall’Amministrazione in data 27 novembre 2025, con cui la Commissione, rilevando che il Ricorrente, all’atto della presentazione della domanda di partecipazione, non ha allegato la documentazione relativa al titolo di riserva e non ha provveduto, «nel corso della procedura concorsuale a produrla attraverso la Posta elettronica certificata dedicata al concorso», ha escluso l’applicazione della riserva con la seguente motivazione: «CARENZA REQUISITI SOSTANZIALI DI AMMISSIBILITÀ carenza allegato obbligatorio non allegato e o prodotto – Manca per il candidato l’allegato relativo alla riserva richiesta. L’eventuale riconoscimento della riserva nei confronti del candidato -OMISSIS-, in assenza della documentazione probante e prescritta, comporterebbe una disparità di trattamento nei confronti degli altri candidati riservatari e configurerebbe un pregiudizio nei confronti degli altri candidati non titolari di riserva contemplate dal bando», nonché di tutte le determinazioni assunte in parte qua da parte della Commissione esaminatrice, ivi compresi gli ulteriori atti dalla stessa menzionati nel cennato Verbale, meramente confermativi delle determinazioni in precedenza assunte nei confronti del Ricorrente; m. nei limiti dell’interesse del Ricorrente, di qualsiasi ulteriore atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Giustizia amministrativa202501905

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatorie e atti della procedura concorsuale per 485 posti di operatore sociosanitario, nella parte in cui non è stata riconosciuta al ricorrente la riserva prevista per le categorie protette, nonché il verbale che ha confermato tale esclusione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, invalido al 75%, ha impugnato la graduatoria finale, la successiva rettifica, gli atti della commissione e il verbale del 9 ottobre 2025 con cui è stata esclusa l'applicazione della riserva, deducendo violazione degli artt. 3 e 97 Cost., del d.P.R. n. 487/1994, della legge n. 68/1999, della legge n. 241/1990 e della lex specialis, nonché eccesso di potere per irragionevolezza, sviamento, travisamento, difetto di istruttoria, disparità di trattamento e carenza di motivazione. In particolare, ha sostenuto che il bando fosse contraddittorio, perché richiedeva la dichiarazione del titolo di riserva e la relativa documentazione, ma non avrebbe chiaramente previsto tale allegazione tra i documenti da produrre a pena di mancata valutazione o decadenza. Ha inoltre dedotto l'illegittimità e la sproporzione dell'onere documentale, assumendo che la domanda, resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, fosse sufficiente a comprovare lo stato di invalidità e che l'amministrazione avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, ritenendo applicabile la giurisprudenza del Consiglio di Stato relativa al medesimo concorso. Il bando prevedeva espressamente l'allegazione della certificazione comprovante il possesso del titolo di riserva e stabiliva che la mancata produzione avrebbe comportato il mancato riconoscimento del beneficio. Non è stata ravvisata alcuna impossibilità tecnica di allegazione, poiché numerosi candidati avevano prodotto la documentazione e ottenuto il riconoscimento della riserva. L'omissione è stata quindi imputata al candidato e non a un malfunzionamento della piattaforma. Il giudice ha escluso che, nelle procedure comparative e di massa, il soccorso istruttorio possa supplire all'omissione di un onere documentale minimo, riconducibile al dovere di correttezza e cooperazione del partecipante. Ha inoltre ritenuto insufficiente la mera indicazione dello stato di invalidità nella domanda: anche ove la dichiarazione sostitutiva fosse astrattamente idonea a sostituire la certificazione, essa avrebbe dovuto contenere gli elementi indispensabili per i controlli d'ufficio, come gli estremi del verbale di accertamento. Poiché il ricorrente non aveva prodotto né la certificazione né una dichiarazione sostitutiva completa, correttamente l'amministrazione non aveva riconosciuto il titolo di riserva. Le spese sono state compensate per la particolarità della controversia.

Norme richiamate

  • artt. 3 e 97 Cost.

    Sono richiamati dal ricorrente a sostegno delle censure di irragionevolezza, disparità di trattamento e buon andamento; il giudice non ravvisa violazioni tali da determinare l'illegittimità degli atti.

  • d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487

    La disciplina dei titoli di precedenza, preferenza e riserva è richiamata in relazione all'obbligo di comprovare il titolo dichiarato.

  • legge n. 68/1999

    È richiamata quale disciplina delle riserve a favore delle persone con disabilità; il mancato riconoscimento è ritenuto legittimo per omessa produzione della documentazione necessaria.

  • art. 6, comma 1, lett. b), l. 241/1990

    Il soccorso istruttorio non è invocabile nelle procedure comparative e di massa per supplire all'omessa presentazione di documenti il cui deposito costituisce un onere minimo di cooperazione del candidato.

  • artt. 43 e 71 d.P.R. n. 445/2000

    Le dichiarazioni sostitutive devono fornire gli elementi indispensabili per consentire i controlli e gli accertamenti d'ufficio.

  • art. 46 d.P.R. n. 445/2000

    Anche ammettendo l'idoneità della dichiarazione sostitutiva a comprovare lo stato di invalidità, la mera indicazione del requisito, priva degli elementi identificativi necessari ai controlli, non è sufficiente.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Il giudice dispone l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato a fondamento della protezione dei dati relativi alla salute e dell'oscuramento disposto.

  • art. 2-septies d.lgs. n. 196/2003

    È richiamato, unitamente alla normativa europea e nazionale sulla privacy, per l'oscuramento dei dati sanitari.

Massime di principio

  • Nelle procedure concorsuali comparative e di massa, il candidato deve assolvere gli oneri minimi di correttezza e cooperazione previsti dal bando, inclusa la presentazione della documentazione necessaria a comprovare i titoli di riserva; l'omissione imputabile al candidato non può essere sanata mediante soccorso istruttorio.
  • La mancata allegazione della certificazione comprovante un titolo di riserva può legittimamente comportare il mancato riconoscimento del beneficio quando il bando preveda espressamente tale onere e la relativa conseguenza.
  • La mera dichiarazione del possesso di uno stato di invalidità non è sufficiente a integrare una dichiarazione sostitutiva idonea se non contiene gli elementi indispensabili per consentire all'amministrazione gli accertamenti e i controlli d'ufficio.
  • L'assenza di un errore tecnico della piattaforma, comprovata dal fatto che altri candidati hanno potuto allegare la documentazione richiesta, esclude che l'omissione documentale possa essere imputata all'amministrazione o valere come ragione per attivare il soccorso istruttorio.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciPartecipazione al procedimento
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiSoccorso istruttorioOnere della prova e principio dispositivoProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di motivazione

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