Sentenza n. 12291/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento a seguito di TRASPOSIZIONE di RICORSO straordinario al Presidente della Repubblica, - del decreto prot. 0015080 del 13/3/2024 con cui il Ministero dell'Istruzione e del merito, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Direzione Generale Ufficio II ha disposto che “la candidata SARACINO MARIA ANTONIETTA è esclusa dalla procedura concorsuale straordinaria ex art. 59, comma 9 bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, di cui al D.D. n. 1081 del 6 maggio 2022 e, per l'effetto, dalla relativa graduatoria di merito per la Regione Puglia di cui al D.D.G. prot. AOODRPU n. 34576 dell'11 agosto e successivi decreti di rettifica, inerente alla classe di concorso B006 – Laboratorio di odontotecnica per mancanza dei requisiti previsti dall'art. 3, comma 1, lett. c) del D.M. n. 108 del 28 aprile 2022”; - di qualunque altro atto connesso, presupposto e/o conseguenziale, ivi incluso l’art. 3 del D.M. n. 108/2022, ove interpretato nel senso proposto dall’USR Puglia, nonché le note 2 dell’USR Puglia – Direzione Generale prot. 0002106 del 16/1/2024 e prot. 19/2/2024 prot. 0007736 del 19/2/2024 di avvio del procedimento ex art. 7 della L. n. 241/1990; nonché per la declaratoria del diritto della ricorrente ad essere riammessa al concorso e conseguentemente nella graduatoria regionale di merito nella posizione n. 4, previa declaratoria di utilizzabilità del servizio prestato negli anni scolastici 2017/2018 e 2020/2021 (o in subordine anche di uno solo dei due), quali requisiti di accesso al concorso straordinario.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di esclusione dalla procedura concorsuale straordinaria ex art. 59, comma 9-bis, d.l. 73/2021 e dalla relativa graduatoria per ritenuta inutilizzabilità dei servizi prestati negli anni scolastici 2017/2018 e 2020/2021
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, in possesso del diploma di maturità professionale di odontotecnico e con servizio prestato come insegnante tecnico-pratico nella classe B006, aveva partecipato alla procedura concorsuale straordinaria bandita con D.D. n. 108/2022, dichiarando almeno tre annualità di servizio e risultando collocata al quarto posto della graduatoria regionale. Dopo una precedente esclusione annullata dal TAR, l'USR Puglia ha avviato un nuovo procedimento ritenendo inutilizzabili, ai fini del requisito di accesso, i servizi del 2017/2018 e del 2020/2021: il primo perché fondato sull'inserimento in II fascia delle graduatorie di istituto, il secondo perché svolto in conseguenza dell'inserimento con riserva nella I fascia GPS, riservata agli abilitati. La ricorrente ha dedotto: violazione e falsa applicazione della lex specialis; errore sui presupposti di fatto e di diritto; violazione degli artt. 7 e 21-nonies l. 241/1990; difetto di motivazione e di istruttoria; violazione del legittimo affidamento. Ha sostenuto che i servizi erano stati previamente validati dall'amministrazione, che il servizio 2020/2021 era stato prestato in esecuzione di un provvedimento cautelare e che avrebbe comunque maturato il triennio anche mediante l'inserimento in fasce diverse. Con un secondo motivo ha contestato la verifica progressiva dei servizi, la modifica delle contestazioni nel corso del procedimento e l'insufficiente considerazione delle osservazioni presentate.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato e del TAR Lazio sul valore non abilitante del diploma posseduto dagli ITP, ha ritenuto che i servizi prestati sulla base di un titolo di accesso privo di piena validità giuridica costituiscano servizio di mero fatto: essi conservano gli effetti retributivi nei limiti dell'art. 2126 c.c., ma non sono utilizzabili per la valutazione giuridica del servizio, per il punteggio o per integrare i requisiti di accesso a una procedura concorsuale. L'accertamento della validità del titolo di ingresso è necessario sia per l'ammissione sia per la permanenza in graduatoria, in applicazione della par condicio e del principio di legalità. È stata esclusa la violazione della lex specialis e l'errore sui presupposti, poiché l'amministrazione aveva correttamente accertato l'assenza dei presupposti di legge. Non è stata ravvisata neppure violazione degli artt. 7 e 21-nonies l. 241/1990, difetto di motivazione o di istruttoria: alla ricorrente era stato consentito un adeguato contraddittorio e l'amministrazione aveva esaminato complessivamente le questioni relative ai titoli di accesso. Gli atti relativi alla gestione dei rapporti di lavoro sono stati qualificati come atti di natura privatistica, non soggetti all'annullamento d'ufficio ex art. 21-nonies; inoltre, il decreto impugnato non aveva annullato tali atti, ma ne aveva valutato l'insufficiente valenza ai fini concorsuali. È stato negato il legittimo affidamento, poiché il valore abilitante del diploma era stato oggetto di un contenzioso ampio e notorio e gli effetti favorevoli non si erano mai consolidati in modo incontestato. Irrilevante è stata ritenuta la prospettazione secondo cui la candidata avrebbe potuto ottenere comunque gli stessi contratti da altre fasce, trattandosi di ipotesi non dimostrabile in presenza di molteplici variabili. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 59, comma 9-bis, d.l. 73/2021, convertito dalla l. 106/2021
Disciplina la procedura concorsuale straordinaria cui la ricorrente aveva partecipato.
art. 3, comma 1, lett. c), d.m. 108/2022
Prevede il requisito di servizio richiesto per l'accesso alla procedura concorsuale; il requisito deve essere integrato mediante servizio avente piena valenza giuridica.
art. 11, comma 14, l. 124/1999
“Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 489 del testo unico in materia di riconoscimento del servizio preruolo, ai soli fini della partecipazione a procedure selettive il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”
La disposizione individua i criteri temporali per considerare intero l'anno di servizio, ma non rende utilizzabile un servizio privo dei necessari presupposti giuridici.
art. 2126 c.c.
Il servizio prestato in assenza del valido titolo legittimante conserva effetti retributivi, ma non la valenza giuridica necessaria per il punteggio o per l'accesso a procedure concorsuali.
art. 7 l. 241/1990
La partecipazione procedimentale è stata ritenuta rispettata, poiché alla ricorrente sono state comunicate le contestazioni ed è stato concesso spazio per presentare osservazioni.
art. 21-nonies l. 241/1990
Non è stato ritenuto applicabile agli atti privatistici relativi alla gestione del rapporto di lavoro; il provvedimento impugnato non ha esercitato autotutela su tali atti, ma ne ha valutato la valenza ai fini concorsuali.
Massime di principio
- Ai fini dell'ammissione e della permanenza in una procedura concorsuale, il requisito del servizio deve essere comprovato da attività avente piena valenza giuridica; non è sufficiente un servizio prestato in via di mero fatto sulla base di un titolo di accesso privo dei necessari presupposti.
- Il servizio prestato sulla base di un titolo successivamente ritenuto privo di validità giuridica può conservare effetti retributivi nei limiti dell'art. 2126 c.c., ma non è utilizzabile per il riconoscimento del punteggio, per la maturazione dei requisiti di accesso o per la permanenza nella graduatoria concorsuale.
- La previa validazione amministrativa di un servizio non impedisce all'amministrazione di verificarne successivamente la valenza giuridica ai fini di una procedura concorsuale, quando tale verifica non comporti l'annullamento degli atti di gestione del rapporto di lavoro, ma la loro valutazione come titoli privi di efficacia concorsuale.
- Il legittimo affidamento non può consolidarsi in relazione a titoli e servizi il cui presupposto giuridico sia stato oggetto di un contenzioso ampio e notorio; in tale situazione gli effetti favorevoli non possono essere considerati definitivamente incontestati.
- La prospettazione secondo cui il candidato avrebbe potuto conseguire il medesimo servizio mediante una diversa graduatoria o fascia non è sufficiente a integrare il requisito concorsuale quando si fonda su una mera ipotesi e non consente di ricostruire con certezza l'effettivo conferimento dell'incarico.
- La contestazione progressiva degli elementi rilevanti nel procedimento non determina illegittimità quando l'amministrazione, prima della decisione finale, consenta all'interessato di conoscere le contestazioni e di presentare osservazioni, svolga un'istruttoria complessiva e motivi sulla mancata integrazione del requisito.
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