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Sentenza

Sentenza n. 1769/2026 - Catania, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600653

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: affidamento quinquennale della gestione del campo sportivo comunale a un’altra associazione, nonché gli atti della procedura e l’avviso nella parte relativa ai criteri di selezione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (associazione concorrente)

Prevale il privato

La controversia

L’associazione ricorrente ha contestato l’affidamento della gestione del campo sportivo comunale, deducendo la violazione dei criteri predeterminati nell’avviso e nel regolamento comunale, nonché dei principi di trasparenza, concorrenza, parità di trattamento e buon andamento. Ha sostenuto che l’avviso non individuasse adeguatamente il valore della concessione, i requisiti tecnici, professionali ed economico-finanziari, le modalità di gara, lo schema di convenzione e i criteri completi di valutazione, rinviando a una successiva lettera d’invito mai predisposta o comunicata. Ha inoltre lamentato che il Comune non avesse comunicato tempestivamente l’affidamento né messo a disposizione gli atti della procedura, e che la determinazione di affidamento non indicasse i punteggi attribuiti, i verbali, l’iter valutativo o le ragioni per cui la proposta della controinteressata fosse stata ritenuta migliore. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità o tardività del ricorso, sostenendo che la procedura fosse una mera indagine di mercato o un affidamento diretto, che la proposta della ricorrente fosse non conforme perché riferita a investimenti sostenibili su una durata decennale anziché quinquennale e che la ricorrente fosse morosa verso il gestore uscente. La controinteressata ha inoltre dedotto che la ricorrente non avrebbe potuto ottenere l’affidamento, che le censure fossero generiche ed esplorative e che la partecipazione senza riserve implicasse acquiescenza.

La decisione

Il TAR ha ritenuto tempestivo il ricorso. Anche l’affidamento diretto rientra nell’ambito delle procedure cui si applica l’art. 120 c.p.a.; qualora la stazione appaltante non adempia agli obblighi di comunicazione e di messa a disposizione degli atti previsti dal codice dei contratti pubblici, il termine breve non decorre. In ogni caso, anche assumendo come dies a quo la scadenza della pubblicazione all’albo pretorio, la notifica era tempestiva. Nel merito, il ricorso è stato accolto. Il regolamento comunale imponeva che l’avviso contenesse requisiti e criteri di scelta con i relativi punteggi; l’avviso aveva inoltre previsto specifici punteggi e un criterio di preferenza in caso di parità. Tali previsioni costituivano autovincolo per l’Amministrazione, che doveva applicarle nella scelta dell’affidatario. La determinazione impugnata, invece, si limitava ad attestare il possesso dei requisiti, le referenze e l’organizzazione dell’associazione affidataria, senza dare conto dell’applicazione dei criteri dell’avviso, dell’attribuzione dei punteggi e del confronto tra le proposte. Le ragioni ulteriormente prospettate in giudizio dal Comune non potevano colmare tale carenza. Quanto alla morosità, il presunto credito era vantato dalla controinteressata e non dall’ente proprietario, mentre l’avviso prevedeva l’esclusione per debiti verso il Comune; inoltre, la morosità era stata contestata, non era stata accertata in contraddittorio e non era menzionata nella motivazione dell’affidamento. Neppure risultava che la proposta della ricorrente fosse subordinata a una durata decennale: essa manteneva ferma la durata quinquennale, prospettando soltanto l’eventuale proroga per consentire l’ammortamento degli investimenti. Il Comune dovrà quindi riattivare il procedimento, approfondire la questione della morosità e, se del caso, valutare nuovamente le proposte applicando i criteri dell’avviso. È stata annullata la determinazione di affidamento; le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 120 c.p.a.

    “Per l’impugnazione degli atti di cui al presente articolo il ricorso, principale o incidentale, e i motivi aggiunti, anche avverso atti diversi da quelli già impugnati, sono proposti nel termine di trenta giorni. Il termine decorre, per il ricorso principale e per i motivi aggiunti, dalla ricezione della comunicazione di cui all’articolo 90 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge n. 78 del 2022 oppure dal momento in cui gli atti sono messi a disposizione ai sensi dell’articolo 36, commi 1 e 2, del medesimo codice”.

    Il termine speciale di trenta giorni si applica anche all’impugnazione di un affidamento diretto; se la stazione appaltante omette la comunicazione o la messa a disposizione degli atti, il termine breve non inizia a decorrere.

  • art. 6, commi 2 e 3, d.lgs. 38/2021

    “Nei casi in cui l’ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d’uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l’individuazione dei soggetti affidatari.”; “Gli affidamenti di cui al comma 2 sono disposti nel rispetto delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e della normativa euro-unitaria vigente”.

    L’affidamento della gestione degli impianti sportivi deve avvenire sulla base di criteri generali e obiettivi previamente determinati e nel rispetto del codice dei contratti pubblici e della normativa europea.

  • art. 36 d.lgs. 36/2023

    La messa a disposizione degli atti della procedura rileva ai fini della decorrenza del termine speciale di impugnazione previsto dall’art. 120 c.p.a.

  • art. 90 d.lgs. 36/2023

    La comunicazione dell’affidamento costituisce, insieme alla messa a disposizione degli atti ai sensi dell’art. 36, il presupposto ordinario per la decorrenza del termine breve di impugnazione.

  • art. 17, comma 2, d.lgs. 36/2023

    È stato richiamato dalla ricorrente in relazione all’obbligo di motivazione della decisione a contrarre, ma la sentenza non fonda espressamente su tale disposizione la decisione finale.

  • art. 97 Cost.

    La ricorrente lo ha richiamato quale fondamento dei principi di imparzialità e buon andamento applicabili anche agli affidamenti non configurati come gara formale; la decisione valorizza in concreto trasparenza, concorrenza e parità di trattamento.

  • art. 32 l. 69/2009

    Il Comune lo ha richiamato sostenendo che la pubblicazione all’albo pretorio avesse valore di pubblicità legale; il TAR ha comunque ritenuto il ricorso tempestivo anche assumendo la scadenza della pubblicazione come dies a quo.

Massime di principio

  • Quando l’amministrazione predetermina nell’avviso di selezione criteri di scelta e relativi punteggi, tali previsioni costituiscono autovincolo e devono essere concretamente applicate nella valutazione delle proposte e nella motivazione dell’affidamento, anche se la procedura è qualificata come manifestazione di interesse o affidamento diretto.
  • La determinazione di affidamento deve consentire di ricostruire il percorso valutativo seguito, dando conto dei criteri applicati, dei punteggi o degli elementi comparativi utilizzati e delle ragioni per cui la proposta prescelta risulta preferibile; il mero richiamo al possesso dei requisiti, alle referenze e all’organizzazione del soggetto affidatario non è sufficiente.
  • Le ragioni di esclusione o di preferenza non indicate nel provvedimento di affidamento non possono essere introdotte per la prima volta in giudizio per integrare la motivazione dell’atto, soprattutto quando riguardino fatti controversi che avrebbero richiesto un accertamento istruttorio e un contraddittorio procedimentale.
  • La causa di esclusione fondata sull’esistenza di debiti deve corrispondere alla specifica previsione dell’avviso e deve essere sorretta da un adeguato accertamento del debito, con valutazione delle contestazioni dell’interessato; un credito vantato da un soggetto diverso dall’ente indicato nella clausola non integra automaticamente la causa ostativa prevista dall’avviso.
  • Anche l’affidamento diretto rientra nell’ambito delle procedure cui si applica il rito speciale dell’art. 120 c.p.a.; in assenza della comunicazione dell’affidamento o della messa a disposizione degli atti secondo il codice dei contratti pubblici, il termine breve di impugnazione non decorre.
  • L’annullamento dell’affidamento per violazione dei criteri predeterminati impone all’amministrazione la riedizione del procedimento, con nuova istruttoria sulle eventuali cause di esclusione e successiva valutazione comparativa delle proposte secondo i criteri previamente stabiliti.

Come è indicizzato

MaterieAggiudicazione, revoca e annullamento della garaImpianti sportiviRito appalti e sorte del contrattoTermini e notificazione del ricorso
RamiContratti pubbliciSportProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEffetto conformativo e riedizione del potere

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