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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-58/25

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 26 marzo 2026. — Fremoluc NV e Association de Promotion des Droits Humains et des Minorités ASBL contro Vlaamse Regering. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Grondwettelijk Hof. — Rinvio pregiudiziale – Aiuti di Stato – Nozione di “regime di aiuti” – Ulteriori misure di attuazione – Normativa nazionale che prevede l’adozione di regimi di aiuti diretti a consentire l’acquisto di beni immobili – Attuazione di tale normativa mediante regolamenti comunali. — Causa C-58/25

Giurisprudenza europea62025CJ0058

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, su rinvio del Grondwettelijk Hof belga, ha escluso che il decreto fiammingo WIES costituisca in sé un regime di aiuti di Stato notificabile alla Commissione. Decisiva è stata la circostanza che i comuni conservano un potere discrezionale sia sull’attivazione del dispositivo sia sui suoi elementi essenziali, con necessità di ulteriori misure attuative. La seconda questione, relativa alla conservazione degli effetti del decreto, è rimasta assorbita.

Aiuti di Stato: una normativa regionale che abilita i comuni a istituire, con proprie scelte discrezionali, un contributo all’acquisto di immobili non integra di per sé un regime di aiuti notificabile alla Commissione

La questione giuridica

Se gli articoli 107, paragrafo 1, e 108, paragrafo 3, TFUE, in combinato con il regolamento (UE) 2015/1589, debbano essere interpretati nel senso che una normativa nazionale che autorizza alcuni comuni ad istituire un dispositivo di contributo finanziario per l’acquisto di terreni o abitazioni configuri un "regime di aiuti" da notificare alla Commissione, quando l’attivazione del dispositivo e i suoi parametri essenziali dipendono da ulteriori regolamenti comunali; e, in caso affermativo, se possano conservarsi gli effetti della normativa per tutelare il legittimo affidamento e la certezza del diritto.

Principio di diritto

Una normativa nazionale che si limita ad autorizzare i comuni a istituire, se lo ritengono opportuno, un contributo finanziario per l’acquisto di determinati immobili, lasciando ai comuni sia la scelta di attivarlo sia un margine discrezionale su condizioni di ammissibilità e misura del contributo, non costituisce di per sé un "regime di aiuti" ai sensi dell’articolo 1, lettera d), del regolamento 2015/1589 e, pertanto, non è soggetta alla notifica preventiva di cui all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE; di conseguenza, non occorre esaminare la tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto.

Norme richiamate

  • Articolo 107, paragrafo 1, TFUE
  • Articolo 108, paragrafo 3, TFUE
  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (UE) 2015/1589
  • Articolo 1, lettere c), d) ed e), regolamento (UE) 2015/1589
  • Articolo 2, paragrafo 1, regolamento (UE) 2015/1589
  • Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015

Aiuti di Stato e contributi comunali per l’acquisto di immobili

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Grondwettelijk Hof (Corte costituzionale belga) in merito alla qualificazione, ai fini degli articoli 107 e 108 TFUE, di un decreto della Regione fiamminga che consente ad alcuni comuni di istituire un meccanismo di contributo finanziario in favore di taluni acquirenti di terreni o abitazioni.

Fatti e procedimento principale

Il decreto WIES prevede che i comuni inseriti in un elenco regionale possano, mediante regolamento comunale, assoggettare la cessione di determinati immobili a condizioni particolari e concedere, a favore dell’acquirente WIES, un contributo finanziario pari ad almeno il 50% del prezzo stimato delle quote di terreno. I ricorsi principali sono stati proposti da Fremoluc NV e dall’Association de Promotion des Droits Humains et des Minorités ASBL per l’annullamento del decreto dinanzi al giudice costituzionale belga.

Quadro normativo rilevante

La Corte si è basata soprattutto sull’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e sull’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, nonché sull’articolo 1, lettere c), d) ed e), e sull’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/1589. Quest’ultimo definisce, tra l’altro, la nozione di "regime di aiuti" come atto che consente la concessione di aiuti senza ulteriori misure di attuazione.

Questioni sottoposte alla Corte

Il giudice del rinvio chiedeva in sostanza:

  • se il decreto WIES istituisse un nuovo aiuto di Stato o un regime di aiuti da notificare alla Commissione;
  • se, in caso di violazione degli obblighi di notifica, fosse possibile mantenere gli effetti del decreto per tutelare il legittimo affidamento e la certezza del diritto.

Ragionamento della Corte

La Corte ha richiamato la nozione di "regime di aiuti" di cui all’articolo 1, lettera d), del regolamento 2015/1589, precisando che occorrono tre condizioni cumulative: possibilità di adottare singole misure di aiuto, assenza di ulteriori misure di attuazione e individuazione generale e astratta delle imprese beneficiarie.

Nel caso di specie, la normativa regionale non istituiva direttamente il contributo, ma si limitava a creare un quadro generale entro il quale i comuni potevano decidere se attivare o meno il dispositivo. Inoltre, il regolamento comunale doveva determinare aspetti essenziali, tra cui:

  • la percentuale di immobili soggetti al meccanismo;
  • i criteri di selezione e di ammissibilità;
  • la frazione del prezzo a carico del comune.

Secondo la Corte, tale potere di scelta e di modulazione esclude che il contributo possa essere concesso "sulla sola base" del decreto regionale: sono necessarie ulteriori misure di attuazione che incidono sulle condizioni e sull’importo dell’intervento. Per questa ragione, il decreto non può essere qualificato come regime di aiuti notificabile alla Commissione. La Corte ha inoltre osservato che, proprio perché il decreto non consente di per sé la concessione dell’aiuto individuale, non può neppure essere considerato una normativa che concede direttamente un aiuto individuale.

Decisione e dispositivo

La Corte ha risposto negativamente alla prima questione: gli articoli 107, paragrafo 1, e 108, paragrafo 3, TFUE, in combinato con gli articoli 1, lettere c), d) ed e), e 2, paragrafo 1, del regolamento 2015/1589, devono essere interpretati nel senso che una normativa come quella fiamminga non costituisce un regime di aiuti di Stato che debba essere notificato alla Commissione, se lascia ai comuni la scelta di attivare il dispositivo e un margine discrezionale sui suoi elementi essenziali.

La seconda questione, relativa al mantenimento degli effetti del decreto per ragioni di legittimo affidamento e certezza del diritto, è rimasta priva di risposta, essendo assorbita dalla soluzione negativa della prima questione.

Principio affermato

Ai fini della nozione di regime di aiuti, non basta che una norma nazionale autorizzi, in astratto, il possibile intervento finanziario pubblico: occorre che la concessione dell’aiuto possa avvenire senza ulteriori misure discrezionali di attuazione. Quando l’ente locale conserva un potere decisionale sul principio stesso dell’intervento e sui suoi elementi essenziali, la norma non è di per sé notificabile come regime di aiuti.

Come è indicizzato

Materieaiuti di Statonotifica alla Commissioneregimi di aiutidiritto urbanistico e immobiliare regionalecertezza del diritto e legittimo affidamento

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