Sentenza n. 2885/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza n. 554/2025 della Corte d’appello di Palermo, che aveva riconosciuto l’indennità sostitutiva delle ferie non godute per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, pari a euro 4.657,84, oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il dipendente ha proposto giudizio di ottemperanza lamentando l’inadempimento del Ministero rispetto alla sentenza passata in giudicato della Corte d’appello di Palermo. Ha chiesto l’esecuzione del pagamento di euro 4.657,84 per ferie non godute, oltre interessi legali e moratori e rivalutazione monetaria sino al soddisfo, le penalità di mora, un termine di trenta giorni per l’adempimento, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la distrazione delle spese. Il Ministero ha sostenuto di aver soddisfatto integralmente il credito principale, documentando il pagamento al netto delle ritenute previdenziali e assistenziali e dell’IRPEF; quanto agli interessi, ha riferito di avere avviato la procedura di liquidazione, ma di aver richiesto al creditore dati anagrafici, coordinate bancarie e una dichiarazione di mancato percepimento, senza ricevere riscontro. Il ricorrente aveva contestato la parzialità dell’adempimento.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata in parte la materia del contendere sul pagamento dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute, rilevando che il Ministero aveva disposto il pagamento di euro 4.657,84, con le ritenute previdenziali e assistenziali e fiscali previste; ha respinto la residua contestazione di parziale inadempimento relativa a tale voce. Ha accolto la domanda di ottemperanza per gli interessi legali riconosciuti dalla sentenza della Corte d’appello, osservando che il Ministero aveva attivato tardivamente la procedura di liquidazione e non aveva ancora pagato tali somme. Ha inoltre riconosciuto gli interessi sugli interessi legali già scaduti, con decorrenza dalla notificazione del ricorso. Ha respinto la rivalutazione monetaria, trattandosi di obbligazione di interessi crescente e non scaduta e tenuto conto della non cumulabilità tra interessi e rivalutazione nel pubblico impiego; ha negato le penalità di mora, valorizzando la mancata collaborazione del creditore alla richiesta istruttoria ministeriale. Ha assegnato al Ministero sessanta giorni dalla pubblicazione per liquidare le somme dovute, riservando la nomina del commissario ad acta a un’istanza successiva alla scadenza del termine. Spese compensate per reciproca soccombenza e andamento complessivo della controversia.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Com’è noto, l’azione di ottemperanza può esperirsi, tra l’altro, per conseguire l’attuazione “delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato”.
L’ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione, da parte dell’amministrazione, delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario e l’adempimento degli obblighi da esse derivanti.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Resta ovviamente ferma la prescrizione a mente della quale “Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l’ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto”.
Per i titoli esecutivi di pagamento notificati alle amministrazioni indicate, il termine previsto per completare le procedure di esecuzione è di centoventi giorni; nel caso, il TAR ha rilevato che la sentenza era stata notificata nel rispetto di tale termine.
art. 1224 c.c.
si discute di un’obbligazione di interessi, crescente nel tempo e non scaduta, rispetto alla quale non può essere riconosciuta la rivalutazione monetaria (art. 1224, c.c.), tenuto altresì conto del peculiare regime che innerva la corresponsione di interessi e rivalutazione monetaria nel pubblico impiego, permeato dalla regola della non cumulabilità delle due voci (art. 22, c. 36, l. n. 724/1994; D.M. n. 352/1998. Cfr., per una più compiuta disamina della relativa disciplina, TAR Sicilia, sez. I, 9.7.2026, n. 1977);
Non spetta la rivalutazione monetaria su un’obbligazione di interessi crescente e non ancora scaduta; nel pubblico impiego rileva inoltre la regola di non cumulabilità tra interessi e rivalutazione.
art. 22, comma 36, l. 724/1994
si discute di un’obbligazione di interessi, crescente nel tempo e non scaduta, rispetto alla quale non può essere riconosciuta la rivalutazione monetaria (art. 1224, c.c.), tenuto altresì conto del peculiare regime che innerva la corresponsione di interessi e rivalutazione monetaria nel pubblico impiego, permeato dalla regola della non cumulabilità delle due voci (art. 22, c. 36, l. n. 724/1994; D.M. n. 352/1998. Cfr., per una più compiuta disamina della relativa disciplina, TAR Sicilia, sez. I, 9.7.2026, n. 1977);
Nel pubblico impiego le voci di interessi e rivalutazione monetaria sono soggette alla regola della non cumulabilità, che concorre a escludere la rivalutazione richiesta nel caso di un’obbligazione di interessi non scaduta.
D.M. 352/1998
si discute di un’obbligazione di interessi, crescente nel tempo e non scaduta, rispetto alla quale non può essere riconosciuta la rivalutazione monetaria (art. 1224, c.c.), tenuto altresì conto del peculiare regime che innerva la corresponsione di interessi e rivalutazione monetaria nel pubblico impiego, permeato dalla regola della non cumulabilità delle due voci (art. 22, c. 36, l. n. 724/1994; D.M. n. 352/1998. Cfr., per una più compiuta disamina della relativa disciplina, TAR Sicilia, sez. I, 9.7.2026, n. 1977);
Il decreto è richiamato, insieme alla disciplina legislativa, quale fonte del regime di non cumulabilità tra interessi e rivalutazione monetaria nel pubblico impiego.
art. 112, comma 3, c.p.a.
possono invece riconoscersi gli interessi sugli interessi legali scaduti, con decorrenza dal giorno della notificazione del ricorso (art. 112, c. 3, c.p.a.; artt. 1283 e 1284, c.c.);
Nel giudizio di ottemperanza possono essere riconosciuti gli interessi sugli interessi legali scaduti, con decorrenza dalla notificazione del ricorso.
art. 1283 c.c.
possono invece riconoscersi gli interessi sugli interessi legali scaduti, con decorrenza dal giorno della notificazione del ricorso (art. 112, c. 3, c.p.a.; artt. 1283 e 1284, c.c.);
La disposizione è richiamata quale fondamento, insieme all’art. 112, comma 3, c.p.a. e all’art. 1284 c.c., del riconoscimento degli interessi sugli interessi legali scaduti.
art. 1284 c.c.
possono invece riconoscersi gli interessi sugli interessi legali scaduti, con decorrenza dal giorno della notificazione del ricorso (art. 112, c. 3, c.p.a.; artt. 1283 e 1284, c.c.);
La disposizione è richiamata quale fondamento, insieme all’art. 112, comma 3, c.p.a. e all’art. 1283 c.c., del riconoscimento degli interessi sugli interessi legali scaduti.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
non può, infine, trovare accoglimento la domanda di riconoscimento delle penalità di mora in quanto - nella discrezionalità che connota tale giudizio (C.g.a.r.s., sez. giurisd., 1.12.2023, n. 847) - il Collegio ritiene rilevante la (non contestata) mancata collaborazione del ricorrente alla richiesta istruttoria dell’amministrazione del 15.6.2026, il che esclude la possibilità di accrescere ulteriormente, a mezzo di tali penalità, la somma a questi spettante.
La penalità di mora è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice; la mancata collaborazione del creditore alla richiesta istruttoria dell’amministrazione può giustificarne il diniego.
Massime di principio
- L’ottemperanza può essere esperita per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario e l’adempimento degli obblighi che essa pone a carico dell’amministrazione.
- Nel pubblico impiego non è riconoscibile la rivalutazione monetaria su un’obbligazione di interessi crescente e non scaduta; opera inoltre la regola di non cumulabilità tra interessi e rivalutazione.
- Nel giudizio di ottemperanza possono essere riconosciuti gli interessi sugli interessi legali già scaduti, con decorrenza dalla notificazione del ricorso.
- La penalità di mora non è automatica: la discrezionalità del giudice consente di negarla quando il creditore non abbia collaborato alla richiesta istruttoria dell’amministrazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 23 ott 2026Sentenza n. 16771/2026 - Roma, Sezione 5Q
- Sentenza · 23 ott 2026Sentenza n. 16772/2026 - Roma, Sezione 1B
- Sentenza · 23 ott 2026Sentenza n. 16773/2026 - Roma, Sezione 1B
- Sentenza · 23 ott 2026Sentenza n. 2034/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 23 ott 2026Sentenza n. 16774/2026 - Roma, Sezione 4
- Sentenza · 23 ott 2026Sentenza n. 5927/2026 - Napoli, Sezione 8
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →