Sentenza del 22/11/2017 n. 4832 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Imposta di successione - Dichiarazione di successione - Valore confessorio - Esclusione - Modificabilità - Sussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la possibilità di correggere una dichiarazione di successione contenente errori, anche dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 31 del d.lgs. n. 346/1990. Il principio affermato esclude che la dichiarazione abbia valore necessariamente confessorio e immodificabile: il contribuente può rettificare errori di qualsiasi genere, purché siano rispettate le conseguenze previste dalla legge, comprese le sanzioni.
La decisione
È stata riconosciuta la possibilità di modificare la dichiarazione di successione anche oltre il termine ordinario di presentazione. La rettifica produce effetti diversi a seconda del momento in cui viene effettuata: se interviene prima della notificazione dell'avviso di liquidazione della maggiore imposta, può incidere sulla determinazione dell'imposta; se interviene dopo tale notificazione, non elimina necessariamente gli effetti dell'avviso e può avere rilievo nei limiti e secondo le modalità previste dalla disciplina applicabile. Restano applicabili le sanzioni previste dagli artt. 50 e seguenti del d.lgs. n. 346/1990.
Norme richiamate
d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 31
La scadenza del termine per presentare la dichiarazione di successione non rende immodificabile la dichiarazione né impedisce al contribuente di correggere errori successivamente.
d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, artt. 50 e seguenti
La possibilità di rettificare la dichiarazione non esclude l'applicazione delle sanzioni previste per le violazioni commesse.
Massime di principio
- La dichiarazione di successione non costituisce, di regola, una confessione irrevocabile: gli errori possono essere corretti anche dopo la scadenza del termine di presentazione.
- È essenziale distinguere il momento della rettifica: una correzione presentata prima dell'avviso di liquidazione può incidere direttamente sulla maggiore imposta, mentre una correzione successiva ha effetti più limitati e non neutralizza automaticamente l'avviso già notificato.
- La rettifica può riguardare errori di qualsiasi natura, ma deve essere adeguatamente documentata e non esclude necessariamente le sanzioni tributarie.
- In situazioni analoghe occorre verificare tempestivamente se sia già stato notificato un avviso di liquidazione e presentare la rettifica prima possibile, conservando la documentazione che dimostri l'errore.
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