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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34831/2025 del 27/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione sulla valutazione delle prove. L'imputato sostiene di aver tentato di ottenere indicazioni dall'ente pubblico su come comportarsi (assenza di dolo), che il materiale lasciato nel luogo concesso non costituisce "rifiuto", lamenta la mancata valutazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. e l'eccessività della sanzione

La decisione

La Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata ritenendo che il fatto non integri il reato di cui all'art. 452-terdecies c.p. Il Collegio ha interpretato la norma alla luce delle definizioni del d.lgs. 152/2006 (bonifica, ripristino, ripristino ambientale) e ha ritenuto che l'ordinanza amministrativa impugnata prescrivesse la mera rimozione di ombrelloni e attrezzature dello stabilimento balneare, priva del "contenuto recuperatorio" richiesto dalla fattispecie. Per questo il fatto è stato dichiarato "non sussiste" e la condanna è stata annullata senza rinvio

Norme richiamate

  • art. 452-terdecies cod. pen.

    "salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000"

    La Corte ha ritenuto che la norma punisca solo omissioni riguardanti interventi con un "contenuto recuperatorio" (bonifica, ripristino, recupero) atti a reintegrare l'integrità ambientale; la semplice rimozione di attrezzature balneari non rientra in tale nozione

  • d.lgs. 152/2006, art. 240, lett. p

    "bonifica: insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio"

    Il Collegio ha utilizzato questa definizione per delimitare il perimetro oggettivo della nozione di "bonifica" e per escludere che rientrino in essa operazioni prive di rimozione di inquinanti o di ripristino ambientale

  • d.lgs. 152/2006, art. 240, lett. q

    "ripristino e ripristino ambientale: interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, anche costituenti complemento degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente, che consentono di recuperare il sito alla effettiva e definitiva fruibilità per la destinazione d'uso conforme agli strumenti urbanistici"

    La Corte ha richiamato questa definizione per chiarire che il "ripristino" implica interventi che consentono la definitiva fruibilità del sito e che la mera rimozione di suppellettili non soddisfa tale requisito

  • art. 131-bis cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente come possibile causa di non punibilità (recidiva, ravvedimento operoso ecc.), ma la Corte non ha ritenuto necessario esaminare la questione dopo aver constatato che il fatto non integra il reato

Massime di principio

  • Per integrare l'art. 452-terdecies c.p. è necessario che l'obbligo imposto riguardi interventi di bonifica, ripristino o recupero con un effettivo "contenuto recuperatorio" volto a reintegrare l'integrità ambientale; la mera rimozione di attrezzature o beni mobili connessi all'uso di una concessione non è sufficiente
  • La qualificazione giuridica del fatto (se costituisce o meno reato) può essere decisa a prescindere dall'accertamento del dolo o dallo stato d'animo dell'agente quando manca il perimetro oggettivo della fattispecie incriminatrice
  • Le definizioni tecniche del d.lgs. 152/2006 (art. 240) sono strumentali per delimitare il contenuto delle fattispecie penali ambientali introdotte dal nuovo Titolo V della Parte IV e devono essere richiamate in caso di controversie su bonifica/ripristino/recupero
  • Se l'autorità amministrativa ingiunge misure che non implicano la rimozione di inquinanti o lavori di riqualificazione ambientale, la responsabilità penale per omissione di bonifica/ripristino difficilmente potrà essere configurata; in tali casi sono più pertinenti rimedi amministrativi o civile/risarcitori
  • Nelle difese future è utile documentare tecnicamente l'assenza di inquinamento o di necessità di interventi di bonifica (perizie ambientali) e comprovare i tentativi di consultazione dell'amministrazione, ma l'elemento decisivo resta la natura dell'intervento richiesto dall'ordine

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