Cassazione Penale, Sentenza n. 21180/2026 del 09/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 14/10/2025 che aveva confermato l'ordinanza del GIP del 16/09/2025 con la quale erano stati applicati a Marcello Ricco gli arresti domiciliari. Il ricorrente propone quattro motivi: (1) insufficiente e disancorata motivazione sul punto della partecipazione all'associazione per delinquere (art. 416 c.p.), in ragione del lungo intervallo temporale tra condotte del 2017 e quelle del 2022-23 e della mancata prova di contatti continuativi; (2) travisamento e interpretazione errata di intercettazioni utilizzate per ricollegare Ricco al furto del febbraio 2017 (capo 1-ter); (3) mancanza di elementi circa la consapevolezza della provenienza illecita della Volkswagen Golf (capi 26 e 27) nonostante i lavori meccanici eseguiti dal Ricco; (4) assenza dell'attualità delle esigenze cautelari e insufficiente motivazione del pericolo di reiterazione, dato il lungo periodo di quiescenza tra i fatti.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso, ritenendolo generico e, comunque, infondato. Ha confermato la correttezza e la persuasività della motivazione del Tribunale del riesame che aveva ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza per partecipazione all'associazione per delinquere e per i reati fine (furto e ricettazione) e aveva adeguatamente motivato l'attualità delle esigenze cautelari (art. 274 c.p.p., lett. c). La Corte ha richiamato i limiti del sindacato in cassazione (impossibilità di rivedere fattuazione e valutazione delle intercettazioni se non per manifesta illogicità), ha ritenuto non manifestamente illogica l'interpretazione delle intercettazioni e la ricostruzione indiziaria (sequestro di mezzi, ritrovamento del ciclomotore, modalità di trasferimento e riparazione della Volkswagen), nonché la qualificazione della partecipazione di Ricco come contributo logistico e continuativo al sodalizio. Rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 274 cod. proc. pen., lett. c)
Usata come fondamento delle esigenze cautelari valutate (pericolo di reiterazione di reati della stessa specie); il tribunale ha ritenuto attuale il pericolo per la personalità e la condotta del ricorrente
art. 275 cod. proc. pen.
Richiamato nel contesto delle esigenze cautelari e della adeguatezza della misura applicata; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia adeguatamente valutato alternative e proporzionalità
art. 416 cod. pen. (associazione per delinquere)
Interpretato in combinato con le risultanze indiziarie: la Corte territoriale ha ritenuto che la commissione ripetuta e omogenea dei reati-fine e il contributo logistico del Ricco dimostrino l'esistenza di un sodalizio stabile e di un programma criminoso condiviso
art. 416-bis cod. pen. (associazione di tipo mafioso)
L'ordinanza genetica aveva escluso il connotato mafioso; la decisione mantiene tale esclusione ma valuta comunque la sussistenza di un'associazione per delinquere comune
art. 416-bis, comma 1 cod. pen. (aggravante)
Citata per segnalare l'esclusione dell'aggravante mafiosa nel caso concreto
art. 624 cod. pen. (furto)
Delitto-fine (capo 1-ter) valutato come elemento indiziario utile a ricostruire il programma criminoso del gruppo
art. 648 cod. pen. (ricettazione)
Delitti-fine (capi 26 e 27) la cui commissione e le modalità di occultamento/trasferimento dei mezzi sono state ritenute indizi della partecipazione al sodalizio e della consapevolezza della provenienza illecita
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Riferimento normativo rispetto all'uso e alla valutazione delle intercettazioni; la Corte sottolinea che l'interpretazione delle captazioni è questione di fatto rimessa al giudice di merito e sindacabile in cassazione solo per manifesta illogicità
art. 110 e art. 81, comma 2, cod. pen.
Richiamati in relazione al concorso di persone e alla responsabilità per più reati: la Corte distingue tra concorso nel reato continuato e partecipazione all'associazione per delinquere, ritenendo che le modalità e la continuità delle condotte supportino quest'ultima qualificazione
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Norme sulle fattispecie di cassazione: la Corte ricorda i limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione contro misure cautelari (violazione di norme di legge o manifesta illogicità della motivazione) e applica tali limiti nel rigetto del ricorso
Massime di principio
- In sede di cassazione contro provvedimenti cautelari non è consentita una rivalutazione dei fatti né delle intercettazioni se non quando la motivazione sia manifestamente illogica; critiche di merito generiche sono inammissibili
- La qualificazione di 'associazione per delinquere' può essere desunta anche dalla ripetizione e dall'omogeneità dei reati-fine, nonché da contributi logistici duraturi (custodia, riparazione, fornitura di mezzi) che dimostrino un programma criminoso condiviso
- Un intervallo temporale tra condotte non esclude automaticamente la sussistenza di un vincolo associativo se emergono elementi che mostrano una disponibilità e un contributo continuativo al sodalizio nel tempo
- Le intercettazioni e il sequestro di mezzi/oggetti collegati ai reati, se interpretati coerentemente e con riscontri concreti (ritrovamento di veicoli, modalità di trasferimento, rapporti tra indagati), possono legittimare gravi indizi di partecipazione all'associazione
- Per giustificare misure cautelari pericolose per la libertà personale è necessario motivare l'attualità del pericolo di reiterazione; ricorrono elementi come la specificità e gravità dei reati, il ruolo operativo o logistico del soggetto e precedenti penali
- Differenziare concorso di persone nel reato continuato e partecipazione all'associazione richiede valutare la stabilità del vincolo, l'indeterminatezza del programma criminoso e la persistenza della capacità progettuale oltre le singole condotte
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