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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27825/2024 del 11/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Napoli del 19/04/2024 che ha rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. Il ricorrente contestava: (i) la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e l'asserita mancata corrispondenza tra il capo di imputazione e il contenuto dell'ordinanza cautelare (richiamando gli artt. 273, 187 e 192 cod. proc. pen. e l'art. 629 cod. pen. in relazione al presunto ruolo nel traffico/imposizione di tabacchi esteri), sostenendo che il suo intervento fosse marginale o post factum e basato su unica fonte confutabile; (ii) la valorizzazione delle dichiarazioni di un coindagato (Grillo), contestandone la veste processuale, la attendibilità e la mancanza di riscontri probatori utili; (iii) l'assenza di motivazione sulle esigenze cautelari e la non attualità del pericolo, oltre alla mancata valutazione della misura alternativa con braccialetto elettronico.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il Tribunale ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, ritenendo che l'intervento di Troncone si inserisse nella complessiva attività degli altri indagati volta a imporre l'acquisto delle sigarette e che la condotta contestata (minaccia connessa alla pretesa di pagamento anche per merce sequestrata) fosse compatibile con il capo di imputazione e rilevante sul piano della gravità indiziaria. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per essere reiterativo rispetto a quanto già deciso in sede di riesame e soggetto a giudicato cautelare; il Tribunale ha altresì richiamato elementi tecnici che confermerebbero le dichiarazioni di Grillo. Il terzo motivo sulle esigenze cautelari è stato ritenuto inammissibile: il Tribunale ha confermato la persistenza delle esigenze cautelari alla luce della gravità indiziaria (delitto estorsivo aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1) e dei carichi pendenti dell'indagato, rilevando l'assenza di elementi di novità tali da giustificare la sostituzione della misura. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa per le ammende (art. 616 cod. proc. pen.). Non è seguita la rimessione in libertà; disposte le comunicazioni di rito ai sensi dell'art. 94 disp. att. cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato nel capo di imputazione per la partecipazione a concorso di persone; il giudice lo considera nel contesto della pluralità di soggetti coinvolti nell'azione estorsiva.

  • art. 81 comma finale cod. pen.

    Richiamato per la responsabilità a titolo di concorso e per la valutazione del contributo dell'imputato alla fattispecie estorsiva.

  • art. 629 cod. pen.

    Norma sull'estorsione: il Tribunale ritiene che gli atti contestati (minaccia per imporre pagamento e fornitura) rientrino nel medesimo disegno criminoso contestato nell'imputazione.

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Aggravante collegata a condotte di tipo mafioso/associativo: la sua presenza ha inciso sulla valutazione della gravità indiziaria e sull'adeguatezza della custodia in carcere.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Regola la valutazione delle dichiarazioni rese da testi; il giudice ha ritenuto che le dichiarazioni di Grillo, pur provenienti da coindagato, trovino conferma nel compendio indiziario e nell'attività tecnica antecedente, rendendole utilizzabili ai fini cautelari.

  • art. 187 cod. proc. pen.

    Regola la corrispondenza tra il capo di imputazione e il provvedimento cautelare: il Tribunale ha ritenuto sussistente tale corrispondenza.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Norma sulla motivazione dell'ordinanza cautelare: il giudice ha ritenuto che la motivazione fosse adeguata e corrispondente al capo di imputazione.

  • art. 275 comma 3 seconda parte cod. proc. pen.

    Presunzione di adeguatezza della custodia in carcere in presenza di grave indizio per reato grave: il Tribunale ha fatto leva su questa presunzione per confermare la misura, richiedendo al ricorrente elementi nuovi per superarla.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese e l'eventuale somma da versare alla Cassa per le ammende in caso di ricorso inammissibile: applicata per condannare il ricorrente a pagare le spese e 3000 euro.

  • art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen.

    Regole procedurali per la comunicazione dell'esito del provvedimento quando non comporta la rimessione in libertà: il Tribunale ha disposto le comunicazioni di rito.

  • Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186

    Richiamata in relazione al principio che può giustificare l'imposizione di una somma alla Cassa per le ammende in caso di ricorso inammissibile per motivi attinenti alla procedura cautelare.

Massime di principio

  • La sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza va valutata nel suo insieme: atti tecnici, intercettazioni e dichiarazioni di coindagati possono concorrere a formare un compendio indiziario significativo anche se singole fonti appaiono contraddittorie.
  • Le dichiarazioni rese da un coindagato possono essere valorizzate a fini cautelari anche in assenza di riscontri immediati, purché esista un corredo indiziario (attività tecnica, modalità, contesto) che le confermi; la mancanza di riscontri non determina automaticamente l'esclusione della loro rilevanza.
  • I motivi già esaminati in sede di riesame e che hanno formato giudicato cautelare non possono essere riproposti in cassazione: la reiterazione rende il ricorso inammissibile.
  • Per ottenere la sostituzione o revoca della misura cautelare è necessario allegare e documentare elementi di novità concreti e rilevanti; risultati processuali già valutati e ritenuti irrilevanti non costituiscono di per sé novità utile.
  • In presenza di gravità indiziaria per reati aggravati e di carichi pendenti recenti, opera una presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere che il ricorrente deve efficacemente contrastare con dati nuovi e specifici.
  • La richiesta di misure alternative (arresti domiciliari o braccialetto elettronico) richiede al giudice motivazione puntuale; tuttavia l'assenza di novità e l'esistenza di precedenti carichi possono legittimamente giustificare il rigetto.

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