Sentenza n. 3773/2026 - Roma, Sezione 3T
per l'annullamento - del Decreto del Ministero della Salute del 6.7.2022, pubblicato in G.U.R.I., Serie generale, n. 216 del 15.9.2022, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, e dei relativi Allegati A, B, C e D; - del Decreto del Ministero della Salute del 6.10.2022, pubblicato in G.U.R.I., Serie generale, n. 251 del 26.10.2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - se e per quanto occorre possa: (i) della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29.9.2019, che ha previsto una ricognizione, da parte degli Enti del SSN, della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori, riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018; (ii) dell'Accordo del 7.11.2019 e relativi allegati, siglato tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (Rep. Atti n. 181/CSR), sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell''''art. 9 ter, d.l. 19.6.2015, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 6.8.2015, n. 125, con il quale sono stati individuati, tra l'altro, i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionali per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per i predetti anni il tetto di spesa di ciascuna Regione al 4,4% del fabbisogno sanitario regionale standard; (iii) del Decreto del Ministro della Salute 15.6.2012, assunto di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, recante “Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale”; (iv) dell'intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14.9.2022, nonché quella sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.9.2022; - di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, anche non cognito.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreti ministeriali e atti presupposti relativi alla certificazione del superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici e al ripiano del relativo sforamento per gli anni 2015-2018
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha impugnato il decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2022, relativo alla certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015-2018, il successivo decreto del 6 ottobre 2022 recante le linee guida per l'adozione dei provvedimenti regionali di ripiano, nonché, ove occorrente, la circolare ministeriale del 29 settembre 2019, l'accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, il decreto ministeriale del 15 giugno 2012 e le intese della Conferenza delle Regioni e della Conferenza Stato-Regioni. Il testo della sentenza non espone i motivi di illegittimità dedotti, poiché la ricorrente ha dichiarato, nel corso del giudizio, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, prendendo atto della dichiarazione depositata dalla ricorrente il 6 novembre 2025. Secondo il Collegio, la dichiarazione univoca della parte imponeva, in applicazione del principio dispositivo, la declaratoria di improcedibilità ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti, in considerazione dell'esito della controversia e della particolarità delle questioni sottostanti.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse
La sopravvenuta carenza di interesse, dichiarata univocamente dalla parte ricorrente, comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso in applicazione del principio dispositivo.
art. 85, comma 9, c.p.a.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Massime di principio
- La dichiarazione univoca della parte ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito impone al giudice amministrativo, in applicazione del principio dispositivo, di dichiarare l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
- In caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, la regolazione delle spese può essere effettuata mediante compensazione integrale quando l'esito della controversia e la particolarità delle questioni trattate lo giustifichino.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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