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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33734/2026 del 17/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Ancona del 24 ottobre 2025, che aveva parzialmente riformato la decisione del Tribunale di Pesaro del 15 gennaio 2024 concedendo il beneficio della non menzione nel casellario giudiziale, ma confermando nel resto la condanna alla pena di un anno di reclusione e di 33.509,52 euro di multa. La responsabilità riguardava la sottrazione al pagamento dell'accisa relativa a 36.000 litri di olio combustibile trasportati a bordo di un autoarticolato, fatto accertato a Fano l'8 maggio 2019, con contestazione degli articoli 40, comma 1, lettera b), 4 e 49, comma 1, del decreto legislativo n. 504 del 1995. Con l'unico motivo di ricorso la difesa ha contestato la conferma del giudizio di responsabilità, prospettando una diversa valutazione delle risultanze probatorie. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, rilevando che i giudici di merito avevano adeguatamente valorizzato il ruolo dell'imputato quale legale rappresentante della società fornitrice dell'olio combustibile risultante dai documenti amministrativi di accompagnamento e l'assenza di prova dell'intervento di terzi estranei alla sua sfera di controllo. La motivazione di merito è stata giudicata razionale ed esaustiva, mentre le censure difensive sono state considerate dirette a ottenere una rivalutazione del merito, non consentita nel giudizio di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo era manifestamente infondato e mirava a sostituire la valutazione delle prove compiuta dai giudici di merito con una diversa ricostruzione. È stata confermata, quindi, la decisione impugnata, inclusa la condanna a un anno di reclusione e alla multa di 33.509,52 euro, nonché il beneficio della non menzione già concesso in appello. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 40, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 504/1995

    Norma indicata quale base della contestazione relativa alla sottrazione al pagamento dell'accisa.

  • art. 4, d.lgs. n. 504/1995

    Norma richiamata nella contestazione del reato in materia di accise.

  • art. 49, comma 1, d.lgs. n. 504/1995

    Norma richiamata nella contestazione del reato in materia di accise.

  • art. 616 c.p.p.

    La dichiarazione di inammissibilità comporta l'obbligo di pagamento delle spese processuali e, nel caso concreto, il versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che, a fronte di una motivazione di merito razionale ed esaustiva, si limiti a contrapporre una diversa lettura delle fonti probatorie, mirando a ottenere una rivalutazione del fatto estranea al giudizio di legittimità.
  • La motivazione dei giudici di merito è adeguata quando individua e valorizza elementi probatori coerenti con l'attribuzione della condotta all'imputato, tra cui il ruolo di legale rappresentante della società fornitrice e l'assenza di prova di un intervento di terzi estranei alla sua sfera di controllo.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma determinata in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieOmesso versamentoImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale

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