Cassazione Penale, Ordinanza n. 33734/2026 del 17/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Ancona del 24 ottobre 2025, che aveva parzialmente riformato la decisione del Tribunale di Pesaro del 15 gennaio 2024 concedendo il beneficio della non menzione nel casellario giudiziale, ma confermando nel resto la condanna alla pena di un anno di reclusione e di 33.509,52 euro di multa. La responsabilità riguardava la sottrazione al pagamento dell'accisa relativa a 36.000 litri di olio combustibile trasportati a bordo di un autoarticolato, fatto accertato a Fano l'8 maggio 2019, con contestazione degli articoli 40, comma 1, lettera b), 4 e 49, comma 1, del decreto legislativo n. 504 del 1995. Con l'unico motivo di ricorso la difesa ha contestato la conferma del giudizio di responsabilità, prospettando una diversa valutazione delle risultanze probatorie. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, rilevando che i giudici di merito avevano adeguatamente valorizzato il ruolo dell'imputato quale legale rappresentante della società fornitrice dell'olio combustibile risultante dai documenti amministrativi di accompagnamento e l'assenza di prova dell'intervento di terzi estranei alla sua sfera di controllo. La motivazione di merito è stata giudicata razionale ed esaustiva, mentre le censure difensive sono state considerate dirette a ottenere una rivalutazione del merito, non consentita nel giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo era manifestamente infondato e mirava a sostituire la valutazione delle prove compiuta dai giudici di merito con una diversa ricostruzione. È stata confermata, quindi, la decisione impugnata, inclusa la condanna a un anno di reclusione e alla multa di 33.509,52 euro, nonché il beneficio della non menzione già concesso in appello. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 40, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 504/1995
Norma indicata quale base della contestazione relativa alla sottrazione al pagamento dell'accisa.
art. 4, d.lgs. n. 504/1995
Norma richiamata nella contestazione del reato in materia di accise.
art. 49, comma 1, d.lgs. n. 504/1995
Norma richiamata nella contestazione del reato in materia di accise.
art. 616 c.p.p.
La dichiarazione di inammissibilità comporta l'obbligo di pagamento delle spese processuali e, nel caso concreto, il versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, a fronte di una motivazione di merito razionale ed esaustiva, si limiti a contrapporre una diversa lettura delle fonti probatorie, mirando a ottenere una rivalutazione del fatto estranea al giudizio di legittimità.
- La motivazione dei giudici di merito è adeguata quando individua e valorizza elementi probatori coerenti con l'attribuzione della condotta all'imputato, tra cui il ruolo di legale rappresentante della società fornitrice e l'assenza di prova di un intervento di terzi estranei alla sua sfera di controllo.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma determinata in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 17 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 33836/2026 del 17/09/2026
- ordinanza_penale · 17 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 33837/2026 del 17/09/2026
- ordinanza_penale · 17 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 33838/2026 del 17/09/2026
- ordinanza_penale · 17 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 33840/2026 del 17/09/2026
- ordinanza_penale · 17 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 33844/2026 del 17/09/2026
- ordinanza_penale · 17 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 33845/2026 del 17/09/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →