Cassazione Civile, Ordinanza n. 24338/2024 del 10/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria)
La controversia
Una struttura sanitaria privata accreditata ha impugnato dinanzi al giudice amministrativo la richiesta dell'ASL di emettere note di credito per lo sforamento del tetto di spesa relativo all'anno 2012, sostenendo che il budget/le soglie riconosciute le spettassero in misura maggiore in base a precedenti provvedimenti commissariali e regionali. Dopo che il TAR e poi il Tribunale ordinario di Salerno si sono entrambi dichiarati privi di giurisdizione, la società ha proposto ricorso per conflitto reale negativo di giurisdizione ex art. 362, comma 2, n. 1, c.p.c., chiedendo che fosse affermata la giurisdizione del giudice amministrativo. Nel ricorso ha sostenuto che la controversia riguardasse l'esercizio di poteri autoritativi e discrezionali della Regione/ASL nella determinazione e nel ridimensionamento del tetto di spesa, con contestazione della legittimità degli atti commissariali e dell'atto con cui l'ASL pretendeva la nota di credito. Le Sezioni Unite, applicando il criterio del petitum sostanziale, hanno invece qualificato la lite come controversia patrimoniale su indennità/corrispettivi nel rapporto concessorio di accreditamento, ritenendo che non fosse in discussione il controllo di legittimità di atti autoritativi ma la quantificazione del credito/debito per prestazioni rese e la verifica della loro appropriatezza. Di conseguenza hanno dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale hanno rimesso le parti.
La decisione
La Corte ha risolto il conflitto negativo di giurisdizione dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario. Ha ritenuto ammissibile il ricorso ex art. 362, comma 2, n. 1, c.p.c. perché il conflitto era reale e non virtuale. Nel merito, ha affermato che la controversia attiene al contenuto patrimoniale del rapporto tra ASL e struttura accreditata, relativo alla corretta determinazione dei rapporti di dare/avere e alla remunerazione delle prestazioni sanitarie rese, senza investire l'esercizio di poteri autoritativi costitutivi, modificativi o estintivi del rapporto concessorio. La richiesta di emissione di nota di credito è stata considerata atto/comportamento incidenti su corrispettivi e quindi devoluti all'A.G.O. Le parti sono state rimesse davanti al Tribunale ordinario di Salerno.
Norme richiamate
art. 362, comma 2, n. 1, c.p.c.
Consente di denunciare alle Sezioni Unite il conflitto reale negativo di giurisdizione; il ricorso è ammissibile in ogni tempo, anche se una delle decisioni contrastanti sia passata in giudicato.
art. 41 c.p.c.
Richiamato per distinguere il regolamento preventivo, non esperibile nei conflitti reali negativi di giurisdizione.
art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.
Le controversie su indennità, canoni e altri corrispettivi nei rapporti concessori di pubblico servizio restano riservate alla giurisdizione ordinaria quando hanno contenuto meramente patrimoniale.
art. 7, comma 5, c.p.a.
È richiamato per ribadire che la giurisdizione esclusiva amministrativa non assorbe le controversie sui diritti soggettivi in materia concessoria di contenuto patrimoniale.
art. 8 d.lgs. n. 502 del 1992
Costituisce la base normativa del sistema di accreditamento delle strutture sanitarie private, assimilato a un rapporto concessorio di pubblico servizio.
DCA n. 58/2010
Provvedimento richiamato dalla parte ricorrente come antecedente che avrebbe inciso sul fatturato e sulle quote di tetto di spesa.
DCA n. 4/2013
Provvedimento commissariale indicato come fonte del budget definitivo e del meccanismo di assegnazione delle quote di tetto 2012.
DCA n. 66/2012
Atto presupposto richiamato tra quelli impugnati o collegati alla vicenda del tetto di spesa.
decreto n. 58 del 2020 del Presidente della Regione Campania quale Commissario ad acta
Atto presupposto richiamato tra quelli impugnati o collegati alla vicenda del tetto di spesa.
Massime di principio
- Nel sistema di accreditamento sanitario, le controversie relative alla determinazione e alla debenza dei corrispettivi per prestazioni rese dalla struttura privata accreditata appartengono al giudice ordinario quando hanno contenuto sostanzialmente patrimoniale e non implicano la verifica dell'esercizio di poteri autoritativi della pubblica amministrazione.
- Per individuare la giurisdizione occorre guardare al petitum sostanziale e alla causa petendi, ossia alla reale natura della posizione dedotta e del rapporto giuridico controverso, non alla sola forma della domanda o al tipo di pronuncia richiesto.
- La giurisdizione ordinaria si estende alle questioni di adempimento e inadempimento del rapporto concessorio e alla verifica della debenza dei corrispettivi, compreso il sindacato sulle singole voci del credito e sull'appropriatezza delle prestazioni rese.
- La giurisdizione amministrativa resta invece configurabile quando la controversia investe atti di esercizio di poteri autoritativi tipizzati dalla legge, immediatamente costitutivi, modificativi o estintivi del rapporto concessorio.
- La richiesta dell'amministrazione di emissione di nota di credito, se incide sui rapporti di dare/avere derivanti dal rapporto contrattuale/concessorio e non esprime una posizione autoritativa autonoma, è sindacabile dal giudice ordinario come comportamento rilevante ai fini della debenza del corrispettivo.
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