Cassazione Penale, Ordinanza n. 33280/2025 del 08/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi e ha condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione impugnata, che aveva confermato la condanna per il reato contestato, è rimasta quindi ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Padova per tentato furto in abitazione in concorso. Con l'unico motivo deducevano violazione dell'art. 56, comma 3, c.p. e dell'art. 192, comma 2, c.p.p., oltre a carenza e contraddittorietà della motivazione, sostenendo che il giudice di merito avrebbe travisato le emergenze processuali giungendo erroneamente a ritenere integrato il reato contestato. La Corte di cassazione ha ritenuto che la censura mirasse in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, preclusa in sede di legittimità, senza individuare specifici travisamenti di prova decisivi.
Norme richiamate
art. 110 c.p.
richiamato come norma sul concorso di persone nel reato, nel capo d'imputazione confermato in appello
art. 56 c.p.
richiamato come disposizione sulla disciplina del tentativo; la censura pretendeva una diversa lettura della sua applicazione al fatto
art. 624-bis c.p.
norma incriminatrice del reato contestato, richiamata nel titolo di reato confermato nei meriti
art. 192 c.p.p.
richiamato in tema di valutazione della prova indiziaria; la Corte ha escluso che fosse stato dedotto un vero travisamento rilevante in cassazione
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una mera rilettura delle fonti probatorie per ottenere un nuovo apprezzamento del merito.
- Il travisamento della prova può rilevare in cassazione solo se è specificamente indicato e incide in modo decisivo sulle emergenze processuali valorizzate dal giudice di merito.
- La deduzione di violazione dell'art. 192, comma 2, c.p.p. non può tradursi in una contestazione generica dell'apprezzamento probatorio compiuto nei gradi di merito.
- Quando il ricorso si risolve in una critica alla ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito senza denunciare specifici errori decisivi, esso è inammissibile.
Come è indicizzato
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