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Sentenza

Sentenza del 17/11/2021 n. 34919 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato l\'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e ha disposto che le spese del processo estinto restino a carico di chi le ha anticipate. Decisione resa il 17 giugno 2021, depositata il 17 novembre 2021.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente impugnava avviso di liquidazione Registro 2009 relativo alla rideterminazione del valore di un immobile. In corso di causa il contribuente ha aderito alla definizione agevolata prevista dal D.L. n.119/2018, art.6, ha effettuato il pagamento e ha chiesto la pronuncia di estinzione del giudizio. Tuttavia non è stata presentata entro il 31 dicembre 2020 l\'istanza di trattazione prevista dalla norma né risultò notificato un diniego della definizione entro il 31 luglio 2020, per cui la controversia è stata ritenuta estinta per cessata materia del contendere.

Norme richiamate

  • D.L. n.119/2018, art.6, comma 10

    Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tale caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resto sospeso fino la 31 dicembre 2020

    La norma disciplina la sospensione del processo su richiesta del contribuente che chiede la definizione agevolata e fissa i termini per il deposito della domanda e del pagamento in giudizio (sospensione fino al 31/12/2020 se adempiuti i requisiti).

  • D.L. n.119/2018, art.6, comma 12

    L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità prevista per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine

    Stabilisce l\'obbligo di notifica del diniego da parte dell\'amministrazione entro termine prefissato e disciplina i termini di impugnazione congiunta del diniego e della pronuncia giurisdizionale.

  • D.L. n.119/2018, art.6, comma 13

    In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente. L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate

    Prevede l\'estinzione automatica del processo se non viene presentata l\'istanza di trattazione entro il termine e stabilisce che le spese restano a carico di chi le ha anticipate; inoltre prevede che l\'impugnazione del diniego o della pronuncia può valere come istanza di trattazione.

  • Cass. civ., sez. trib., n. 21826/2020

    La definizione agevolata della controversia ai sensi del D.L. n.119/2018, art.6, conv. in L. n.136/2018 comprende il pagamento delle spese processuali le quali, pertanto, restando a carico della parte che le ha anticipate, non devono essere liquidate dal giudice che dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere

    Giurisprudenza di legittimità che conferma che il pagamento previsto dalla definizione agevolata comprende anche le spese processuali e che, in caso di estinzione del giudizio, il giudice non deve liquidare le spese ma esse restano a carico di chi le ha anticipate.

Massime di principio

  • L\'adesione alla definizione agevolata (pace fiscale) richiede la presentazione della domanda e la prova del pagamento presso l\'organo giudiziale per ottenere la sospensione del processo e, in assenza di successiva istanza di trattazione, può determinare l\'estinzione del giudizio.
  • Il contribuente deve depositare in giudizio copia della domanda di definizione e delle quietanze di pagamento nei termini previsti (per conservare la sospensione fino al 31/12/2020 e per far valere i propri diritti); la mancata presentazione di tale istanza/atto può comportare l\'estinzione automatica.
  • L\'amministrazione ha l\'onere di notificare il diniego della definizione entro il termine previsto (31/07/2020); la notifica tempestiva del diniego consente al contribuente di impugnare sia il diniego che la pronuncia giurisdizionale entro 60 giorni.
  • In caso di estinzione per definizione agevolata, le spese processuali sono considerate comunque pagate o restano a carico di chi le ha anticipate e non vanno liquidate dal giudice che dichiara l\'estinzione.
  • Per evitare esiti sfavorevoli è buona prassi conservare e depositare tempestivamente in cancelleria tutta la documentazione della definizione agevolata (domanda, ricevute di pagamento, piani di rateazione) e vigilare sui termini di notifica del diniego da parte dell\'Amministrazione.
  • Se la definizione viene negata, l\'impugnazione del diniego entro i termini può essere utilizzata anche come istanza di trattazione per evitare l\'estinzione del processo.

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